Interpello: quali sono gli obblighi dei medici competenti della Polizia di Stato?
Roma, 2 Dic – Sono molte le risposte della Commissione Interpelli, prevista dall’articolo 12 comma 2 del D.Lgs. 81/2008, che in questi anni sono intervenute per fornire chiarimenti in merito alla figura, ai compiti e alla nomina del medico competente.
Infatti il medico competente è una figura molto importante per la prevenzione nei luoghi di lavoro e ricordiamo che è definito nel D.Lgs. 81/2008 come un medico “in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto”.
Dopo che un recente interpello - l’ Interpello n. 4/2019 approvato nella seduta della Commissione Interpelli del 28 maggio 2019 e pubblicato il 31 maggio 2019 – era intervenuto sull’obbligo del medico riguardo alla custodia della cartella e dei dati sanitari, a distanza di pochi mesi un secondo interpello – l’Interpello n. 7/2019 - risponde ad alcuni dubbi relativi alla nomina, ai requisiti e ai titoli autorizzativi dei medici competenti della Polizia di Stato.
Nell’articolo ci soffermiamo, in particolare, su:
- I quesiti del nuovo interpello sui medici competenti
- Le premesse della Commissione e l’articolo 38 del D.Lgs. 81/2008
- La risposta della Commissione Interpelli
I quesiti del nuovo interpello sui medici competenti
L’Interpello n. 7/2019 approvato nella seduta della Commissione Interpelli del 24 ottobre 2019 e pubblicato il 18 novembre 2019, risponde ad una istanza di interpello della Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia ( CONSAP) e ha per oggetto: “Medico Competente della Polizia di Stato – Distanza dai luoghi di lavoro assegnati. Medico competente della Polizia di Stato – Iscrizione nella sezione d – bis dell’elenco dei medici competenti del Ministero della salute e aggiornamento”.
Nella istanza della CONSAP si chiede di conoscere il parere della Commissione in merito alla “legittimità della riconferma di nomina di un medico competente della Polizia di Stato che, pur essendo stato trasferito in altra Regione, continui ad esercitare la sua funzione a distanza dal luogo di destinazione, tenuto conto che nella provincia nella quale è stato nominato medico competente vi sono altri medici della Polizia di Stato che svolgono analogo incarico”.
La Confederazione segnala poi che “nella pagina del Ministero della Salute dedicata alla ricerca dei medici competenti […] autorizzati a svolgere tale mansione, sono presenti due sezioni: la prima è riservata alla ricerca dei medici competenti autorizzati e che hanno sostenuto l’apposito esame e, la seconda, è la sezione dedicata ai medici delle Forze Armate e Forze di Polizia ai sensi dell’art. 38 co.1 lett. d – bis del D.L.gs. nr.81/08 ss.mm.ii.. I medici delle FF.AA. e delle FF.PP., per poter essere inseriti nella predetta sezione loro riservata, devono obbligatoriamente presentare al Ministero della Salute la prevista autodichiarazione” […].
Fatte queste premesse la CONSAP pone due quesiti e chiede:
- “se i Medici della Polizia di Stato, per poter iniziare ad operare in qualità di medici competenti ai sensi della predetta lettera d – bis, hanno l’obbligo di inviare al Ministero della Salute l’autodichiarazione di cui sopra”;
- “se i medici della Polizia di Stato, qualora iscritti nell’apposita sezione di cui alla lettera d-bis, per poter continuare nel compito di medico competente per i lavoratori interni, debbano effettuare il previsto aggiornamento professionale e acquisire i previsti crediti formativi ECM come indicato nella circolare del Ministero della salute del 1/6/2017 ed inviare allo stesso la prevista autocertificazione […]”.
Le premesse della Commissione e l’articolo 38 del D.Lgs. 81/2008
Come sempre la Commissione Interpelli prima di presentare il proprio parere fornisce alcune premesse:
- “l’articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni, rubricato ‘Interpello’, al comma 1, prevede che i soggetti legittimati ivi indicati possono inoltrare ‘…alla Commissione per gli interpelli di cui al comma 2, […], quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro’;
- l’articolo 25 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni, rubricato ‘Obblighi del medico competente’, al comma 1, lett. n) sancisce che il medico competente ‘comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all’articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali […]’;
- l’articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni, rubricato ‘Titoli e requisiti del medico competente’, al comma 1, lettera d-bis), stabilisce che per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti: ‘con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l’Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni’;
- l’articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni statuisce che ‘per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni […]’;
- il citato articolo 38, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni dispone che ‘i medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell’elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali’;
- la circolare del Ministero della Salute - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria – e della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri n. 17041 del 1.06.2017, avente come oggetto ‘Elenco medici competenti: chiarimenti e procedure’, alla lettera a), stabilisce che ‘[…] ai fini dello svolgimento dell’attività rilevano esclusivamente le previsioni contenute al comma 1 e 3 dell’art. 38 dello stesso decreto, che disciplinano le condizioni abilitanti per poter svolgere la funzione. Pertanto per poter svolgere le funzioni di medico competente risulta necessario il possesso del titolo e del requisito dell’aggiornamento ECM, mentre non risulta parimenti indispensabile la presenza in elenco, stante la funzione riepilogativa e non abilitativa dello stesso elenco […]’”.
Essendo stato citato più volte e per offrire ulteriori informazioni riportiamo la versione integrale dell’articolo 38 (Titoli e requisiti del medico competente) del D. Lgs. 81/2008:
Articolo 38 - Titoli e requisiti del medico competente 1. Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti: a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro; c) autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale; d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l’Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni. 2. I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell’Università e della ricerca di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgano le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno nell’arco dei tre anni anteriori all’entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l’espletamento di tale attività. 3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all’entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”. 4. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell’elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. |
La risposta della Commissione Interpelli
Veniamo finalmente alla risposta della Commissione Interpelli che, come si poteva comprendere dalla prima premessa, innanzitutto ricorda come la stessa “sia tenuta unicamente a rispondere a ‘quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa di salute e sicurezza del lavoro’ e non può “pronunciarsi sulla legittimità di una specifica nomina per l’effettuazione delle funzioni di medico competente”.
Riguardo, invece, il quesito relativo all’obbligo dei medici della Polizia di Stato, “di inviare al Ministero della Salute l’autodichiarazione relativa al possesso dei titoli e requisiti di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni, per poter iniziare ad operare in qualità di medici competenti ai sensi del citato articolo 38 lettera d – bis)”, la Commissione Interpelli ritiene che, “conformemente ai chiarimenti già forniti dal Ministero della Salute e dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri con la circolare n. 17041 del 1.06.2017 richiamata in premessa, ‘ai fini dello svolgimento dell’attività rilevano esclusivamente le previsioni contenute al comma 1 e 3 dell’art. 38 dello stesso decreto, che disciplinano le condizioni abilitanti per poter svolgere la funzione. Pertanto per poter svolgere le funzioni di medico competente risulta necessario il possesso del titolo e del requisito dell’aggiornamento ECM, mentre non risulta parimenti indispensabile la presenza in elenco, stante la funzione riepilogativa e non abilitativa dello stesso elenco’”.
E infine, sempre in linea con quanto indicato nella circolare n. 17041, la Commissione “sulla base di un’interpretazione letterale del richiamato articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni, ritiene che tale norma si riferisca in maniera generalizzata a tutti coloro che svolgono le funzioni di medico competente, non evincendosi alcuna esenzione, per i medici competenti della Polizia di Stato, dal partecipare al programma di educazione continua in medicina”.
Tiziano Menduto
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