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Interpello: la nomina di RLS per le aziende con più di 15 lavoratori
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Roma, 15 Ott – Concludiamo con la presentazione dell’interpello n. 20/2014 la serie di chiarimenti che la Commissione Interpelli, prevista dall’articolo 12 comma 2 del D.Lgs. 81/2008, è stata sollecitata a dare in questi giorni su vari aspetti correlati alla figura del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
Interpello che risponde, in questo caso, al dubbio relativo alla possibilità per le aziende con più di 15 lavoratori di poter eleggere o meno degli RLS non facenti parte delle rappresentanze sindacali aziendali.
Ricordiamo che gli altri interpelli, che PuntoSicuro ha già presentato nei giorni scorsi, rispondevano ad altri quesiti relativi ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza:
- l’ Interpello n. 16/2014: come regolarsi per la nomina, revoca e durata in carica degli RLS in alcune particolari situazioni (mandati scaduti, mancanza di contrattazione collettiva, ...)?
- l’ Interpello n. 17/2014: è possibile istituire un RLS anche a livello dell’insieme di aziende facenti riferimento ad un gruppo e non esclusivamente alla singola azienda?
Veniamo invece all’Interpello n. 20/2014 del 6 ottobre 2014 che risponde ad un quesito posto dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro.
In particolare il Consiglio Nazionale ha inoltrato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione in merito alla corretta interpretazione dell'art. 47, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008.
Riportiamo interamente l’articolo in questione, anche per fare il punto di quanto indicato dal D.Lgs. 81/2008 riguardo alla figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
Articolo 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. L’elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalità di cui al comma 6. 2. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 3. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall’articolo 48. 4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno. 5. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva. 6. L’elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell’ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali44, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma. 7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente: a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori; b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori; c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva. 8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. |
Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, autore in passato di varie istanze d’interpello anche su altri temi, chiede di sapere "[...] se per le imprese con più di 15 lavoratori sia consentita l'elezione o la designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza esclusivamente tra i componenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali, o se diversamente l'elezione possa riguardare anche lavoratori non facenti parte delle Rappresentanze Sindacali Aziendali (ferma restando la designazione in caso di mancato esercizio del diritto di voto)".
La Commissione a questo proposito sottolinea, con riferimento alla normativa, che “la scelta operata dal legislatore, per le aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, è quella di individuare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nell'ambito delle rappresentanze sindacali aziendali”.
E dunque, ciò premesso, indica che “come espressamente previsto dall'art. 47, comma 4 secondo periodo, del decreto in parola l'eleggibilità del rappresentate, fra i lavoratori non appartenenti alle RSA, opera esclusivamente laddove non sia presente una rappresentanza sindacale a norma dell'art. 19 della Legge 300/70”, cioè della legge 20 maggio 1970, n. 300 relativa alle “Norme sulla tutela della libertà e dignità del lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nel luoghi di lavoro e norme sul collocamento” (Statuto dei Lavoratori).
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Rispondi Autore: Vittorio Gualtieri - likes: 0 | 15/10/2014 (07:57:32) |
Chiedo conferma di aver capito bene: quindi, se in un'azienda è presente fra i lavoratori una persona sensibile ai temi della Sicurezza, motivata e capace in tal senso ma non facente parte delle rappresentanze sindacali aziendali, ad essa DEVE essere prefererito un dipendente che motivato e sensibile alla Sicurezza non lo è, purchè faccia parte delle rappresentanze sindacali? Ho capito bene? |
Rispondi Autore: giandomenico fracchia - likes: 0 | 15/10/2014 (08:58:15) |
Si, è meglio un paracu...ccurucù con la tessera di una persona responsabile senza la tessera. Ecco tra le altre cose perché nessuno investe in itaglia e moltissimi se ne vanno altrove. |
Rispondi Autore: Enrico Fusco - likes: 0 | 15/10/2014 (09:11:59) |
Mi permetto di dissentire. Al comma 6 è riportata la frase "salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva". La contrattazione collettiva per i metalmeccanici prevede l'elezione dell'RLS fra tutti i lavoratori che abbiano un contratto lungo almeno quanto il mandato dell'RLS (3 anni). Prego di fare osservazioni/domande in caso di inesattezze o dubbi. Grazie |
Rispondi Autore: Davide - likes: 0 | 15/10/2014 (09:27:46) |
In una azienda che seguo di 90 addetti 9 sono iscritti al sindacato 1 è la RSU. Gli altri 81 addetti vogliono eleggere un RLS diverso e non possono farlo. E questa sarebbe la democrazia in Italia ??? Ma quando apriremo gli occhi e cominceremo a ribellarci a tutti questi burocrati che stanno affondando le nostre aziende con inutili prescrizioni e sanzioni tanto per giustificare il loro stipendio a danno delle aziende e dei lavoratori ? le aziende non ce la fanno più e loro non fanno altro che pensare a difendere queste stupide ideologie politiche. |
Rispondi Autore: Enrico Fusco - likes: 0 | 15/10/2014 (09:43:41) |
Mi permetto di dissentire. Al comma 6 è riportata la frase "salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva". La contrattazione collettiva per i metalmeccanici prevede l'elezione dell'RLS fra tutti i lavoratori che abbiano un contratto lungo almeno quanto il mandato dell'RLS (3 anni). Prego di fare osservazioni/domande in caso di inesattezze o dubbi. Grazie |
Rispondi Autore: Alessandro Claudio Orefice - likes: 0 | 15/10/2014 (12:50:07) |
Siamo alle solite? C'è un po' di confusione?E' sempre difficile pescare, la realtà nel torbido. Vediamo. "Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno". Questa è la regola. Teniamo presente che deroghe non sono ammesse dalla contrattazione sul 'thema comma 4 de qua Infatti il richiamo del comma 6, che rende possibile una diversa valutazione in merito da parte della della 'contrattazione collettiva', non verte sul principio determinato al comma 4,cioè sull'alveo di legittimità di designabilità del RLS, ma solo al ritodi eleggibilità riferito alla sua giornata europea: ridotta vieppiù col passare di sei anni, a simiglianza di una chimera mitologica]. Detto questo non sembra proprio che la commissione aggiunga nulla di nuovo sul punto, al di là delle apparenze. Il quesito a mio parere non è affatto chiaro, privo del nerbo della contestualizzazione. Vale tentare il rischio di inferenze esperienziali? Ingaggiandocisi sul tema nella pratica [altri potrebbero soccorrere o smentirvi: fatelo cortesemente, se competenti] dell'azione sindacale] le cose non sono affatto bianche o nere come si potrebbe teoricamente pensare. Anche perché la medesima teoria del diritto sindacale, ammette la pratica. Cerco umilmente di spiegarmi. Se ci sono le RSA, vuole dire che "si pesca tra gli iscritti al sindacato". E' chiaro che il datore di lavoro non può fare altro che prendere atto della designazione. Spesso nella pratica bisogna capire le cose come stanno, cioè per comportamenti obbligatori concludenti' [l'acquiescenza esplicita o anche solo implicita delle parti sindacali paciscenti]: cioè che cosa sia RLS per quelle specifiche RSA, nel loro diritto vivente, cioè per le persone di quella fabbrica. Se per le RSA 'va bene', astrattamente deve andare bene anche per i lavoratori[i quali potrebbero anche protestare qualcosa di diverso: ma è una questione di lana caprina, visto che ex lege la questione titola istituzionalemente le RSA, cioè la rappresentanza 'designata' su iniziativa degli iscritti al sindacato e non - diversamente che per le RSU -di tutti i lavoratori]. A parte il fatto che le RSA, piuttosto che le RSU sono fenomeno sempre più raro nelle organizzazioni, se le RSA "ci stanno" [ma: 'ci stanno': questo è il problema per me vero, l'informazione di contesto su cui fare chiarezza di volta in volta. Il datore di lavoro sa che anche per RSA va bene "che i lavoratori eleggano", e poi per le RSA che i medesimi "per gli effetti" valgano come designati? Oppure c'è conflitto? Mhhh.... Conclusione a mio avvieo. Se per le RSA, quel modo di procedere è a priori riconosciuto legittimo; se comunque c'è anche silente acquiescenza, perché non se ne parla in azienda tra PO e RSA? Chi legittimato "fa, è", cioè è d'accordo: questo è il concetto sostanziale di responsabilità, rilevante anche per il diritto moltissime volte in questa materia; e a mio parere questo de quo, è uno dei casi del genere. Se il datore di lavoro ha invitato le RSA a far sapere come è andata a finire con la designazione e queste sono d'accordo, uniche titolari a decidere. Per me nulla quaestio,salvo errori ed omissioni sul ragionamento [e la sua premessa, cioè:'così stando le cose' rappresentate dal quesito]. Grazie della cortese gratuita attenzione. |
Rispondi Autore: walter fattori - likes: 0 | 15/10/2014 (17:25:44) |
Scusate l'osservazione superficiale: le rsa qualcuno le vota? se la maggioranza dei lavoratori indicano un loro collega come rls questo entrerà a far parte della rsa, sarà eletto nella rsa. se il problema è che deve avere una tessera sindacale, la questione non è più legata all'rls ma è di natura diversa che ha poco a che fare con la sicurezza. La scelta del legislatore di legare rls alle rappresentanze sindacali aziendali era data dalla speranza di non avere un rls fantoccio "nominato" dall'azienda ma una persona seria e motivata. Per esperienza posso dire che se c'era questa speranza, da parte del legislatore, è andata delusa; non è una tessera che fa la differenza, anche con la tessera può essere un rls fantoccio. Forse dovremmo riflettere sui dei termini ormai superati come etica, morale, senso civico? quale etica trovate in personaggi che sfrutttano una sigla come rls ad esempio, solo per "sistemarsi" in azienda? stessa cosa vale per chi prende una tessera sindacale con lo stesso obbiettivo. Forse questi atteggiamenti sono il problema non tanto l'elezione del rls. |
Rispondi Autore: Vittorio Gualtieri - likes: 0 | 15/10/2014 (21:01:01) |
Grazie a tutti dei commenti. Io continuo a vedere nel comma 4 una forzatura, anzi in una volontà malcelata di non volere escludere i sindacati dalla "questione Sicurezza" in azienda che altrimenti sarebbero parzialmente tagliati fuori. Solo che così facendo, si obbliga nella maggior parte dei casi qualcuno a cui non frega niente ad occuparsi di un tema serio.lo dico per esperienza: quasi sempre gli stessi rappresentanti sindacali non sono sensibili e motivati alla Sicurezza. Peggio: a volte la strumentalizzano per altri fini, come "merce di scambio" per ottenere qualcos'altro e ancora lo dico per esperienza. Avete mai visto un recente sciopero indetto per mancanza o scarsa Sicurezza in azienda? Si sciopera per tutto ma non per ottenere condizioni di lavoro più sicure. Oppure, se vengono fatti per questo motivo, vengono fatti dopo, ad incidente grave o mortale avvenuto, mai prima. Insomma, credo che alla fine il comma 4 vada nella direzione opposta all'interesse dei lavoratori. Grazie nuovamente e cordiali saluti. |
Rispondi Autore: Franco Porcu - likes: 0 | 21/05/2016 (07:38:39) |
se ho capito bene nelle aziende con più di 15 dipendenti, l'RLS può essere nominato (o anche eletto mi pare) solo all'interno delle RSA. In genere i RSA sono uno per sindacato nominato a livello territoriale. Normalmente i membri RSU eletti sono sempre maggiori del numero degli rls. A questo punto chiedo: può un semplice iscritto ad un sindacato, non membro RSU, essere nominato, o eletto, rls dalla propria sigla sindacale? Grazie a tutti vorranno aiutarmi a chiarire questo aspetto. cordiali saluti. |
Rispondi Autore: massimo rabozi - likes: 0 | 03/07/2016 (14:41:38) |
Proprio recentemente vivo una situazione simile e particolare. eletto rsu più di una volta, attualmente scade il mandato e di conseguenza entro 60 gg. scade automaticamente la mia elezione ad rls. a questo punto esiste forse un cavillo? In quanto non desidero che in azienda la sicurezza non venga anche controllata e verificata da un rls con decennale esperienza. ma lasciata a mio parere solo gestita dall'azienda, che vede e non vede cose importanti per la sicurezza. |
Rispondi Autore: MARCO ADDARIO - likes: 0 | 06/11/2017 (07:15:14) |
vorrei un informazione in azienda metalmeccanica con 150 dipendenti si svolgono le elezioni x la rsu e RLS . La RLSl viene eletta dalla rsu che prende piu voti? o dalla lista che prende piu voti? esempio lista n1 prende 90 voti , lista n2 prende 60 voti , nella lista n1 il primo eletto prende 45 voti , nella lista n2 il primo eletto prende 58 voti ,chi sara eletto RLS. ASPETTO VOSTRE RISPOSTE GRAZIE |
Rispondi Autore: uberto pasquini - likes: 0 | 15/10/2018 (15:20:26) |
Buonasera, vorrei capire... nella mia azienda composta da 150 dipendenti abbiamo un RSA che rappresenta l'unica sigla sindacale con 8 inscritti che nello stesso tempo esercita anche l'attività di RLS. Per motivi suoi ha intenzione di dimettersi da RLS pur rimanendo RSA. E' consentito pescare il sostituto nell'ambito della sua sigla sindacale o bisogna rivolgersi necessariamente alle unità territoriali esterne? |
Rispondi Autore: DEL GIORNO VITO - likes: 0 | 14/05/2020 (14:16:36) |
Salve Nella società' per cui lavoro il numero dei dipendenti è inferiore ai 15dipendenti nell'elezione del RLS quanto è il numero minimo di votanti per rendere l'elezione legittima , grazie |