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Modifiche al decreto 81 per i cantieri temporanei e mobili

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Edilizia

22/10/2012

Pubblicata la Legge 177/2012 che modifica il decreto 81 definendo le modalità di valutazione dei rischi per la sicurezza sul lavoro causati dal rinvenimento di ordigni bellici, le operazioni di bonifica e la qualificazione delle imprese addette.

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge 1 ottobre 2012, n. 177 “Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici.
 
In particolare sono stati modificati l'articolo 28 sull’oggetto della valutazione dei rischi e il titolo IV sulle misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.


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In merito alla valutazione dei rischi è stato specificato che tra i rischi particolari vi sono anche quelli derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri.
 
Di conseguenza è stato aggiornato l’Allegato XI del decreto 81 in cui sono definiti i lavori comportanti rischi particolari per  la sicurezza e la salute dei lavoratori comprendendo anche “i lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo”.
 
Ai compiti del coordinatore per la progettazione è stato perciò aggiunto l’obbligo di eseguire questa valutazione nell’ambito del Piano di sicurezza e di coordinamento e del Piano operativo di sicurezza.
 
Nel caso sia necessario procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti specificati in un nuovo comma aggiunto all'articolo 104 e iscritta a uno specifico albo istituito con un decreto del Ministro della difesa da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge 177 (quindi entro il 2 maggio 2013).
Con lo stesso decreto saranno definiti i criteri per l'accertamento dell'idoneità delle imprese ai fini dell'iscrizione all’albo, nonché per le successive verifiche biennali.
 
Il nuovo comma dell'articolo 104 specifica che “è considerata impresa specializzata […] l'impresa in possesso di adeguata capacità tecnico-economica, che impiega idonee attrezzature e personale dotato di brevetti per l'espletamento delle attività relative alla bonifica sistematica”.
 
Rimane comunque di competenza delle autorità militari un parere vincolante in merito “alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati”.
 
Queste modifiche al Decreto Legislativo 81/2008 diventeranno effettive dopo sei mesi dalla data di pubblicazione del già citato decreto del Ministro della difesa da emanarsi per definire i requisiti delle imprese specializzate nella bonifica degli ordigni.
Fino a questa data continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal Decreto Legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, “Bonifica dei campi minati” e sono autorizzate a proseguire l'attività le imprese già operanti ai sensi delle stesse disposizioni.
 
Pietro de’ Castiglioni
 
 
 
 


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Rispondi Autore: Emanuela Dal Santo - likes: 0
22/10/2012 (09:21:55)
Non è compito del coordinatore per la progettazione produrre il POS, in quanto questo è compito dell'impresa esecutrice. Inoltre, nel vostro commento, sembra che tutte le modifiche entrino in vigore sei mesi dopo la pubblicazione del decreto del ministero della difesa relativo all'idoneità delle ditte, mentre è immediatamente operativo, con rimando a una norma del 46 per la valutazione delle ditte nel transitorio. Sottolineo inoltre che la nuova legge dispone: "Quando il coordinatore per la progettazione intenda procedere alla bonifica preventiva del sito..." lasciando intravvedere una responsabilità del coordinatore per la progettazione ulteriore e più forte rispetto a quella dell'organizzazione in sicurezza del cantiere. Infine, a meno che non trasliamo il ruolo del committente sull'impresa affidataria, dalla norma sembra che solo il committente possa individuare ed incaricare l'impresa esecutrice della bonifica da ordigni.
Rispondi Autore: Roberto Germani - likes: 0
22/10/2012 (11:43:17)
Ceredo che la Legge 1 Ottobre 2012 è la numero 178 e non la 177 come riportato nel testo dell'articolo.
Rispondi Autore: RAFFAELE Giovanni ( Ispettore tecnico del Lavoro ) - likes: 0
22/10/2012 (18:10:23)
Gentili lettori vorrei informare che la norma di modifica del T.U. 81/08 è la LEGGE n° 178 del 1° ottobre 2012 e pertanto non la n° 177 come erroneamente indicato su tanti siti nel web. Pensando di aver fatto a tutti cosa gradita vi auguro una buona serata . Raffaele Giovanni
Rispondi Autore: redazione - likes: 0
23/10/2012 (11:01:32)
Comunchiamo ai lettori che il numero corretto è il 177 in quanto è stata pubblicata in GU una ERRATA-CORRIGE:

Comunicato relativo alla legge 1° ottobre 2012, n. 178, recante: "Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici".

Il numero di inserzione in Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana, attribuito alla legge citata in epigrafe, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 244 del 18 ottobre 2012, e' "177" e non "178", come erroneamente indicato.

La redazione di PuntoSicuro
Rispondi Autore: Raffaele Giovanni ( Ispettore ) - likes: 0
23/10/2012 (18:55:03)
OK grazie alla redazione prenderemo atto, sperando che i siti si autocorreggono per non creare disaggi. Ciao a tutti
Rispondi Autore: Gianfranco - likes: 0
31/10/2012 (13:27:53)
Essendo un provvedimento di legge e quindi di natura pubblica sarebbe opportuno che il documento allegato alla notizia fosse reso accessibile a tutti e non solo agli abbonati

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