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I quesiti sul decreto 81: sulla formazione del DDL RSPP e non RSPP

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Informazione, formazione, addestramento

14/03/2012

Quali corsi in materia di sicurezza sul lavoro deve svolgere il datore di lavoro che NON svolge i compiti di RSPP? E il datore di lavoro RSPP, oltre al corso definito dal recente Accordo, deve ricevere altra formazione? A cura di G. Porreca.

I quesiti sul decreto 81: sulla formazione del DDL RSPP e non RSPP

Quali corsi in materia di sicurezza sul lavoro deve svolgere il datore di lavoro che NON svolge i compiti di RSPP? E il datore di lavoro RSPP, oltre al corso definito dal recente Accordo, deve ricevere altra formazione? A cura di G. Porreca.

 
Bari, 14 Mar - Quesito D. Lgs. 81/08 (220): sulla formazione in materia di sicurezza sul lavoro dei datori di lavoro non RSPP. A cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it).
 
Quesito
Il datore di lavoro che svolge i compiti di RSPP, oltre al corso definito dall' Accordo, deve fare anche una formazione come lavoratore, come preposto o come dirigente? Questo in quanto nell'Accordo non è specificato che la formazione come RSPP sostituisce quella come lavoratore come indicato per i dirigenti. Inoltre, nel caso il datore di lavoro non svolga il ruolo di RSPP, quale percorso formativo deve seguire? È equiparato a un lavoratore, a un dirigente oppure a un preposto?
 

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Risposta
Strano a dirsi ma il legislatore non ha previsto per i datori di lavoro in quanto tali una formazione specifica in materia di sicurezza sul lavoro anche se questa opportunità è stata rappresentata da più parti e condivisibilmente. L' Accordo sulla formazione dei datori di lavoro RSPP, raggiunto il 21/12/2011 in sede di Conferenza Stato Regioni ed avente numero di repertorio 223, in tanto si applica ai datori di lavoro in quanto questi hanno fatto ricorso alla facoltà, concessa a loro ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. n. 81/2008, di poter svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione. Ed è per questo quindi che nei loro confronti si applica  l’Accordo citato la cui emanazione è stata appunto prevista dal comma 2 dello stesso articolo 34 per questi casi particolari.
 
L' Accordo invece sulla formazione dei lavoratori siglato in pari data ed avente repertorio n. 221, la cui applicazione così come indicato nella premessa dello stesso è stata estesa anche a quella dei dirigenti e dei preposti, non riguarda minimamente i datori di lavoro ma le figure specificatamente sopraindicate e così come definite nel comma 1 dell'art. 2 del D. Lgs. n. 81/2008 rispettivamente alla lettera a), d) e e), figure queste quindi diverse dal datore di lavoro ed allo stesso subordinate nei confronti delle quali il datore di lavoro assume nella sua organizzazione aziendale una posizione di garanzia ed a favore delle quali è tenuto ad assolvere a dei precisi adempimenti di tutela della salute e della sicurezza.
 
La precisazione citata nel quesito formulato che è possibile leggere al punto 6 dell’Accordo sulla formazione dei lavoratori, secondo la quale la formazione dei dirigenti indicata nello stesso punto 6 dell’Accordo sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori, è stata fatta, così come più volte si è avuto modo di sostenere, in quanto sia il legislatore nell’articolo 37 del D. Lgs. n. 81/2008 che l’Accordo medesimo vedono comunque il dirigente come un lavoratore che riveste una particolare funzione nell’ambito della organizzazione dell’azienda. Lo stesso è stato fatto del resto nel punto 5 dell'Accordo per quanto riguarda la formazione dei preposti allorquando l'estensore dell'Accordo ha tenuto a precisare che la formazione particolare indicata nel punto stesso destinata a queste figure è da considerarsi aggiuntiva ed integrativa rispetto a quella prevista per tutti i lavoratori e riportata nei punti precedenti dell'Accordo.
 
 


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Rispondi Autore: patrizio madaschi immagine like - likes: 0
14/03/2012 (06:51:19)
propongo un altro caso: il datore di lavoro ha conferito l'incarico di RSPP ad un consulente esterno. Nell'ambito della sua piccola azienda artigianale ha alle sue dipendenze due lavoratori che dirige personalmente non avendo nell'ambito della sua piccola struttura un'organizzazione tale da poter prevedere spazio per un preposto o peggio ancora per un dirigente. Possiamo almeno in questo caso per esigenze cautelative di tutela della salute dei due lavoratori considerare il datore di lavoro alla stessa stregua quantomeno di un preposto (ancorchè di un dirigente) e pretendere che questi riceva almeno la formazione realtiva a tale ruolo? (preposto) Io sinceramente in qualità di consulente mi sono sentito in dovere quantomeno di suggerire al datore di lavoro l'opportunità di partecipare quantomeno ad un corso per preposti...cosa ne pensate?
Rispondi Autore: Massimo Ognibene immagine like - likes: 0
14/03/2012 (08:25:15)
Sicuramente dal punto di vista cautelativo il ragionamento di Patrizio è valido, ma si entra nella sfera dei "suggerimenti" che vanno oltre il MINIMO di legge stabilito dalle norme. Non dimentichiamoci infatti che le ore previste dalle norme sono il minimo da effettuare, ma in presenza di rischi specifici gravi la formazione va sicuramente ampliata. Per quanto riguarda però l'obbligo di formazione del puro e semplice DDL che fa "solo" il DDL la norma non cita un obbligo di formazione, così come, ad esempio, non cita l'obbligo della sorveglianza sanitaria e l'obbligo degli adempimenti di prevenzione e protezione sulla persona. Questo però deriva dal fatto che il DDL dovrebbe essere colui che è il garante della sicurezza e quindi dovrebbe per primo cautelarsi lui... poi, durante una visita presso una azienda dove i lavoratori indossavano casco, occhiali, mascherina, scarpe, guanti e tuta in Tyvek ecc. e il DDL, che lavorava al loro fianco, era in scarpe da ginnastica e pantaloncini corti, alla mia domanda su come mai mi ha rispossto stupito:" ma io sono il Datore di Lavoro!"... questa è la situazione nel 2012!|
Rispondi Autore: Paolo Savi immagine like - likes: 0
14/03/2012 (10:23:16)
La non prevista formazione del Datore di Lavoro nel T.U. è un grosso errore. Sono anni che faccio formazione a lavoratori, preposti e dirigenti (....elenco in ordine di apparizione...)e inevitabilmente alla fine dei corsi mi sento dire che il loro datore di lavoro non conosce le regole minime e che adesso capiscono che certi comportamenti datoriali, che credevano corretti, in realtà devono accettarli .....per quieto vivere. Comunque è già una piccola semina per il futuro se i soggetti formati iniziano in azienda a diffondere un clima di attenzione alla sicurezza, anche se spesso vengono stroncati dai datori di lavoro "ignoranti" che denigrano i nuovi atteggiamenti "moderni" dei lavoratori.
Teniamo duro e speriamo nella famosa goccia che scava nella roccia. Un bocca in lupo a tutti.
Rispondi Autore: alessandro claudio orefice immagine like - likes: 0
14/03/2012 (11:54:22)
Trovo di grande interesse organizzativo le osservazioni fatte dai commentatori di questa bacheca. Propongo una personale ri-lettura di quel che accade 'nell'organizzare dell'organizzazione'. Esperienza che mi rende, quale formatore, poco sensibile a rispondere con conforto al committente implorante a consentire a lui ed ai suoi collaboratori di permanere con il mio aiuto, in gabbie claustrofobiche con sbarre obbligative da cui affacciarsi nel fare organizzativo per la prevenzione. Infatti il principio di effettività, richiama l'organizzazione [art. 299 TUSIC] quale criterio di assegnazione connotativa dei poteri di ciascuno specifico contesto di azione aziendale: in simmetria con quel che appare di effettivo in termini di tranzazioni continue di comunicazione di potere e di posizioni di garanzia,cui rimanda il precetto prevenzionistico. Un datore di lavoro che eserciti un potere dispositivo su dipendenti fa il preposto. E nel momento in cui organizza e gestisce con effetti nei suoi confronti l'organizzato, fa il dirigente; infine nel momento in cui predispone e sceglie l'organizzabile, fa il DdL. Che un datore di lavoro pensi di fare, senza sapere nel contempo anche di essere, in conseguenza di quel che fa, può apparire un'astrusità filosofica: ma invece ci segnala un pericolo, che è quello di credere che è sufficiente colludere su obblighi di fare, anzichè su doveri di com-prensione. Con gli esiti intuibili della nota profezia che si autoavvera; secondo cui tutte le istruzioni del TUSIC possono indirizzarsi a conseguire un successo catastrofico e finalizzato a renderci infelici. Con buona pace delle tutele, cioè il vero fine di queste norme, così come dell'art. 2087 del codice civile.
Rispondi Autore: Kendo immagine like - likes: 0
14/03/2012 (14:42:54)
Ma chi è che pone questi quesiti???!!!!
Rispondi Autore: Tiziana Schiavo immagine like - likes: 0
14/03/2012 (16:48:27)
Ma in una snc in cui tutti i soci sono titolari lavoratori, uno viene individuato come datore di lavoro e svolge il ruolo di RSPP. GLi altri soci divengono soggetti alla formazione dei lavoratori secondo l'accordo Stato-Regioni?
Rispondi Autore: vincenzo immagine like - likes: 0
14/03/2012 (18:05:15)
rispondendo a Patrizio, che vi trova sulla stessa lunghezza d'onda, capita sempre più facilmente ed il riscontro è evidente, che sia piccole aziende che grandi aziende, il loro DL, è incompetente, e spesso capita di essere arrogante e presuntuso, anche al quito vivere dei lavoratori, poichè manca di cultura della sicurezza e di una certa apertura mentale che non possiede. Dovremmo, a mio avviso essere noi formatori, con il dovuto dinamismo superare anche queste barriere, o quanto meno il legislatore a caricare maggiormente la professionalità del DL. e tale.saluti e in bocca al lupo.
Rispondi Autore: mario dalessandri immagine like - likes: 0
27/07/2012 (16:29:02)
il ddl che svolge il ruolo di RSPP e che ha partecipato ad un corso ante 81/08 l'attestato lo deve rilasciare un ente autorizzato ?
grazie

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