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Interpello: quando valutare il rischio relativo agli ordigni bellici?
Roma, 11 Gen – Il tema dei ritrovamenti di ordigni bellici inesplosi durante le attività di scavo, ad esempio nelle attività connesse con la realizzazione di opere pubbliche, è stato ampiamente affrontato tra il 2010 e il 2012 con riferimento alla presentazione, discussione e approvazione di una specifica proposta di legge di modifica del D.Lgs. 81/2008.
Nella relazione introduttiva alla proposta (presentata il 16 febbraio 2010) si ricordava, ad esempio, che, alla data della presentazione, erano già circa 10.000 gli ordigni bellici ritrovati sulle tratte riguardanti l'alta velocità ferroviaria. Ritrovamenti che dimostrano la necessità di una corretta attività di bonifica per tutelare i lavoratori dei cantieri temporanei e mobili dal rischio di esplosione derivante dall'attivazione accidentale di residuati bellici. E in questo caso le mansioni a maggiore rischio sono non solo quelle dei lavoratori addetti alle attività di scavo, manuale e meccanico, ma anche dei lavoratori addetti alle trivellazioni finalizzate alle prospezioni archeologiche e ai rilievi ambientali.
Approvata il primo ottobre 2012, la legge n. 177/2012, recante “Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici”, ha dunque modificato il decreto 81/2008. Ad esempio aggiornando l’Allegato XI in cui sono definiti i lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori: ora sono compresi anche ‘i lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo’. E contemplando una ‘valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri’.
Tuttavia queste novità normative hanno suscitato alcuni dubbi e quesiti su come affrontare la valutazione dei rischi e la bonifica degli ordigni bellici. Dubbi che si sono trasformati in un’istanza di interpello che il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) ha presentato alla Commissione Interpelli prevista dall’art. 12 del D.Lgs. 81/2008.
In risposta ai quesiti del CNI è stato pubblicato l’Interpello n. 14/2015 del 29 dicembre 2015 che ha per oggetto la “risposta al quesito in merito alla bonifica preventiva degli ordigni bellici”.
Con l’istanza di interpello si è voluto conoscere il parere della Commissione in merito ai seguenti tre quesiti:
1. la valutazione del rischio – con riferimento al comma 2-bis dell’art. 91 del D.Lgs. 81/2008, aggiunto al Testo Unico dalla legge 177/2012 – è “da intendersi relativa ai rischi derivanti dalle attività di scavo, di qualsiasi profondità e tipologia, eseguite dai lavoratori delle imprese impegnate nel cantiere, oppure ai rischi derivanti dalla specifica attività di bonifica da eseguirsi da parte di impresa specializzata in bonifiche di ordigni bellici”?
2. la valutazione del rischio che deve effettuare il coordinatore per la sicurezza è “necessaria sempre, in ogni caso in cui in cantiere siano previste attività di scavo, oppure soltanto a seguito di specifica richiesta da parte del committente, motivata sulla base di dati storici oggettivi che testimonino la possibilità di rinvenimenti di ordigni bellici nell'area interessata dal cantiere”?
3. quale è “il ruolo e le forme di collaborazione previste e consentite dalla normativa con il Ministero della Difesa e/o lo Stato Maggiore della Difesa, in quanto unici soggetti presumibilmente in possesso di mappature ufficiali in tema di ordigni bellici inesplosi, al fine di consentire ai Committenti ed eventualmente ai Coordinatori per la sicurezza nei cantieri oggetto di scavo, di poter usufruire di dati storici attendibili che consentano una valutazione oggettiva dei rischi derivanti dalla presenza di ordigni bellici inesplosi”?
Per dare una risposta a questi tre quesiti, la Commissione ricorda il testo del comma 2-bis dell’art. 91 del D.Lgs. 81/2008, introdotto dalla legge 1° ottobre 2012, n. 177:
Articolo 91 - Obblighi del coordinatore per la progettazione (...) 2-bis. Fatta salva l’idoneità tecnico-professionale in relazione al piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice, la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri è eseguita dal coordinatore per la progettazione. Quando il coordinatore per la progettazione intenda procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un’impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 104, comma 4-bis. L’attività di bonifica preventiva e sistematica è svolta sulla base di un parere vincolante dell’autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute. |
Viene poi segnalato che le modifiche introdotte al D.Lgs. n. 81/2008 hanno acquistato efficacia a partire dal 26 dicembre 2015 (sei mesi dopo la data della pubblicazione del decreto ministeriale 11 maggio 2015 n. 82, con riferimento a quanto contenuto nell’art. 1, comma 3 della Legge n. 177/2012).
Dopo aver fatto queste premesse la Commissione Interpelli risponde punto per punto ai quesiti del CNI.
In merito al primo quesito, “la valutazione del rischio inerente la presenza di ordigni bellici inesplosi deve intendersi riferita alle attività di scavo, di qualsiasi profondità e tipologia, come espressamente previsto dall'art. 28 del d.lgs. n. 81/2008”:
Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi 1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall’articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo. |
In merito invece al secondo quesito, “la valutazione del rischio derivante da ordigni bellici inesplosi deve essere sempre effettuata dal coordinatore per la sicurezza, in sede progettuale, qualora in cantiere siano previste attività di scavo. Tale valutazione, nell'ambito del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC), può essere effettuata ad esempio sulla base di dati disponibili:
- analisi storiografica;
- fonti bibliografiche di storia locale;
- fonti conservate presso gli Archivi di Stato: archivi dei comitati provinciali protezione antiaerea e archivi delle prefetture;
- fonti del Ministero della Difesa: Uffici BCM del 5° Reparto Infrastrutture di Padova e del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli. competenti, rispettivamente, per l'Italia settentrionale e per l'Italia meridionale e le isole;
- Stazioni dei Carabinieri;
- Aerofototeca Nazionale a Roma;
- vicinanza a linee viarie, ferroviarie, porti o comunque infrastrutture strategiche durante il conflitto bellico;
- eventuali aree precedentemente bonificate prossime a quelle in esame;
oppure
- attraverso un'analisi strumentale”.
E, in ogni caso, la valutazione documentale, se “insufficiente per la scarsità di dati disponibili, potrà essere integrata da un'analisi strumentale”.
Concludiamo con la risposta della Commissione al terzo quesito.
In questo caso si evidenzia “che non esiste al momento alcuna mappatura ufficiale comprensiva di tutte le aree del territorio nazionale interessate dalla presenza di possibili ordigni bellici. Al riguardo, il Ministero della Difesa ha avviato un progetto per la realizzazione di un database geografico, sul quale registrare tutti gli ordigni rinvenuti, da mettere in futuro a disposizione di chi ne ha necessità”.
Tiziano Menduto
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Rispondi Autore: Eugenio Roncelli - likes: 0 | 11/01/2016 (09:54:18) |
Interessante risposta, quanto inutile: non chiarisce nulla. In pratica si deve fare praticamente sempre (escluso, forse, in alta montagna, lontano da dighe), ma non si sà con quali mezzi (l'elenco contiene di tutto e di più, salvo poi dire che serve una valutazione strumentale). |
Rispondi Autore: Paolo Trentarossi - likes: 0 | 11/01/2016 (15:36:02) |
Buongiorno, a chiarimento volevo sapere chi, in caso di un'unica impresa operante in cantiere titolo IV, esegue la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi. Cordiali saluti |
Rispondi Autore: Giacomo Innocenti - likes: 0 | 13/07/2016 (10:40:23) |
domanda: Nel caso in cui venga redatto un PSC senza tale valutazione da parte del responsabile per la progettazione, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori deve integrare il PSC? Se non lo fa è in condizione di reato? |
Autore: Giorgi pelloni | 22/02/2020 (11:21:30) |
Non ho avuto conferma del quesito posto...in merito alla responsabilità del CSE per PSC con mancanza valutazione rischio ordigni inesplosi |
Rispondi Autore: anastassios kourkoutidis - likes: 0 | 07/09/2016 (13:48:25) |
vorrei rispondere alla domanda di Giacomo, L'OMESSA VALUTAZIONE DEL RISCHIO BELLICO è equiparabile ad un ERRORE progettuale, con il relativo profilo di responsabilità. per quanto riguarda il RUP. questi ha un profilo di responsabilità oggettiva se appalta un'area con vizi derivati da ordigni bellici. questa è la norma in vigore, di fatto la valutazione del rischio bellico è stata da sempre obbligatoria solo che era nascosta o meglio non messa in evidenza come adesso. vorrei ricordare inoltre che la valutazione del rischio non è altro che un'analisi storica del luogo interessato da scavi o da opere o beni. Quando il rischio è alto il tecnico non deve far altro che definirla non accettabile e procedere con la richiesta di bonifica. Quando invece è bassa deve in qualche modo relazionarla con raccolta di materiale in modo da cautelarsi in caso di rinvenimenti accidentali, "ovviamente in questo caso la relazione verà posta in esame". Io personalmente consiglio sempre di farla anche perchè se vogliamo CONVINCERE il nostro cliente a fare la bonifica l'unico modo è quello di fornirgli dati certi. vorrei ricordare ai molti colleghi che le analisi magnetometriche NON HANNO NESSUN VALORE AL FINE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO devono essere usate dal cordinatore a supporto dell'analisi e inoltre nessun indagine in profondità potrà essere fatta se non autorizzata dall'organo militare competente. quindi attenti alle fantastiche aziende che promettono analisi e risultati certi l'unica cosa che garantirà la corretta applicazione della norma sarà una corretta valutazione del rischio documentale e una bonifica fatta da azienda specializzata solo dopo approvazione dal reparto militare competente tutto il resto è fumo buon lavoro a tutti |
Rispondi Autore: Giampaolo Ceci - likes: 0 | 09/12/2016 (11:16:02) |
Se l'indice di rischio é dato dal noto prodotto MxP mi domando quale è in valore della probabilità di trovare un ordigno esplosivo rispetto alla totalità di scavi effettuati in Italia negli ultimi 50 anni? E poi, quale valore dovrei metter nella valutazione, per determinare la magnitudo nel caso un oggetto inesploso venisse trovato? In altri termini: quante esplosioni di ordigni esplosivi ci sono state negli ultimi 50 anni che hanno provocato vittime? Già così, ad occhio, mi pare che l'indice di rischio calcolato con il criterio della matrice, sconsigli sempre di effettuare approfondimenti costosi. |
Rispondi Autore: Pasquale Romano - likes: 0 | 15/05/2023 (20:05:19) |
Se il cantiere non ricade nel titolo IV ma viene gestito in Art. 26 poiché lo stesso prevede la presenza di una sola impresa, chi deve fare la valutazione del rischio bellico? è sempre in capo al committente o in tal caso ricade sul datore di lavoro dell'impresa affidataria? Grazie |