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Medico competente? Solo se nell’Elenco nazionale

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Informazione, formazione, addestramento

16/07/2008

Il decreto 81/08 prevede che possano svolgere la funzione di medico competente solo i professionisti iscritti nell’Elenco nazionale. Il Ministero della Salute ha reso disponibile il modulo per richiedere l’iscrizione, da inviarsi entro il 15 novembre.

Medico competente? Solo se nell’Elenco nazionale

Il decreto 81/08 prevede che possano svolgere la funzione di medico competente solo i professionisti iscritti nell’Elenco nazionale. Il Ministero della Salute ha reso disponibile il modulo per richiedere l’iscrizione, da inviarsi entro il 15 novembre.

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Con l’entrata in vigore del Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, i medici abilitati a svolgere la funzione di medico competente, sulla base dei titoli e requisiti previsti dall'art. 38, sono tenuti a trasmettere entro sei mesi dal 15 maggio 2008, al Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali, un'autocertificazione al fine di essere inclusi nell'elenco nazionale.

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Il Ministero della salute ha reso disponibile da pochi giorni il modello (formato PDF, 114 kB) per l'autocertificazione, da sottoscrivere e inviare esclusivamente tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
 
Secondo quanto previsto dall’articolo 38 del D.Lgs. 81/08, per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:
    a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
    b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
    c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
    d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.
 
Inoltre, i medici saranno tenuti “a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero della salute.”
 
Il decreto stabilisce però che i soggetti i quali, alla data del 15 maggio 2008 (data di entrata in vigore del decreto 81/08), “svolgano le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l'espletamento di tale attività.”
 
Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente – prevede ancora il decreto 81/08 – “è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni,” a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del decreto 81/08.
 
I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina «medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro».
 
L’autocertificazione va inviata a:
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali
Diparimento della Prevenzione e della Comunicazione
Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria - Ufficio II
Via Giorgio Ribotta, 5
00144 - Roma
 
In caso di mancata ricezione della ricevuta di ritorno, per avere conferma dell’avvenuto inserimento nell’elenco, gli interessati potranno telefonare al n. 06.59943821 o inviare una richiesta e-mail all’indirizzo r.pesce@sanita.it.


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