Interpello: che validità hanno i corsi erogati con il decreto del 4 marzo 2013?
Roma, 10 Set – È evidente che nell’alternarsi di normative su una stessa materia, se una seconda norma abroga la prima ma non è prevista una disciplina transitoria, che permetta di sciogliere eventuali contraddizioni legate al passaggio da una norma all’altra, possono sorgere problemi interpretativi e dubbi sull’applicazione della nuova legge.
È il caso, come vedremo raccontato nel nuovo Interpello n. 5/2019, del passaggio dal Decreto del 4 marzo 2013, recante “Criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare” al Decreto del 22 gennaio 2019 recante “Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”.
L’articolo si sofferma in particolare su:
- I precedenti interpelli in materia di segnaletica stradale
- Il nuovo interpello e le domande poste alla Commissione
- La risposta della Commissione Interpelli
I precedenti interpelli in materia di segnaletica stradale
Se su questo passaggio di norme la Commissione per gli interpelli - prevista dall’articolo 12 comma 2 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico) - risponde ad una domanda dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili, non è tuttavia la prima volta che vengono espressi dubbi interpretativi riguardo alle procedure di revisione/apposizione e formazione in materia di segnaletica per le attività in presenza di traffico veicolare (con riferimento al precedente Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013):
Ricordiamo alcuni degli interpelli prodotti in questi ultimi anni su questi temi:
- Interpello n. 15/2014: relativo al numero massimo di partecipanti ai corsi di aggiornamento di cui al decreto interministeriale 4 marzo 2013, ex art. 161, comma 2-bis del d.lgs. n. 81/2008;
- Interpello n. 1/2015: risposta al quesito inerente i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare;
- Interpello n. 17/2016: risposta al quesito relativo all’applicazione del Decreto interministeriale 4 marzo 2013 anche per il personale addetto all’attività di soccorso stradale con carri attrezzi;
Il nuovo interpello e le domande poste alla Commissione
Come anticipato a inizio articolo, presentiamo con riferimento al nuovo Decreto del 22 gennaio 2019, l’Interpello n. 5/2019 approvato nella seduta della Commissione Interpelli del 15 luglio 2019 e pubblicato il 22 luglio 2019, che risponde ad una istanza di interpello della dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) in relazione ai “chiarimenti sull’aggiornamento dei corsi di formazione già effettuati secondo le regole del 2013”
Nella istanza dell’ANCE si chiede di conoscere il parere della Commissione in merito alla “validità dei corsi di aggiornamento erogati secondo le regole del decreto interministeriale 4 marzo 2013, recante criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione di segnaletica stradale destinata ad attività lavorative in presenza di traffico veicolare, recentemente abrogato a seguito dell’entrata in vigore (15 marzo 2019) del decreto interministeriale 22 gennaio 2019”.
In particolare si chiede – “in considerazione del fatto che le disposizioni del decreto interministeriale del 22 gennaio 2019 hanno modificato, rispetto al decreto interministeriale del 4 marzo 2013, il periodo di validità dei corsi e la loro durata” - se sia corretta “l’interpretazione secondo la quale alle imprese che svolgono attività di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale, debba essere richiesto “un adeguamento dei corsi di formazione effettuati prima del 15 marzo 2019, sulla base del decreto del 2013, che stabiliva un periodo di aggiornamento della durata di quattro anni”.
A questo riguardo si premette che:
- l’allegato II (Schema di corsi di formazione per preposti e lavoratori, addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare) al decreto interministeriale del 4 marzo 2013 al punto 10, rubricato “Modulo di aggiornamento” prevede che “L’aggiornamento della formazione dei lavoratori di cui al punto 2 va garantito, alle condizioni di cui al presente allegato, ogni quattro anni per mezzo di un corso teorico-pratico di durata minima di 3 ore, di cui 1 ora di contenuti tecnico-pratici, in caso di modifiche delle norme tecniche…”;
- l’allegato II (Schema di corsi di formazione per preposti e lavoratori, addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare) al decreto interministeriale del 22 gennaio 2019 al punto 10, rubricato “Modulo di aggiornamento” stabilisce che “L'aggiornamento della formazione dei lavoratori e dei preposti, distribuito nel corso di ogni quinquennio successivo al corso di formazione, va garantito, alle condizioni di cui al presente allegato, per mezzo di interventi formativi della durata complessiva minima di 6 ore, in particolare in caso di modifiche delle norme tecniche e in caso di interruzione prolungata dell’attività lavorativa…”.
La risposta della Commissione Interpelli
Veniamo, infine, alla breve risposta della Commissione Interpelli che, come anticipato, rimarca l’assenza di una disciplina transitoria tra le due leggi.
La Commissione ritiene, sulla base degli elementi indicati in premessa, che “in assenza di una disciplina transitoria che statuisca diversamente e di un’interpretazione autentica della materia, trovi applicazione il principio generale della successione delle leggi nel tempo”.
E pertanto “le disposizioni introdotte dal decreto interministeriale del 22 gennaio 2019 troveranno applicazione dalla data della loro entrata in vigore”. Mentre gli attestati conseguiti precedentemente all’entrata in vigore del decreto interministeriale del 22 gennaio 2019 “manterranno la loro validità fino alla scadenza prevista dalla previgente normativa”.
Tiziano Menduto
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