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I quesiti sul decreto 81/08: le imprese fornitrici devono redigere il POS?

Chiarimenti circa l’obbligo o meno da parte delle imprese fornitrici di materiali ed attrezzature che operano nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili di redigere i piani operativi di sicurezza (POS). A cura di G. Porreca.

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Chiarimenti circa l’obbligo o meno da parte delle imprese fornitrici di materiali ed attrezzature che operano nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili di redigere i piani operativi di sicurezza (POS). A cura di Gerardo Porreca (www.porreca.it).

Quesito
Un'impresa fornitrice, quale ad esempio un impresa di fornitura, trasporto e getto di calcestruzzo con ausilio di autopompa, o un'impresa che fornisce e trasporta sul posto dei travetti precompressi per solaio deve redigere il POS?


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Risposta
La risposta al quesito è nella lettura degli articoli 96 e 26 del D. Lgs. n. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, così come modificato dal D. Lgs. correttivo 3/8/2009 n. 106 che ha poi fornito necessari ulteriori chiarimenti in merito.
Il problema riguardante l’obbligo o meno da parte delle imprese fornitrici di materiali ed attrezzature che operano nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili di redigere i piani operativi di sicurezza (POS) è stato al centro di accese discussioni ed è stato oggetto anche di una circolare emanata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prima della pubblicazione del citato decreto correttivo n. 81/2008 che ha fornito i necessari chiarimenti.

Secondo quanto stabilito dall’articolo 96 comma 1 lettera g) del D. Lgs. n. 81/2008, infatti, “ I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti: …….g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h)”.  Con ilcomma 1 bis introdotto successivamente dal citato decreto correttivo nell’art. 96 del D. Lgs. n. 81/2008 è stato precisato che “La previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature” ed è stato aggiunto inoltre che “in tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all’articolo 26 del presente decreto” il quale, come è noto, ha fissato degli obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione.

Quindi, in risposta al quesito formulato, c’è da dire che, se pure l’impresa di fornitura di materiali ed attrezzature non abbia l’obbligo in presenza di una mera fornitura di redigere il piano operativo di sicurezza, la stessa è tenuta comunque a rispettare gli obblighi derivanti dall’art. 26 consistenti nella reciproca informazione da parte del datore di lavoro committente e di quello “ospitato” sui rischi presenti nel luogo di lavoro (comma 2 lettera b), nella cooperazione ed attuazione delle misure di sicurezza (comma 2 lettera a), nel coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi ai quali possono essere esposti i lavoratori durante le operazioni di fornitura (comma 2 lettera b) nonché nella sottoscrizione del documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) (comma 3) che, come è noto e come indicato nello stesso articolo 96 comma 2, così come modificato dal decreto correttivo del Testo Unico,  è necessario redigere in caso di mancanza di redazione del piano operativo di sicurezza.

Secondo il comma 2 del citato art. 96, infatti, “L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all’articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3 e 5, e all’articolo 29, comma 3”  ricordando che l’art. 17 comma 1 lettera a) riguarda l’obbligo della valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR), l’articolo 26 comma 1 lettera b) riguarda la fornitura alle imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi di dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, ed i commi 2, 3 e 5 dello stesso articolo 26 riguardano rispettivamente, oltre all’obbligo della informazione reciproca dei rischi, gli obblighi di cooperazione e di coordinamento, della redazione del DUVRI e di indicare specificatamente nei singoli contratti di appalto, subappalto e di somministrazione  i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, per ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.
 



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Rispondi Autore: massimo - likes: 0
02/12/2009 (14:02)
finalmente una presa di posizione chiara! sono un rspp di alcune grosse società di produzione di cls e purtroppo noto mio mangrado che molti coordinatori confondono ciò che è opportuno con ciò che è obbligatorio. nessuno mette in dubbio che sia assolutamente indispensabile che l'attività di fornitura sia coordinata , ma da qui ad assimilarci agli esecutori dell'opera ne passa! senza contare che la definizione di "esecutore dell'opera"comporta anche delle responsabilità sul manufatto, SOA, limite dei 150.000 euro ecc. ecc.
cari coordinatori andate più spesso in cantiere e fate più verbali di coordinamento.
la sicurezza si fa lì!
meno "carte" più sicurezza!
senza contare che la stragrande maggioranza dei PSC non distingue nella fasizzazione i momenti di fornitura del cls, e la maggior parte dei POS sono le schede del CPT di Torino fotocopiate. fate fare un documento alla ditta che vi porta il cls, fatto bene ed effettivamente circostanziato alle attività svolte e con le macchine usate, e poi fate un bel varbale di coordinamento e stabilite dove debbono mettersi, gli apprestamenti per i getti e così via.
saluti sinceri e cordiali
mc
Rispondi Autore: geometra - likes: 0
02/12/2009 (14:56)
Rispetto a quanto sopra esposto, nello specifico:
"... se pure l’impresa di fornitura di materiali ed attrezzature non abbia l’obbligo in presenza di una mera fornitura di redigere il piano operativo di sicurezza, la stessa è tenuta comunque a rispettare gli obblighi derivanti dall’art. 26 consistenti nella reciproca informazione ... nonché nella sottoscrizione del documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) (comma 3) che, come è noto e come indicato nello stesso articolo 96 comma 2, così come modificato dal decreto correttivo del Testo Unico, è necessario redigere in caso di mancanza di redazione del piano operativo di sicurezza"
avrei un quesito da porre:
ma l'art. 26 comma 3-bis, così come modificato dal decreto correttivo del Testo Unico, non dice che
"ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni l’obbligo di cui al comma 3(redazione DUVRI) non si applica?
Grazie mille
Rispondi Autore: Giuseppe - likes: 0
05/12/2009 (13:21)
Risposta superficiale.
Intanto andrebbe spiegato il significato di "mera" fornitura e in subordine se il getto del cls in cantiere possa ritenersi una "mera" fornitura di materiali al pari della fornitura di mattoni o del cemento in sacchi.
A Porreca la rispsota.
Rispondi Autore: massimo - likes: 0
09/12/2009 (22:56)
è vero ciò che "geometra" afferma. c'è da dire che l'attività di fornitura del cls molto spesso implica i rischi di cui l'allegato XI.

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