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Interpello: la formazione alla sicurezza per i docenti di scuole e università

Roma, 3 Ott – Sono stati tanti, in questi anni, le risposte della Commissione Interpelli, prevista dall’articolo 12 del Decreto legislativo 81/2008, sulla formazione in materia di salute e sicurezza.
Ad esempio ha affrontato il tema l’ Interpello n. 3/2023 con riferimento ai corsi di formazione per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza o l’ Interpello n. 3/2019 sull’aggiornamento formativo per i coordinatori e sul numero massimo di partecipanti a convegni o seminari. O più recentemente l’ Interpello n. 2/2024 e l’Interpello n. 8/2024 sul numero di partecipanti ai corsi rivolti agli studenti universitari che rientrano nella definizione di "lavoratori equiparati” o i due interpelli - Interpello n. 6/2024 e l’Interpello 7/2024 – che avevano posto domande sulla formazione e aggiornamento dei preposti.
Sul tema della formazione interviene anche il nuovo Interpello n. 1/2025, approvato nella seduta della Commissione del 18 settembre 2025. Un interpello che, finalmente, può fare anche riferimento diretto alle novità connesse al nuovo Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 17 aprile 2025.
Veniamo a illustrare il contenuto del nuovo interpello soffermandoci, in particolare, su questi argomenti:
- Il quesito dell’interpello 1/2025 sulla formazione dei docenti
- Le premesse della Commissione: decreto 81 e nuovo accordo
- Le premesse e la risposta della Commissione Interpelli
Il quesito dell’interpello 1/2025 sulla formazione dei docenti
L’interpello n. 1/2025 che, come abbiamo già detto, è stato approvato nella seduta della Commissione del 18 settembre 2025, ma è stato poi pubblicato il 29 settembre 2025, ha per oggetto: “Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni “percorsi formativi in materia di sicurezza per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado e delle Università”.
L’interpello risponde ad una domanda dell’ Università degli Studi di Udine che ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione Interpelli in merito ai: “percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, rivolti al personale docente delle scuole di ogni ordine e grado e al personale docente delle università, fissati dall’art. 37, comma 2 del D. Lgs. 81/2008 e dagli accordi Stato Regioni in vigore (Accordi Stato Regioni 21.12.2011 G.U. Serie Generale n.8 del 11.01.2012 e 07.07.2016 – G.U. 193 del 19.08.2016)”.
In particolare, viene chiesto di chiarire se “il personale docente che svolge mansioni che non li espongano ad un rischio medio o alto può frequentare i corsi individuati per il rischio basso, fatto salvo che comunque i contenuti e la durata della formazione sono subordinati all'esito della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro”.
Come sempre per rispondere al quesito la Commissione Interpelli fa alcune premesse normative con riferimento a quanto indicato nel decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, agli accordi vigenti in materia di formazione e a precedenti interpelli.
Le premesse della Commissione: decreto 81 e nuovo accordo
La Commissione premette che l’articolo 37 ( D.Lgs. 81/2008), sancisce che “Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda”.
Inoltre si indica che:
- l’accordo (art. 37, comma 2, del d.lgs. 81/2008) tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008 (Rep. atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025) nelle “Disposizioni finali” ha previsto l’abrogazione “dell’accordo sancito il 21 dicembre 2011 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo e le Regioni e le Province autonome” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (GU) n. 8 del 11 gennaio 2012 (Rep 221/CSR) e dell’accordo sancito il 7 luglio 2016 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo e le Regioni e le Province autonome finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2016 (Rep 128/CSR);
- il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 - Rep. atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025 - nella Parte II, rubricata “Corsi di formazione”, Punto 2.1 “Corso per lavoratori” “prevede che: ‘La formazione specifica deve essere riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione del rischio e, quindi, mirare ai rischi specifici dell’attività, incentrandosi sui pericoli e rischi insiti nelle mansioni specifiche e sulle relative conseguenze da prevenire nonché sull’individuazione e la conoscenza delle misure di sicurezza da adottare nello svolgimento delle proprie mansioni e di contesto lavorativo. Con riferimento alla lettera b) del comma 1 e al comma 3 dell’articolo 37 del D.lgs. n. 81/08, la formazione deve (omissis) avere durata minima di 4, 8 o 12 ore, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda. Tali aspetti e i rischi specifici di cui ai Titoli del D.lgs. n. 81/08 successivi al I costituiscono oggetto della formazione’ e che la durata minima fa riferimento ‘alla classifica-zione dei settori di cui all’Allegato IV (Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2007)’”;
- tale tabella codici ATECO 2007 classifica il settore Istruzione (sezione P, codice 85) come attività a rischio medio, per il quale la formazione specifica è dunque della durata di almeno 8 ore;
- il nuovo Accordo Stato-Regioni (Rep. atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025) prevede nella Parte II, rubricata “Corsi di formazione”, Punto 2.1.1 “Condizioni particolari” che ‘I lavoratori a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso con le relative modalità di erogazione (omissis). Rimane comunque salvo l’obbligo del datore di lavoro di assicurare la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi”;
- inoltre, lo stesso nuovo accordo citato accordo del 17 aprile 2025 “prevede nella Parte IV, rubricata ‘Indicazioni metodologiche per la progettazione, erogazione e monitoraggio dei corsi’, Punto 1.2 ‘Analisi dei fabbisogni formativi e contesto’ che “Nel definire i fabbisogni formativi il soggetto formatore, di concerto con i datori di lavoro, laddove necessario normalmente analizza e definisce (omissis)’”.
Le premesse e la risposta della Commissione Interpelli
Si ricorda poi che l’allegato A dell’accordo 25 luglio 2012 («Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni») prevedeva che: ‘L'accordo ex articolo 37 del ‘testo unico’ di salute e sicurezza sul lavoro espone, al punto 4, nella parte denominata ‘Condizioni particolari’, il principio per il quale: ‘I lavoratori di aziende, a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso’. In tal modo viene esplicitato il principio generale in forza del quale la ‘classificazione’ dei lavoratori, nei soli casi in cui esistano in azienda soggetti non esposti a medesime condizioni di rischio, può essere fatta anche tenendo conto delle attività concretamente svolte dai soggetti medesimi, avendo a riferimento quanto nella valutazione dei rischi; ad esempio, i lavoratori di una azienda metallurgica che non frequentino reparti produttivi o i lavoratori che svolgano semplice attività d'ufficio saranno considerati come lavoratori che svolgano una attività a rischio "basso" e non lavoratori (come gli operai addetti alle attività dei reparti produttivi) che svolgano una attività che richiederebbe i corsi di formazione per il rischio "alto" o "medio". Analogamente, ove la valutazione dei rischi di una azienda la cui classificazione ATECO prevede l’avvio dei lavoratori a corsi a rischio ‘basso’ evidenzi l'esistenza di rischi particolari, tale circostanza determina la necessità di programmare e realizzare corsi adeguati alle effettive condizioni di rischio (quindi, di contenuto corrispondente al rischio "medio" o ‘alto’)’».
Si ricorda, infine, anche l’ Interpello n. 11 del 24 ottobre 2013 (Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro) nel quale veniva esplicitato: ‘la formazione - che deve essere ‘sufficiente ed adeguata’ - va riferita all’effettiva mansione svolta dal lavoratore, considerata in sede di valutazione dei rischi; pertanto la durata del corso può prescindere dal codice ATECO di appartenenza dell’azienda’. Codice ATECO che, come abbiamo visto nelle premesse della Commissione, classificherebbe il settore Istruzione (sezione P, codice 85) come attività a rischio medio.
Dopo questa lunghissima premessa la Commissione ritiene che, in considerazione delle premesse e delle indicazioni normative citate, “il personale docente che, sulla base della valutazione dei rischi aziendali effettuata dal datore di lavoro, svolga attività lavorativa che non comporti, anche saltuariamente, un rischio medio o alto, può partecipare a corsi di formazione specifica in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro progettati per la categoria di rischio basso”.
E dunque si esplicita e sottolinea che la “classificazione” dei lavoratori, per quanto riguarda l’individuazione della formazione connessa alle categorie di rischio, può essere fatta anche sulla base delle specifiche attività effettivamente svolte, con riferimento a quanto emerge dalla valutazione dei rischi.
Tiziano Menduto
Scarica la normativa di riferimento:

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Pubblica un commento
Rispondi Autore: Sara ![]() | 03/10/2025 (07:28:00) |
Anche perché la classificazione secca in base agli Ateco è molto limitante: un docente universitario magari della facoltà di lettere viene considerato rischio medio, un carrozziere invece rischio basso. |
Rispondi Autore: raffaele scalese ![]() | 03/10/2025 (08:15:27) |
Mi riesce complicato capire i ragionamenti che hanno portato all'Interpello da parte dell'Università di Udine. Da sempre se in una Azienda ci sono reparti o Lavoratori che hanno rischi diversi e classificati differentemente dai codici Ateco (sia in aggravio che in diminutio) era consentita, nel caso di diminutio la formazione inferiore ed OBBLIGATORIA , nel caso di aggravio del rischio specifico individuato in DVR Mi farebbe piacere che qualcuno mi aiutasse a capire la ratio dell'Interpello. E' probabile che mi sfugga qualcosa |
Autore: Sara | 03/10/2025 (08:47:03) |
Provo a immaginare il contesto che ha fatto scaturire la domanda basandomi su mia esperienza. Trattandosi di università siamo di fronte ad ente sottoposto ad accreditamento regionale. Mi è già capitato che la regione contestasse, in fase di accreditamento, la formazione rischio basso di docenti (struttura che fa formazione manageriale per adulti, quindi decisamente niente di fisico solo intellettuale) in quanto ateco per formazione individua rischio medio, andando a compromettere l’esito della richiesta di accreditamento stessa. |
Rispondi Autore: Giovanni Bersani ![]() | 03/10/2025 (08:49:15) |
Per Raffaele Scalese: anche a me è sorta la sua identica domanda; un'ipotesi che abbiamo fatto brevemente in una chat fra addetti ai lavori è che a essere MOLTO formali il nuovo Accordo 2025 ha abrogato il precedente Accordo 2011 (che prevedeva quella flessibilità) e quindi gli Interpelli ad essi relativi ove si esplicitava meglio tale possibilità (lug 2012 e ott 2013). Un'altra ipotesi forse più probabile è che, come dice anche Sara, le scuole sono genericamente considerate rischio medio (dal codice ateco...) e quindi avere 'solo' la valutazione del rischio a indicare "insegnante = rischio basso" potrebbe sembrare formalmente un po' strano, anche se giusto nella sostanza. Adesso invece (per fortuna) lo dice anche una Commissione Interpelli... Misteri... |
Rispondi Autore: Riccardo Coletti ![]() | 03/10/2025 (08:56:57) |
Le scuole sono classificate, di per sè, a rischio medio: del resto i rischi maggiori, per una scuola, sono relativi alla prevenzione incendi, agli impianti elettrici... quindi a mio avviso, qualsiasi lavoratore all'interno della scuola è a rischio medio, anche i docenti. Diversamente, quali potrebbero essere le mansioni a rischio medio?...gli addetti alle pulizie?...i cuochi della mensa?... |
Rispondi Autore: Giovanni Bersani ![]() | 03/10/2025 (09:35:28) |
A mio parere il rischio legato alle emergenze non deve automaticamente passare tale e quale al rischio mansione. Estremizzando il concetto: un impiegato in un grattacielo deve fare il corso rischio basso oppure medio/alto? Io direi basso: eventualmente sarà poi la info/formazione aggiuntiva specifica su cosa fare in emergenza che dovrà adeguarsi, come peraltro è necessaria -anche se minore- per qualsiasi luogo di lavoro. A scuola forse si è voluto fare un livello di rischio ATECO tarato sul mix di condizioni aggiuntive... laboratori, mense, pulizie, gioventù, emergenze, stress (sicuramente non poco....) e chi più ne ha più ne metta. |
Rispondi Autore: Davide Negro ![]() | 03/10/2025 (09:37:40) |
Il senso della richiesta credo vada interpretato nell'ambito universitario (l'interpello proviene dall'Università di Udine) in cui sono presenti diverse categorie di soggetti, oltre a studenti e docenti, ovvero assegnisti, dottorandi, borsisti, collaboratori, visiting professor, ecc. Spesso queste figure hanno una permanenza in ateneo limitata a pochi mesi, non parlano italiano e di conseguenza il fatto di poterli gestire con la formazione specifica a rischio basso, erogabile su piattaforma didattica e-learning, rappresenta l'unica soluzione possibile per formarli rapidamente. A meno di avere un progetto approvato dalla Regione che consente di erogare anche la specifica rischio medio ed alto in modalità e-learning. Ovviamente quanto sopra prescinde dall'effettiva esposizione a rischi, che di fatto non è facilmente valutabile sul singolo soggetto in contesto universitario. |
Rispondi Autore: raffaele scalese ![]() | 03/10/2025 (10:13:15) |
grazie a TUTTI per gli interventi |
Rispondi Autore: raffaele scalese ![]() | 03/10/2025 (10:20:27) |
per Riccardo Coletti ed a quanti condividono le Sue osservazioni. Se la presenza del solo rischio elettrico (cioè di uso di una qualunque apparecchiatura elettrica che possa essere presente in un Ufficio) automaticamente fa passare quell'Ufficio a Rischio Medio sarrebbe da dare una spiegazone alla presenza del Rischio Basso. Ben condivido, invece, l'approccio di Giovanni Bersani "A mio parere il rischio legato alle emergenze non deve automaticamente passare tale e quale al rischio mansione. " |