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Interpello: cosa si intende per collaborazione dei medici competenti?
Roma, 8 Apr – Il ruolo del medico competente in un’azienda non è solo quello di effettuare la sorveglianza sanitaria o fornire il giudizio di idoneità dei lavoratori, ma anche quello di collaborare alla redazione del documento di valutazione dei rischi, colonna portante della programmazione e gestione della sicurezza in tutti gli ambienti di lavoro.
Collaborazione che è richiesta dal D.Lgs. 81/2008 (già nelle definizioni: art. 2, c. 1, lett. h) e che è sottolineata anche dalle varie condanne di medici competenti per il reato di omessa collaborazione alla valutazione dei rischi.
Ma cosa vuol dire “collaborare”? Come riempire di significati pratici la “partecipazione comune ad uno stesso obiettivo”?
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Per rispondere a queste domande interviene il parere della Commissione Interpelli che, in estrema sintesi, ricorda che tale obbligo di "collaborazione" deve essere inteso in “maniera attiva”.
Stiamo parlando del parere fornito il 13 marzo 2014 nell’Interpello n. 5/2014 - in risposta alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri ( FNOMCeO) – avente per oggetto “risposta al quesito sulla corretta interpretazione dell'art. 25, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008”.
La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri ha infatti avanzato istanza di interpello - in merito alla corretta interpretazione dell'art. 25 (Obblighi del medico competente), comma 1, lett. a), del D.Lgs. 81/2008 - chiedendo in particolare di sapere come debba intendersi il termine “collabora”.
Per rispondere al delicato “quesito” la Commissione fa alcune premesse normative.
Viene premesso che l'art. 25, comma 1, lett. a). del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che il medico competente collabori “con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso [...]".
Inoltre nello stesso articolo (lettera m) si prevede che il medico competente partecipi "alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria".
Ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
L'attività di “collaborazione” del medico competente era già prevista dall'ormai abrogato art. 17 del D.Lgs. n. 626/1994, ma era limitata (art. 17, c.1, lettera a) “sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'azienda ovvero dell'unità produttiva e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori”.
Tale collaborazione é stata poi “ampliata dal D.Lgs. n. 81/2008 che, nell'art. 25, la estende anche alla programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, ed alla organizzazione del servizio di primo soccorso”.
Inoltre – continua la Commissione – si indica che “l'art. 35, comma 1, del D.Lgs. n. 106/2009 di modifica dell'art. 58 del D.Lgs. n. 81/2008, ha introdotto la sanzione penale per la violazione degli obblighi di collaborazione alla valutazione dei rischi”.
La Commissione ritiene dunque che “il legislatore abbia voluto far assumere un ruolo di maggiore rilevanza, nel sistema di organizzazione della prevenzione aziendale, al medico competente. Inoltre, la Cassazione, con la sentenza n. 1856 del 15/01/2013, precisa che al medico competente "non è affatto richiesto l'adempimento di un obbligo altrui quanto, piuttosto, lo svolgimento del proprio obbligo di collaborazione, espletabile anche mediante l'esauriente sottoposizione al datore di lavoro dei rilievi e delle proposte in materia di valutazione dei rischi che coinvolgono le sue competenze professionali in materia sanitaria. Viene così delimitato l'ambito degli obblighi imposti dalla norma al ‘medico competente’, adempiuti i quali, l'eventuale ulteriore inerzia del datore di lavoro resterebbe imputata a sua esclusiva responsabilità penale a mente dell'art. 55, comma 1, lett. a) d.lgs. 81/2008".
Pertanto “anche se la valutazione dei rischi è un obbligo non delegabile del datore di lavoro (art. 17, D.Lgs. n. 81/2008), il medico competente è obbligato a collaborare, all'effettuazione della valutazione dei rischi, sulla base delle informazioni ricevute dallo stesso datore di lavoro. Le suddette informazioni il medico competente le riceve, tuttavia, non solo dal datore di lavoro, come previsto dall'art. 18, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, ma le acquisisce anche di sua iniziativa, attraverso l'adempimento degli obblighi sanciti dall'art. 25 del decreto in parola. In particolare il medico competente può dedurre le informazioni attraverso, per esempio, le seguenti attività:
- visita degli ambienti di lavoro: nel corso del sopralluogo, il medico competente prende visione del ciclo produttivo, verifica le condizioni correlate ai possibili rischi per la salute presenti nelle specifiche aree, interagisce con il datore di lavoro e/o con l'RSPP, dialoga con i lavoratori e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, laddove presenti;
- sorveglianza sanitaria: elementi utili allo scopo sono forniti dalla cartella sanitaria, i cui contenuti minimi sono indicati nell'allegato 3A del D.Lgs. n. 81/2008”.
Dunque la Commissione ritiene che l'obbligo di "collaborazione" vada inteso in maniera attiva; in sintesi il medico competente, prima di redigere il protocollo sanitario deve avere una conoscenza dei rischi presenti e quindi deve collaborare alla valutazione dei rischi.
E qualora il medico competente sia nominato, dopo la redazione della valutazione dei rischi, subentrando ad un altro medico competente, “deve provvedere ad una rivisitazione della valutazione stessa previa acquisizione delle necessarie informazioni da parte del datore di lavoro e previa presa visione dei luoghi di lavoro, per gli aspetti di competenza. L'eventuale mancata collaborazione del medico competente può essere oggetto di accertamento da parte dell'organo di vigilanza”.
La Commissione rammenta infine che il datore di lavoro “deve richiedere la collaborazione del medico competente alla valutazione dei rischi sin dall'inizio del processo valutativo, a partire dalla scelta dei metodi da adottare per la valutazione dei vari rischi”.
Ricordiamo, per concludere, che al tema della collaborazione del medico competente alla valutazione dei rischi sono dedicati molti articoli di PuntoSicuro.
Segnaliamo in particolare la presentazione di una comunicazione, relativa al 74° Congresso Nazionale SIMLII, dal titolo “ La collaborazione del medico competente alle attività di valutazione dei rischi in azienda”.
Tiziano Menduto
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
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Rispondi Autore: Tiziano Camerotto - likes: 0 | 03/10/2014 (13:04:48) |
Se ve ne fosse stato il bisogno, l'interpello dimostra nela merito la sua inutilità nella misura in cui nulla chiarisce se non quanto già chiaro nell'81/08. La questione era sicuramente di maggior respiro giuridico e meritevole di un'attenzione non data e non richiesta da FNOMceo che non ha saputo porre in termini chiari il quesito ottenendo una risposta tanto ovvia quanto nebulosa che nulla aggiunge al noto. Di maggior respiro e decisamente più soddisfacente quanto riportato nella sentenza di merito alla contestazione della mancata collaborazione (Cass. Pen. 15 gennaio 2013, n. 1856): “non è affatto richiesto l'adempimento di un obbligo altrui quanto, piuttosto, lo svolgimento del proprio obbligo di collaborazione, espletabile anche mediante l'esauriente sottoposizione al datore di lavoro dei rilievi e delle proposte in materia di valutazione dei rischi che coinvolgono le sue competenze professionali in materia sanitaria. Viene così delimitato l'ambito degli obblighi imposti dalla norma al “medico competente”, adempiuti i quali, l'eventuale ulteriore inerzia del datore di lavoro resterebbe imputata a sua esclusiva responsabilità penale a mente dell'art. 55, comma 1. lett. a) d.lgs. 81/2008.” |
Rispondi Autore: Medico No Sherpa - likes: 0 | 04/10/2014 (08:36:58) |
Sconcerta che l’estensore dell’Interpello non abbia colto il dato oggettivo che la Norma in oggetto è viziata da una chiara violazione del principio di determinatezza della fattispecie penale e di riserva di legge tutelati dall’art. 25 comma 2 della Costituzione Italiana, secondo cui un cittadino può essere punito solo se viola una precisa e conoscibile norma di legge penale, e che la disposizione in questione è stata causa dell’affermazione del principio opposto, cioè che i medici possono essere sanzionati penalmente anche semplicemente sulla base di valutazioni discrezionali e qualitative fatte da UPG, e ciò in contrasto con l’art. 70 della Costituzione, secondo il quale le Leggi le fa il Parlamento, non gli UPG. Resta il fatto che anche dopo l’Interpello il medico competente rimane nell’impossibilità di individuare con precisione la condotta “legale”, che la Norma non indica con precisione, ed è evidente che la risposta fornita all’Interpello ha sostanzialmente eluso il problema, cioè che cosa il medico competente debba concretamente fare per non incorrere nella sanzione, e se sia legittimamente sanzionabile anche nel caso che il datore di lavoro non richieda il suo coinvolgimento nella valutazione del rischio, cosa che nella quotidiana esperienza avviene quasi sempre; manca la certezza delle azioni che il medico competente deve mettere in atto per ritenere compiuta la richiesta “collaborazione” e ciò crea un intervallo di incertezza oggettivamente troppo ampio per un’obbligazione assistita da una pesante sanzione penale, consentendo un troppo ampio margine all’ ”interpretazione” di chi fa Vigilanza; inoltre nella risposta è presente un’evidente confusione tra “rischi” e “pericoli”, per cui parrebbe che spetti al medico competente evidenziare i rischi, quando invece tale valutazione è obbligo non delegabile del datore di lavoro (D.Lgs 81/08 art. 17 comma 1 lettera a), per cui semmai al medico competente spetterebbe segnalare i pericoli per la salute, che poi il datore di lavoro dovrà valutare per accertare se sussista un rischio; in sostanza la risposta della Commissione per gli Interpelli non ha prodotto alcun effettivo elemento di certezza per l’operato del medico competente, né ha potuto dettagliare concretamente la Norma, limitandosi a rifarsi ad argomentazioni presenti in recenti, note sentenze, confermando peraltro l’oggettiva impossibilità di un'interpretazione strettamente e concretamente “tecnica” e quindi effettivamente utilizzabile nell’attività quotidiana dal medico competente, che come cittadino italiano continua a non vedere rispettato il proprio diritto a veder indicato chiaramente ed univocamente dalla Norma il comportamento effettivamente costitutivo del reato. |