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L’ABC della formazione: la formazione del Datore di Lavoro RSPP

L’ABC della formazione: la formazione del Datore di Lavoro RSPP
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Informazione, formazione, addestramento

07/12/2016

Un intervento fa il punto della situazione attuale relativa alla formazione dei datori di lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione. La normativa, i percorsi formativi e la scadenza dell’11 gennaio 2017.

L’ABC della formazione: la formazione del Datore di Lavoro RSPP

Un intervento fa il punto della situazione attuale relativa alla formazione dei datori di lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione. La normativa, i percorsi formativi e la scadenza dell’11 gennaio 2017.


Imola, 07 dic – Dopo aver riepilogato in questi mesi le norme e le specificità della formazione per i lavoratori, per i dirigenti e preposti e per l’abilitazione a particolari attrezzature di lavoro, ci soffermiamo oggi sulla formazione del Datore di Lavoro RSPP, cioè del datore di lavoro che svolge direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (DLSPP), ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 81/2008 e nei limiti previsti dall’Allegato II.

E lo facciamo attraverso il contenuto di un intervento al convegno “Sicurezza sul lavoro: la parola agli enti di controllo” - che si è tenuto a Imola il 25 novembre 2015 nell’ambito delle Settimane della Sicurezza 2015 organizzate dall' Associazione Tavolo 81 Imola – e in relazione alla necessità di ricordare la prossima scadenza dell’ 11 gennaio 2017 per l’aggiornamento dei Datori di lavoro RSPP che si sono formati entro l’11 gennaio 2012.

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Tuttavia prima di presentare l’intervento ci soffermiamo brevemente su quanto contenuto, in merito alla formazione del DLSPP, nel recente “ Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni”. Accordo approvato il 7 luglio 2016  in sede di Conferenza Stato Regioni ed entrato in vigore il 3 settembre.

 

Tra le “Disposizioni integrative e correttive alla disciplina della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro” del nuovo Accordo sono riportate indicazioni per il datore di lavoro che svolga i compiti del servizio di prevenzione e protezione:

- un datore di lavoro, la cui attività risulti inserita nei macrosettori Ateco a rischio medio/alto, secondo quanto individuato nella tabella di cui all'allegato Il dell'accordo del 21 dicembre 2011 (ex artt. 34 d.lgs. n. 81/2008), può partecipare al modulo di formazione per datore di lavoro che svolge i compiti del servizio di prevenzione e protezione relativo al livello di rischio basso, se tutti i lavoratori svolgono esclusivamente attività appartenenti ad un livello di rischio basso; se tale condizione viene successivamente meno, il datore di lavoro è tenuto ad integrare la propria formazione, in numero di ore e contenuti, avuto riguardo alle mutate condizioni di rischio dell'attività dei propri lavoratori;

- analogamente, un datore di lavoro, la cui attività risulta inserita nella tabella di cui all'allegato II dell'accordo del 21 dicembre 2011 (ex artt. 34 d.lgs. n. 81/2008) nei settori di attività a rischio basso, deve partecipare o integrare la formazione per datore di lavoro, che svolga i compiti del servizio di prevenzione e protezione relativo al livello di rischio medio o alto, se ha al suo interno lavoratori che svolgono attività appartenenti ad un livello di rischio medio o alto.

 

Veniamo ora all’intervento “Formazione e addestramento: facciamo il punto”, o almeno alla sua parte dedicata alla formazione del DLSPP, a cura della Dott.ssa Paola Tarozzi (Tecnico della Prevenzione presso l’unità operativa Complessa Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di Lavoro dell’ Azienda USL di Imola).

 

Nel documento si riportano innanzitutto alcune indicazioni normative, a partire dall’articolo 34 del D.Lgs. 81/2008:

- comma 2: ‘il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante Accordo’ (omissis); 

- comma 3: ‘il datore di lavoro (omissis) è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell’Accordo di cui al precedente comma (omissis)’.

E l’accordo definito è l’ Accordo Stato-Regioni n.223 del 21 dicembre 2011, accordo che disciplina i contenuti, le articolazioni e le modalità di espletamento del percorso formativo e dell’aggiornamento per il Datore di Lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal D.Lgs. 81/2008, i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi.

 

Veniamo al percorso formativo delineato. 

 

Intanto si ha una durata differenziata in base al settore ATECO di appartenenza dell’azienda e quindi al livello di rischio: 

- 16 ore settore ATECO rischio basso;

- 32 ore settore ATECO rischio medio;

- 48 ore settore ATECO rischio alto. 

Chiaramente bisognerà tenere conto, quando entrerà in vigore, anche di quanto prima riportato e contenuto nel nuovo Accordo per la formazione di RSPP/ASPP.

 

Inoltre il percorso è organizzato in Moduli di cui vengono definiti i contenuti minimi: 

- Modulo 1. Normativo - Giuridico - consentita modalità e-learning;

- Modulo 2. Gestionale - Gestione e organizzazione della sicurezza - consentita modalità e-learning;

- Modulo 3. Tecnico - Individuazione e valutazione dei rischi - non consentita modalità e-learning;

- Modulo 4. Relazionale - Formazione e consultazione dei lavoratori - non consentita modalità e-learning. 

 

Riprendiamo alcune altre indicazioni riportate dalla relatrice:

- “frequenza obbligatoria: 90% delle ore di formazione previste da ciascun corso”; 

- “in caso di nuova attività il datore di lavoro che intende svolgere ‘in proprio’ i compiti del servizio di prevenzione e protezione è tenuto a completare il percorso formativo entro e non oltre 90 giorni dalla data di inizio della propria attività”.

 

L’Accordo indica poi che ci deve essere un aggiornamento ogni 5 anni “differenziato in base al settore ATECO di appartenenza dell’azienda” (è consentita la modalità e-learning): 

- 6 ore settore ATECO rischio basso;

- 10 ore settore ATECO rischio medio;

- 14 ore settore ATECO rischio alto. 

 

Concludiamo sottolineando ancora la scadenza dell’11 gennaio 2017 e riportando anche le altre scadenze citate nella relazione:

- 11 gennaio 2014: “aggiornamento esonerati dalla frequenza dei corsi ai sensi dell’art.95 del D.Lgs. 626/1994;

- 11 gennaio 2017: aggiornamento Datori di Lavoro-RSPP formati fra l’11 gennaio 2007 e l’11 gennaio 2012”.

Per Datori di Lavoro-RSPP formati dopo l’11 gennaio 2012 il quinquennio dell’aggiornamento ha inizio dalla data di completamento del corso”.

 

 

“ Formazione e addestramento: facciamo il punto. Formazione Datore di Lavoro RSPP”, parte dell’intervento della Dott.ssa Paola Tarozzi (Tecnico della Prevenzione presso l’unità operativa Complessa Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di Lavoro dell’Azienda USL di Imola) al convegno “Sicurezza sul lavoro: la parola agli enti di controllo” che si è tenuto a Imola nell’ambito delle Settimane della Sicurezza 2015 (formato PDF, 531 kB).

 

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO - 21 dicembre 2011 - Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

 

 

 

RTM



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