Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Logo PuntoSicuro
  • Iscriviti
  • Abbonati ora
  • Accedi
Il quotidiano sulla sicurezza
  • Home
  • Articoli
    • Sicurezza sul lavoro
    • Incendio, emergenza e primo soccorso
    • Security
    • Ambiente
    • Sicurezza
    • Tutti gli articoli
  • Documenti
  • Banca Dati
    • Banca Dati PuntoSicuro
    • Servizio di attestazione
    • Servizio I tuoi preferiti
  • Approfondimenti
    • Normativa sicurezza sul lavoro: D. Lgs. 81/2008
    • Normativa antincendio: D.M. 10 marzo 1998
    • Normativa primo soccorso: D.M. 388/2003
    • Protezione Dati Personali: GDPR 2016/679
    • Normativa Accordi Stato Regioni
    • Normativa Coronavirus
  • FORUM
  • PUBBLICITÀ

Hai dimenticato lo username?

Inserisci l'indirizzo Email associato al tuo account per ricevere il tuo username.

Errore! L'email inserita non è valida
Torna al Login

Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'.

Accetta i cookie


Crea PDF

Interpello: che validità hanno i corsi erogati con il decreto del 4 marzo 2013?

Interpello: che validità hanno i corsi erogati con il decreto del 4 marzo 2013?
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Informazione, formazione, addestramento

10/09/2019

La Commissione Interpelli risponde ad un quesito sull’abrogazione del decreto 4 marzo 2013 per le attività lavorative in presenza di traffico veicolare. Fino a quando sono validi i corsi di aggiornamento erogati secondo le regole del decreto del 2013?

Interpello: che validità hanno i corsi erogati con il decreto del 4 marzo 2013?

La Commissione Interpelli risponde ad un quesito sull’abrogazione del decreto 4 marzo 2013 per le attività lavorative in presenza di traffico veicolare. Fino a quando sono validi i corsi di aggiornamento erogati secondo le regole del decreto del 2013?

Roma, 10 Set – È evidente che nell’alternarsi di normative su una stessa materia, se una seconda norma abroga la prima ma non è prevista una disciplina transitoria, che permetta di sciogliere eventuali contraddizioni legate al passaggio da una norma all’altra, possono sorgere problemi interpretativi e dubbi sull’applicazione della nuova legge.

 

È il caso, come vedremo raccontato nel nuovo Interpello n. 5/2019, del passaggio dal Decreto del 4 marzo 2013, recante “Criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare” al Decreto del 22 gennaio 2019 recante “Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”.

 

L’articolo si sofferma in particolare su:

  • I precedenti interpelli in materia di segnaletica stradale
  • Il nuovo interpello e le domande poste alla Commissione
  • La risposta della Commissione Interpelli


Pubblicità
OttoUno - D.Lgs. 81/2008
Videocorsi in USB - OttoUno - D.Lgs. 81/2008
Formazione e informazione generale dei lavoratori sulla sicurezza e salute sul lavoro

 

I precedenti interpelli in materia di segnaletica stradale

Se su questo passaggio di norme la Commissione per gli interpelli - prevista dall’articolo 12 comma 2 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico) - risponde ad una domanda dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili, non è tuttavia la prima volta che vengono espressi dubbi interpretativi riguardo alle procedure di revisione/apposizione e formazione in materia di segnaletica per le attività in presenza di traffico veicolare (con riferimento al precedente Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013):

 

Ricordiamo alcuni degli interpelli prodotti in questi ultimi anni su questi temi:

  • Interpello n. 15/2014: relativo al numero massimo di partecipanti ai corsi di aggiornamento di cui al decreto interministeriale 4 marzo 2013, ex art. 161, comma 2-bis del d.lgs. n. 81/2008;
  • Interpello n. 1/2015: risposta al quesito inerente i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare;
  • Interpello n. 17/2016: risposta al quesito relativo all’applicazione del Decreto interministeriale 4 marzo 2013 anche per il personale addetto all’attività di soccorso stradale con carri attrezzi;

 

Il nuovo interpello e le domande poste alla Commissione

Come anticipato a inizio articolo, presentiamo con riferimento al nuovo Decreto del 22 gennaio 2019, l’Interpello n. 5/2019 approvato nella seduta della Commissione Interpelli del 15 luglio 2019 e pubblicato il 22 luglio 2019, che risponde ad una istanza di interpello della dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) in relazione ai “chiarimenti sull’aggiornamento dei corsi di formazione già effettuati secondo le regole del 2013”

 

Nella istanza dell’ANCE si chiede di conoscere il parere della Commissione in merito alla “validità dei corsi di aggiornamento erogati secondo le regole del decreto interministeriale 4 marzo 2013, recante criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione di segnaletica stradale destinata ad attività lavorative in presenza di traffico veicolare, recentemente abrogato a seguito dell’entrata in vigore (15 marzo 2019) del decreto interministeriale 22 gennaio 2019”.

 

In particolare si chiede – “in considerazione del fatto che le disposizioni del decreto interministeriale del 22 gennaio 2019 hanno modificato, rispetto al decreto interministeriale del 4 marzo 2013, il periodo di validità dei corsi e la loro durata” - se sia corretta “l’interpretazione secondo la quale alle imprese che svolgono attività di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale, debba essere richiesto “un adeguamento dei corsi di formazione effettuati prima del 15 marzo 2019, sulla base del decreto del 2013, che stabiliva un periodo di aggiornamento della durata di quattro anni”.

 

A questo riguardo si premette che:

  • l’allegato II (Schema di corsi di formazione per preposti e lavoratori, addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare) al decreto interministeriale del 4 marzo 2013 al punto 10, rubricato “Modulo di aggiornamento” prevede che “L’aggiornamento della formazione dei lavoratori di cui al punto 2 va garantito, alle condizioni di cui al presente allegato, ogni quattro anni per mezzo di un corso teorico-pratico di durata minima di 3 ore, di cui 1 ora di contenuti tecnico-pratici, in caso di modifiche delle norme tecniche…”;
  • l’allegato II (Schema di corsi di formazione per preposti e lavoratori, addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare) al decreto interministeriale del 22 gennaio 2019 al punto 10, rubricato “Modulo di aggiornamento” stabilisce che “L'aggiornamento della formazione dei lavoratori e dei preposti, distribuito nel corso di ogni quinquennio successivo al corso di formazione, va garantito, alle condizioni di cui al presente allegato, per mezzo di interventi formativi della durata complessiva minima di 6 ore, in particolare in caso di modifiche delle norme tecniche e in caso di interruzione prolungata dell’attività lavorativa…”.

 

La risposta della Commissione Interpelli

Veniamo, infine, alla breve risposta della Commissione Interpelli che, come anticipato, rimarca l’assenza di una disciplina transitoria tra le due leggi.

 

La Commissione ritiene, sulla base degli elementi indicati in premessa, che “in assenza di una disciplina transitoria che statuisca diversamente e di un’interpretazione autentica della materia, trovi applicazione il principio generale della successione delle leggi nel tempo”.

 

E pertanto “le disposizioni introdotte dal decreto interministeriale del 22 gennaio 2019 troveranno applicazione dalla data della loro entrata in vigore”. Mentre gli attestati conseguiti precedentemente all’entrata in vigore del decreto interministeriale del 22 gennaio 2019 “manterranno la loro validità fino alla scadenza prevista dalla previgente normativa”.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Commissione per gli interpelli - Interpello n. 5/2019 del 15 luglio 2019, pubblicato il 22 luglio 2019 con risposta al quesito articolata dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili – Prot. n. 15160 – oggetto: Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni: “decreto 22 gennaio 2019 recante criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione di segnaletica stradale destinata ad attività lavorative in presenza di traffico veicolare – chiarimenti sull’aggiornamento dei corsi di formazione già effettuati secondo le regole del 2013”.

 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Decreto 22 gennaio 2019 - Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Ministero della Salute – Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti - Decreto interministeriale del 4 marzo 2013 - Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare (ai sensi dell’articolo 161, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 81/2008).



Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'


Pubblica un commento

Ad oggi, nessun commento è ancora stato inserito.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro

Banca dati, normativa sulla sicurezza

Altri articoli sullo stesso argomento:

Cantieri stradali: l’importanza della segnaletica per la prevenzione

I lavori che si svolgono in presenza di traffico veicolare

Imparare dagli errori: ancora infortuni connessi alla segnaletica stradale

Imparare dagli errori: ancora infortuni con gli escavatori


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Notizie FLASH

30LUG

L’8 agosto sarà la Giornata europea in memoria delle vittime sul lavoro

29LUG

Caldo estremo e lavoro: tecnologie digitali e nuove strategie

28LUG

La gestione del calore sul luogo di lavoro in un clima in evoluzione

Consulta gli ultimi documenti della Banca Dati

Banca dati, normativa sulla sicurezza
31/07/2026: Imparare dagli errori – Le condizioni che predispongono ai rischi microclimatici – la scheda di Infor.mo. 8247
31/07/2026: Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro - Improving well-being in construction: tailored prevention measures for psychosocial risks – Case Study - edizione 2026
30/07/2026: Inail – Utilizzo di corroboranti per la protezione sostenibile delle colture agricole – Factsheet edizione 2026
30/07/2026: Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 - Sentenza n. 12349 del 02 aprile 2026 - Infortunio mortale in cantiere durante le operazioni di sollevamento e posa di una centina: responsabilità del datore di lavoro per omessa vigilanza e mancata sostituzione del capocantiere.
ACCEDIABBONATI ORA

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Articoli per categorie


RISCHIO CADUTE E LAVORI IN QUOTA

Sicurezza nei lavori su alberi con funi: spostamenti, taglio, emergenze


LINEE GUIDA E BUONE PRASSI

Disabilità: linee guida e buone pratiche per l’accomodamento ragionevole


RISCHI CAMPI ELETTROMAGNETICI

Lavanderie, sistemi RFID ed esposizione ai campi elettromagnetici


VIDEOTERMINALI

Postura e videoterminalisti: un intervento per migliorare la prevenzione


TUTTE LE CATEGORIE

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

PuntoSicuro Media Partner

PuntoSicuro Media Partner Healthy Workplaces

REDAZIONE DI PUNTOSICURO

  • Direttore: Luigi Meroni

  • Redazione: Federica Gozzini e Tiziano Menduto

CONTATTI

  • redazione@puntosicuro.it

  • (+39) 030.5531825

CHI SIAMO

  • Cos'è PuntoSicuro
  • Newsletter
  • FAQ Newsletter
  • Forum
  • Video PuntoSicuro
  • Fai pubblicità su PuntoSicuro

PUNTOSICURO È UN SERVIZIO

Logo Mega Italia Media

SEGUICI SUI SOCIAL

FacebookTwitterLinkedInInstagramYouTubeFeed RSS

PuntoSicuro è la testata giornalistica di Mega Italia Media. Registrazione presso il Tribunale di Brescia, n. 56/2000 del 14.11.2000 - Iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione n. 16562. ISSN 2612-2804. È sito segnalato dal servizio di documentazione INAIL come fonte di informazioni di particolare interesse/attualità, è media partner della Agenzia Europea per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro EU-OSHA per le campagne di sensibilizzazione su salute e sicurezza.
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.
I contenuti degli articoli possono contenere pareri personali degli autori. Non si risponde per interpretazioni che dovessero risultare inesatte o erronee.
I documenti della Banca dati di PuntoSicuro non possono essere considerati testi ufficiali: una norma con valore di legge può essere ricavata solo da fonti ufficiali (es. Gazzetta Ufficiale). Per informazioni su copyright e modalità di consultazione: Condizioni di abbonamento.
I prodotti e i servizi pubblicitari sono commercializzati da Punto Sicuro con queste Condizioni di vendita.

Mega Italia Media S.p.A. | Via Roncadelle, 70A - 25030 Castel Mella (BS) - Italia
Tel. (+39) 030.2650661 | E-Mail: info@megaitaliamedia.it | PEC: megaitaliamedia@legalmail.it
C.F./P.Iva 03556360174 | Numero REA BS-418630 | Capitale Sociale € 500.000 | Codice destinatario SUBM70N | Codice PEPPOL 0211:IT03556360174

Privacy Policy | Cookie Policy | Dichiarazione di accessibilità