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Lombardia: utilizzo della modalità e-learning per la formazione in sanità
Milano, 3 Feb – In Regione Lombardia, in considerazione dell’ Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, n. 59 del 17 aprile 2025 e della Delibera della Giunta regionale (DGR) n. XII/4515 del 09 giugno 2025, che ha provveduto a recepire l’Accordo e a fornire «indirizzi ai soggetti formatori in tema di salute e sicurezza sul lavoro operanti in regione Lombardia», è stata approvata e pubblicata la nuova DGR 26 gennaio 2026 n. XII/5667 recante “Utilizzo della modalità e-learning per la formazione specifica in tema di salute e sicurezza sul lavoro in sanità e modifiche alla d.g.r. XII/4515 del 9 giugno 2025”.
La Delibera ricorda che la nota 1 della tabella di cui al punto 3.5 della parte IV del nuovo Accordo Stato-Regioni indica che la modalità e-learning per i corsi di formazione specifica per lavoratori, è «consentita per rischio medio ed alto relativamente a progetti formativi, eventualmente individuati da Regioni e Province autonome. E la Regione ha ritenuto di “individuare la sanità quale settore in cui è possibile ricorrere alla modalità e-learning per la formazione specifica dei lavoratori in tema di salute e sicurezza sul lavoro, anche per il rischio medio e alto, in coerenza con la citata nota 1”.
Nell’articolo ci soffermiamo brevemente sul DGR e su alcuni punti trattati nell’allegato alla delibera, con particolare riferimento ai seguenti argomenti:
- Regione Lombardia: DGR 5667/2026 e modifiche alla DGR 4515/2025
- Regione Lombardia: il campo di applicazione e l’ambito sanitario e sociosanitario
- Regione Lombardia: la piattaforma e gli elementi qualificanti dell’e-learning
Regione Lombardia: DGR 5667/2026 e modifiche alla DGR 4515/2025
Con il nuovo provvedimento regionale si delibera, dunque, come indicato sopra, di “individuare la sanità quale settore ove è possibile il ricorso alla modalità e-learning per la formazione specifica in tema di salute e sicurezza sul lavoro anche con riferimento al rischio medio o alto” e di approvare il documento «Utilizzo della modalità e-learning per la formazione specifica in tema di salute e sicurezza sul lavoro in sanità», predisposto dalla competente Direzione Generale Welfare – UO Prevenzione, elaborato nell’ambito di un gruppo di lavoro ove hanno partecipato esperti individuati dalle strutture sanitarie regionali, pubbliche e private” (allegato A, parte integrante del DGR).
E si dispone:
- che “il ricorso alla modalità e-learning sia consentito esclusivamente nel rispetto delle indicazioni di cui all’allegato A”; della presente;
- di prevedere che “la validità dei percorsi formativi in e-learning, erogati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente, che siano conformi alle disposizioni del «Decreto Direttore Generale sanità n. 10087 del 6 novembre 2013 – Riconoscimento della formazione in modalità e-learning dei lavoratori in sanità» è riconosciuta”.
Si procede poi ad una modifica di una parte del punto 3 dell’allegato B della d.g.r. XII/4515 del 9 giugno 2025. Questa la nuova parte approvata: «I corsi di formazione o aggiornamento possono essere erogati trascorsi 10 giorni naturali consecutivi dalla data della comunicazione di cui sopra. Qualora l’ATS competente per territorio richieda, entro il termine di 10 giorni dall’invio della comunicazione di avvio corso ulteriori informazioni, i corsi di formazione o aggiornamento possono essere erogati trascorsi 10 giorni naturali consecutivi dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste ovvero su autorizzazione della ATS qualora non ancora trascorsi i 10 giorni, salvo espresso divieto da parte dell’ufficio medesimo».
Si specifica poi che “le comunicazioni previste dall’allegato B della d.g.r. XII/4515 del 9 giugno 2025 sono dovute anche per i corsi di formazione o aggiornamento per la conduzione di carriponte e di prevedere, di conseguenza, che il tracciato di cui al punto 10 dell’allegato B della d.g.r. XII/4515 del 9 giugno 2025 comprenda anche i corsi di formazione o aggiornamento per la conduzione di carriponte”.
Regione Lombardia: il campo di applicazione e l’ambito sanitario e sociosanitario
L’allegato “Utilizzo della modalità e-learning per la formazione specifica in tema di salute e sicurezza sul lavoro in sanità” ricorda che l’ambito sanitario e sociosanitario “si connota per peculiari esigenze di ordine organizzativo che hanno trovato un elevato grado di soddisfazione nella metodologia didattica propria della formazione elearning, tra cui:
- elevata numerosità della popolazione lavorativa particolarmente esposta al fenomeno di turn over;
- crescente richiesta di flessibilità del personale sanitario in sistemi organizzati per aree dipartimentali/intensità di cura;
- necessità di garantire la continuità di funzionamento degli enti nell’erogazione dei servizi ai cittadini, pazienti, ospiti. Questo fattore risulta determinante in particolare nella fase storica attuale nella quale è prioritario mantenere alta la qualità e la quantità dei servizi erogati anche nell’ottica della riduzione delle liste di attesa;
- mansioni lavorative che prevedono turni e rotazioni, anche su turno notturno, con esigenza contrattuale di garantire sufficienti riposi al personale limitando la presenza in attività formative in aula;
- pluralità di tipologie contrattuali dei soggetti inquadrabili come lavoratori ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs 81/08, alcuni dei quali caratterizzati – in alcuni casi - da periodi di permanenza brevi;
- attuale carenza degli operatori sanitari e sociosanitari, che, nell’interesse di tutti, devono poter prendere servizio nel minor tempo possibile dall’assunzione, dati i ruoli strategici che i lavoratori ricoprono per il Sistema Sanitario e Sociosanitario Regionale;
- numerosità delle tipologie di rischio presenti e pluralità di figure professionali con profili di esposizione ai rischi anche differenti, con conseguente determinazione di una matrice rischio/figura professionale ad elevata complessità;
- presenza di competenze ad elevato profilo professionale arruolabili nella funzione di docenti/responsabili scientifici/tutor dei corsi;
- trasversalità di alcune aree tematiche ad ambiti disciplinari differenti, con conseguente bisogno di ottimizzazione degli eventi formativi evitando ripetizioni;
- necessità di fare emergere nell’ambito del sistema di gestione dell’azienda ‘la gestione specifica della formazione’ in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche in termini di eccedenza delle disposizioni di cui all’Accordo, a garanzia di vincolo rispetto alla esigibilità di autorizzazioni per l’ingresso in aree ad accesso controllato (diagnostiche, blocchi operatori, ecc.) e/o per l’utilizzo di apparecchiature a rischio specifico (apparecchiature laser, macchine radiogene, ecc.);
- pronta fruibilità di corsi che si rendano vincolanti al fine di rafforzare l’adozione di misure di autotutela del lavoratore, nel caso di formulazione di giudizio di idoneità con limitazioni/prescrizioni da parte del Medico Competente”.
Riguardo al campo di applicazione si segnala che il ricorso alla modalità e-learning per la formazione specifica in tema di salute e sicurezza sul lavoro, anche per il rischio medio o alto, in sanità “è consentito nelle seguenti organizzazioni:
- ASST
- ATS
- AREU
- IRCCS
- Croce Rossa Italiana
- Strutture sanitarie di ricovero o cura accreditate/autorizzate
- Unità di Offerta Sociosanitarie
- Regione Lombardia – DG Welfare
- Università limitatamente agli studenti dei corsi di laurea in ambito sanitario”.
Regione Lombardia: la piattaforma e gli elementi qualificanti dell’e-learning
Si indica poi che la soluzione tecnologica che supporta lo strumento formativo e-learning (di seguito “piattaforma”) deve essere “conforme ai requisiti di cui alla parte IV punto 3.3 dell’ Accordo Stato Regioni 59/2025, e può essere integrata all’interno di un più complesso sistema informativo aziendale, in cui la piattaforma:
- è accessibile attraverso il sito intranet aziendale e possibilmente integrata ai sistemi presenti;
- consente l’iscrizione dell’utente al corso attraverso un accesso profilato;
- è presidiata dal Servizio di Prevenzione e Protezione o da altro servizio aziendale di gestione/formazione delle risorse umane anche attraverso l’utilizzo di fornitori esterni;
- è in grado di tracciare globalmente i tempi di fruizione del sistema e i risultati via via conseguiti dai singoli utenti con riferimento ai singoli moduli formativi e alle verifiche di apprendimento per ogni corso;
- è in grado di generare una reportistica visibile dal singolo utente e/o dal suo responsabile (dirigente/preposto) riguardante il residuale debito formativo da assolvere, qualora tecnicamente possibile, nonché il superamento o mancato superamento delle verifiche di apprendimento legate al corso specifico (ad esempio generando automaticamente e-mail di avviso, etc.);
- consente azioni di warning/avviso nel caso in cui si verifichi un superamento del tempo previsto dalle policy aziendali per la completa fruizione del corso, (ad esempio inviando in automatico un avviso all’utente e al responsabile o bloccando in automatico l’accesso da parte dell’utente al corso, etc.);
- consente all’utente di scaricare il materiale didattico;
- è in grado di generare l’anagrafica dei lavoratori formati in modalità e-learning, ad integrazione di dati relativi alla formazione complessiva erogata dall’azienda, e a documentazione dell’ottemperanza alla norma nel caso di controlli da parte degli organi di vigilanza”.
Il documento sottolinea poi che “gli elementi qualificanti di un sistema di e-learning sono:
- massima flessibilità nell’accesso e nella fruizione (es. accessibilità anche da sedi fuori azienda);
- alta flessibilità nei contenuti e nella costruzione degli ambienti, per permettere un rapido e poco oneroso aggiornamento;
- massima facilità di utilizzo, per abbattere le barriere derivanti dal digital gap a volte presente in ampie fasce di popolazione coinvolta;
- utilizzo nello sviluppo dei corsi di linguaggi semplici e diretti, che sottolineino gli aspetti essenziali legati ai comportamenti necessari per la prevenzione dei rischi, evitando processi di acquisizione nozionistica degli aspetti normativi;
- utilizzo alternato di metodologie didattiche differenti (es. immagini, brevi testi, voce fuori campo, animazioni, quiz, giochi di simulazione, ecc.) per variare il ritmo e la modalità di fruizione e favorire l’apprendimento e la memorizzazione a lungo termine;
- preferenza verso moduli brevi e incisivi, eventualmente concatenati per creare percorsi più lunghi e articolati;
- ampio coinvolgimento degli esperti interni nella costruzione o condivisione dei contenuti dei corsi riferiti ai singoli rischi; forte coinvolgimento dei responsabili dei diversi servizi per la massima diffusione della piattaforma, dell’offerta formativa presente e dei corsi di volta in volta sviluppati;
- creazione, nell’ambito della piattaforma, di ambienti di knowledge management e di scambio di esperienze e know-how nei quali inserire i corsi e gli eventuali documenti aziendali e non (es. normativa, procedure interne, articoli di approfondimento scientifico, ecc.) inerenti”.
Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale del DGR 5667/2026 e dell’Allegato A che si sofferma anche sui seguenti argomenti:
- il data warehouse e il profilo di rischio
- i corsi
- i contenuti
- il ruolo operativo delle figure responsabili (dirigente/preposto)
- la formazione: un percorso
- indicatori di controllo/risultato.
RTM
Scarica la normativa di riferimento:
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