La formazione del datore di lavoro RSPP
Brescia, 28 Nov – Torniamo a parlare di formazione segnalando le regole vigenti In Italia e aiutando gli operatori e le aziende a non perdersi nei meandri delle leggi e dei vari Accordi Stato-Regioni, approvati in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.
Parliamo oggi della formazione del Datore di Lavoro RSPP, cioè del datore di lavoro che svolge direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (DLSPP), ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 81/2008.
Prima di tutto ricordiamo l’articolo 34 del Testo Unico:
Articolo 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi 1. Salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell’ALLEGATO II dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi. (…) 2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo. (…) 2-bis. Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di primo soccorso nonché di prevenzione incendi e di evacuazione deve frequentare gli specifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e 46. (…) 3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell’Accordo di cui al precedente comma. L’obbligo di cui al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. |
L’Accordo Stato-Regioni di riferimento, di cui si parla al comma 2 dell’art. 34, è l’ Accordo sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, approvato il 21 dicembre 2011.
Riprendiamo dal testo dell’Accordo l’articolazione del percorso formativo.
I percorsi formativi sono “articolati in moduli associati a tre differenti livelli di rischio:
- BASSO 16 ore;
- MEDIO 32 ore;
- ALTO 48 ore”.
Il monte ore di formazione da frequentare è “individuato in base al settore Ateco 2002 di appartenenza, associato ad uno dei tre livelli di rischio, così come riportato nella tabella di cui all’Allegato II (Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007).
I percorsi formativi devono prevedere, quale contenuto minimo, i seguenti moduli:
MODULO 1. NORMATIVO - giuridico
- il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;
- la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa;
- la «responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica» ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i.;
- il sistema istituzionale della prevenzione;
- i soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità;
- il sistema di qualificazione delle imprese.
MODULO 2. GESTIONALE - gestione ed organizzazione della sicurezza
- i criteri e gli strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi;
- la considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi;
- la considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori;
- il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificità e metodologie);
- i modelli di organizzazione e gestione della sicurezza;
- gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione;
- il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza;
- la gestione della documentazione tecnico amministrativa;
- l’organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle emergenze;
MODULO 3. TECNICO - individuazione e valutazione dei rischi
- i principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
- il rischio da stress lavoro-correlato;
- i rischi ricollegabili al genere, all’età e alla provenienza da altri paesi;
- i dispositivi di protezione individuale;
- la sorveglianza sanitaria;
MODULO 4. RELAZIONALE - formazione e consultazione dei lavoratori
- l’informazione, la formazione e l’addestramento;
- le tecniche di comunicazione;
- il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda;
- la consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza”.
Riprendiamo anche qualche indicazione relativa alla metodologia di insegnamento e apprendimento dove si indica che “l’utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning è consentito per il MODULO 1 (NORMATIVO) ed il MODULO 2 (GESTIONALE)” e per l’aggiornamento (si veda la nota finale a questo articolo).
In questo promemoria per la formazione del Datore di Lavoro RSPP non può mancare anche qualche indicazione più aggiornata tratta dall’entrata in vigore del ben più recente Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016. Un accordo che, benché finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, modifica e specifica chiarisce anche alcuni aspetti di altri precedenti accordi in materia di formazione.
Ad esempio tra le “Disposizioni integrative e correttive alla disciplina della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro” del nuovo Accordo sono riportate indicazioni per il datore di lavoro che svolga i compiti del servizio di prevenzione e protezione:
- un datore di lavoro, la cui attività risulti inserita nei macrosettori Ateco a rischio medio/alto, secondo quanto individuato nella tabella di cui all'allegato II dell'accordo del 21 dicembre 2011 (ex artt. 34 d.lgs. n. 81/2008), può partecipare al modulo di formazione per datore di lavoro che svolge i compiti del servizio di prevenzione e protezione relativo al livello di rischio basso, se tutti i lavoratori svolgono esclusivamente attività appartenenti ad un livello di rischio basso; se tale condizione viene successivamente meno, il datore di lavoro è tenuto ad integrare la propria formazione, in numero di ore e contenuti, avuto riguardo alle mutate condizioni di rischio dell'attività dei propri lavoratori;
- analogamente, un datore di lavoro, la cui attività risulta inserita nella tabella di cui all'allegato II dell'accordo del 21 dicembre 2011 (ex artt. 34 d.lgs. n. 81/2008) nei settori di attività a rischio basso, deve partecipare o integrare la formazione per datore di lavoro, che svolga i compiti del servizio di prevenzione e protezione relativo al livello di rischio medio o alto, se ha al suo interno lavoratori che svolgono attività appartenenti ad un livello di rischio medio o alto.
L' Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 prevede inoltre che "l'aggiornamento per lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro che intendono svolgere i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione di cui agli accordi del 21 dicembre 2011 e quello per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza previsto dall'art. 37, comma 11, del d.lgs. n. 81/2008 può essere ottemperato per mezzo della partecipazione a convegni o seminari nella misura non superiore al 50% del totale di ore previste", non citando più la prevedano una verifica finale di apprendimento (così come non è più prevista per i corsi di aggiornamento per RSPP e ASPP).
Ricordiamo, in conclusione, che sempre con l’ Accordo del 2016 si modificano anche alcune indicazioni relative ai soggetti formatori.
Ad esempio la lettera h) del Paragrafo 1 (Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento) è così sostituita:
h) gli organismi paritetici quali definiti all’art. 2 comma 1 lettera ee), del D.Lgs. n. 81/08 e per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 51 del D.Lgs. n. 81/08;
E la nota del Paragrafo 1 è così sostituita:
NOTA: Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori e gli organismi paritetici possono effettuare le attività formative e di aggiornamento o direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta emanazione.
Evidenziamo l'ultima parte di questa nota che prevede che "Queste ultime strutture devono essere accreditate secondo i modelli definiti dalle Regioni e Province autonome ai sensi dell'Intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla GURI del23 gennaio 2009", un ulteriore vincolo inserito con l'obiettivo di aumentare l'affidabilità e il rigore didattico delle strutture formative.
L'accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 precisa inoltre i criteri che tali organismi devono soddisfare ai fini della rappresentatività, in termini comparativi sul piano nazionale:
- consistenza numerica degli associati delle singole OO.SS.;
- ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;
- partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti nazionali collettivi di lavoro (con esclusione dei casi di sottoscrizione per mera adesione);
- partecipazione alla trattazione delle controversie di lavoro.
In definitiva, rispetto al testo originario, scompare dunque nel Paragrafo 1 il diretto riferimento agli enti bilaterali come possibili soggetti formatori.
Infine un ulteriore indicazione modificata dall'Accordo 2016 si riferisce alle modalità con cui può essere svolta la formazione e-learning: l'Allegato I dell'Accordo 2011 è infatti da intendersi sostituito dall'Allegato II dell'Accordo 2017 "Requisiti e specifiche per lo svolgimento della formazione su salute e sicurezza in modalità e-learning"; un allegato che prevede numerose novità e cambiamenti, rispetto a quanto previsto nel 2011, e che presenteremo in futuri approfondimenti.
RP
Scarica la normativa di riferimento:
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Rispondi Autore: massimo de angelis - likes: 0 | 28/11/2017 (15:43:17) |
il datore di lavoro che sia anche RSPP della propria azienda in base all'Accordo del 6/7/16 può svolgere egli stesso la formazione dei lavoratori? |
Rispondi Autore: Stefano - likes: 0 | 20/11/2020 (10:32:16) |
Buongiorno a tutti. Una domanda: nel caso in cui un datore di lavoro abbia frequentato un corso RSPP base rischio basso 16 ore, se poi apre a distanza di un anno un'altra attività da codice ATECO classificata a rischio medio, deve frequentare nuovamente il corso base da 32 ore oppure può fare un integrazione di altre 16 ore aggiuntive ? Grazie |