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Interpello: la nomina di RLS per le aziende con più di 15 lavoratori

Interpello: la nomina di RLS per le aziende con più di 15 lavoratori
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Interpelli

15/10/2014

È possibile per le aziende con più di 15 lavoratori di poter eleggere o meno degli RLS non facenti parte delle rappresentanze sindacali aziendali? Il parere della Commissione Interpelli e le indicazioni del D.Lgs. 81/2008.

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Roma, 15 Ott – Concludiamo con la presentazione dell’interpello n. 20/2014 la serie di chiarimenti che la Commissione Interpelli, prevista dall’articolo 12 comma 2 del D.Lgs. 81/2008, è stata sollecitata a dare in questi giorni su vari aspetti correlati alla figura del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
Interpello che risponde, in questo caso, al dubbio relativo alla possibilità per le aziende con più di 15 lavoratori di poter eleggere o meno degli RLS non facenti parte delle rappresentanze sindacali aziendali.
 
Ricordiamo che gli altri interpelli, che PuntoSicuro ha già presentato nei giorni scorsi, rispondevano ad altri quesiti relativi ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza:
- l’ Interpello n. 16/2014: come regolarsi per la nomina, revoca e durata in carica degli RLS in alcune particolari situazioni (mandati scaduti, mancanza di contrattazione collettiva, ...)?
- l’ Interpello n. 17/2014: è possibile istituire un RLS anche a livello dell’insieme di aziende facenti riferimento ad un gruppo e non esclusivamente alla singola azienda?
 
Veniamo invece all’Interpello n. 20/2014 del 6 ottobre 2014 che risponde ad un quesito posto dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro.


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In particolare il Consiglio Nazionale ha inoltrato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione in merito alla corretta interpretazione dell'art. 47, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008.
 
Riportiamo interamente l’articolo in questione, anche per fare il punto di quanto indicato dal D.Lgs. 81/2008 riguardo alla figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
 
Articolo 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. L’elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalità di cui al comma 6.
2. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
3. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall’articolo 48.
4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.
5. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
6. L’elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell’ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali44, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.
7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente: a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori; b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori; c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.
8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
 
Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, autore in passato di varie istanze d’interpello anche su altri temi, chiede di sapere "[...] se per le imprese con più di 15 lavoratori sia consentita l'elezione o la designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza esclusivamente tra i componenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali, o se diversamente l'elezione possa riguardare anche lavoratori non facenti parte delle Rappresentanze Sindacali Aziendali (ferma restando la designazione in caso di mancato esercizio del diritto di voto)".
 
La Commissione a questo proposito sottolinea, con riferimento alla normativa, che “la scelta operata dal legislatore, per le aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, è quella di individuare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nell'ambito delle rappresentanze sindacali aziendali”.
 
E dunque, ciò premesso, indica che “come espressamente previsto dall'art. 47, comma 4 secondo periodo, del decreto in parola l'eleggibilità del rappresentate, fra i lavoratori non appartenenti alle RSA, opera esclusivamente laddove non sia presente una rappresentanza sindacale a norma dell'art. 19 della Legge 300/70”, cioè della legge 20 maggio 1970, n. 300 relativa alle “Norme sulla tutela della libertà e dignità del lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nel luoghi di lavoro e norme sul collocamento” (Statuto dei Lavoratori).
 
 
 
 
RTM
 
 
 
 
 


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