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I quesiti sul decreto 81: sulla formazione dei lavoratori

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Informazione, formazione, addestramento

15/02/2012

Sull'applicazione dell’accordo stato-regioni sulla formazione dei lavoratori. A cura di G. Porreca.

I quesiti sul decreto 81: sulla formazione dei lavoratori

Sull'applicazione dell’accordo stato-regioni sulla formazione dei lavoratori. A cura di G. Porreca.

 
Bari, 15 Feb - Sull'applicazione dell’accordo stato-regioni sulla formazione dei lavoratori. A cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it).
 
Quesito
I lavoratori già assunti alla data di entrata in vigore dell' Accordo Stato-Regioni sulla formazione dei lavoratori e già formati in azienda dal datore di lavoro o dal RSPP sono tenuti ad effettuare la formazione (generale e specifica) di cui al punto 4 del citato Accordo?  E i lavoratori neo assunti entro quanto tempo devono essere formati?
 

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Risposta
La formazione dei lavoratori è regolamentata dall’Accordo raggiunto tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro della Salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di cui all’articolo 34, commi 2 e 3, del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 nella seduta del 21/12/2011 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, Accordo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11/1/2012 ed entrato in vigore il 26/1/2012.
 
Secondo il punto 4 di tale Accordo la formazione dei lavoratori deve articolarsi, a partire dal 26/1/2012, data di entrata in vigore dell’Accordo medesimo, in due moduli distinti uno di formazione generale della durata non inferiore a 4, dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro, ed uno di formazione specifica della durata minima di 4, 8 o 12 ore, a seconda che il settore di attività sia inserito corrispondentemente nella classe di rischio basso, medio o alto, per un numero totale quindi dell’intero percorso formativo pari ad almeno 8, 12 o 16 ore.
 
Secondo il punto 11 dello stesso Accordo sulla formazione dei lavoratori, riguardante il riconoscimento della formazione pregressa, la formazione erogata a cura dei datori di lavoro ai lavoratori ed ai preposti prima della pubblicazione dell’Accordo medesimo viene riconosciuta in base a quanto indicato nella lettera a) del punto 11 stesso secondo il quale:
 
“Nel rispetto di quanto previsto al punto 8 del  presente  accordo e, fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui al punto  9,  non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al punto  4 i lavoratori ed i preposti per i quali i datori di lavoro comprovino di aver svolto, alla data di pubblicazione  del  presente  accordo,  una formazione  nel  rispetto  delle   previsioni   normative   e   delle indicazioni previste nei contratti collettivi di  lavoro  per  quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.
L'obbligo di aggiornamento per lavoratori e preposti, per i quali la formazione sia stata erogata da più  di  5  anni  dalla  data  di pubblicazione del presente accordo, dovrà essere  ottemperato  entro 12 mesi.
In ogni caso la formazione particolare ed aggiuntiva  di  cui  al punto 5 dovrà concludersi entro e non oltre il termine  di  12  mesi dalla pubblicazione del presente accordo”.
 
Alla luce quindi di quanto sopra detto ed in risposta al quesito formulato i lavoratori “storici”, così come li definisce il lettore, e cioè quei lavoratori che sono stati già formati secondo le regole preesistenti al nuovo Accordo Stato-Regioni, non sono tenuti a frequentare il corso di formazione generale di 4 ore né quello di formazione specifica di 4, 8 e 12 ore, a seconda della fascia di rischio nella quale è inserita l’azienda presso la quale prestano la loro attività lavorativa, soltanto se il datore di lavoro sia in grado di comprovare che gli stessi abbiano svolto, alla data di pubblicazione dell’Accordo medesimo e cioè alla data dell’11/1/2012, una formazione nel  rispetto  delle   previsioni   normative   e   delle indicazioni previste nei contratti collettivi di  lavoro  per  quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.
 
In merito poi al periodo entro il quale il datore deve provvedere alla formazione dei lavoratori di nuova assunzione secondo le nuove regole è necessario fare riferimento a quanto indicato nel punto 10 dell’Accordo, contenente le disposizioni transitorie, secondo il quale:
 
“Il personale di  nuova assunzione deve essere avviato  ai  rispettivi  corsi  di  formazione anteriormente o,  se  ciò  non  risulta  possibile,  contestualmente all'assunzione. In tale ultima ipotesi,  ove  non  risulti  possibile completare  il  corso  di  formazione  prima  della  adibizione   del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie  attività,  il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non  oltre 60 giorni dalla assunzione”, per cui i lavoratori neo assunti devono essere quindi formati secondo le nuove regole possibilmente prima o contestualmente all’assunzione e comunque al massimo entro 60 giorni dall’assunzione stessa.
 
 



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Rispondi Autore: Livia Gobbato immagine like - likes: 0
15/02/2012 (09:33:44)
Quali dirigenti sono tenuti a sottoporsi alla formazione secondo il nuovo Accordo Stato-Regioni? Quelli "certi" con procura speciale del ddl? Quelli eventualmente individuati nel Dvr, secondo organigramma funzionale (e ove ci siano carenze?) oppure quelli secondo giurispudenza "..è sufficiente
che sia dimostrato l'effettivo espletamento delle mansioni con ampia
autonomia decisionale"?

grazie, qualora mi possiate rispondere
Rispondi Autore: michele gusberti immagine like - likes: 0
15/02/2012 (10:46:47)
Con riferimento alla formazione pregressa per i preposti parrebbe che viene loro riconosciuta solo quella inerente il loro "essere" anche lavoratori (punto 4 dell'accordo) e non quella particolare ed aggiuntiva che comunque molti datori hanno loro impartito. Si dice che quella relativa al punto 5 deve comunque essere conclusa entro 12 mesi ma nulla riguardo all'averla già sostenuta e quindi al suo eventuale riconoscimento. Come comportarsi? Grazie per l'attenzione
Rispondi Autore: Giorgio Gallo immagine like - likes: 0
15/02/2012 (13:35:42)
Dirigenti così come definiti dall'art.2 del testo unico. Di fatti, non si è dirigenti solo per procura, ma si può essere tali anche di fatto e quindi così come individuati nell'organigramma del DVR. Quindi si applica a tutti i dirigenti così come definibili ed individuabili dal D.Lgs.81/08 e s.m.i.
Rispondi Autore: G.Gallo immagine like - likes: 0
15/02/2012 (13:41:34)
"formazione nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi."

Ok per il rispetto delle previsioni normative pregresse, che poi per la formazione dei lavoratori sarebbe il solito art.37, ma se si considerano i contratti collettivi si noterà che nella stragrande maggioranza dei casi non si troveranno (perchè inesistenti) alcune informazioni in merito a modalità, durata e tempi di svolgimento per la formazione sulla sicurezza... pertanto, in tal caso, può bastare l'aver svolto, prima dell'accordo, formazione con qualsiasi durata e modalità, fermo restando l'art.37?

Sembrerebbe di si...

Gio
Rispondi Autore: piero cappelletti immagine like - likes: 0
15/02/2012 (13:45:15)
Mi domando come è possibile una adeguata e ragionevole applicazione dei contenuti dell'accordo Stato-Regioni nell'ambito di una società di ristorazione collettiva che ha molte (a volte centinaia) e piccole (2-5 operatori)unità operative sparse su tutto il territorio nazionale con l'aggravante di un turn-over di personale che varia dal 30 al 40% all'anno.
Grazie per un eventuale commento al quesito
Rispondi Autore: Carlo Timillero immagine like - likes: 0
15/02/2012 (14:40:23)
Grazie ing. Porreca per l'illuminante, come sempre, risposta.
Mi resta un dubbio: normativa precedente agli accordi e contratti inegrativi nulla dicevano relativamente a " durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi", e chi ha scritto gli accordi ben lo sapeva.
Come va letta la norma? Tre ipotesi:
1)pregresso "libera tutti"? se vale questa ipotesi 1 ora do forazione pregressa può sostituire teoricamente un perocorso di 16 ore
2)all'opposto, nessun riconoscimento al pregersso in quanto per definizione non coerente con una disciplina non esistente
3)interpretazione che salva il pregresso e la "ratio" della nuova disciplina - si valuta il persorso formativo necessario per coprire il debito formativo del singolo operatore e lo si confronta con la formazione pregressa.
Grazie per l'accolglienza e ....... qualcuno ha idee in materia?
Rispondi Autore: Kendo immagine like - likes: 0
15/02/2012 (15:23:54)
Illuminante..bastava leggere il testo dell'Accordo..
Rispondi Autore: alfonso marchese immagine like - likes: 0
15/02/2012 (15:40:18)
x Timillero
La normativa integrativa in argomento si inserisce in un sistema snazionato penalmente che non ammette incertezze nell'applicazione della stessa.
[Articolo 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi Sanzioni per il datore di lavoro
• Art. 34, co. 2: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro [Art. 55, co. 2 lett. b)]
Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
• Art. 37, co. 1, 7, 9 e 10: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro [Art. 55, co. 5, lett. c)]]
Poichè innova sul sistema precedentemente vigente con indicazioni di dettaglio quest'ultime non possono che agire per il futuro. Appare coerente con il sistema nel suo complesso l'interpretazione finalistica individuata nell'ipotesi sub 3) e, cioè, individuazione del fabbisogno formativo ad oggi e confronto con quanto svolto (ed acquisito) dal lavoratore o comunque destinatario; indi si procederà al conguaglio nei termini previsti dall'Accordo.
Alfonso
Rispondi Autore: Carlo Timillero immagine like - likes: 0
15/02/2012 (16:03:47)
x Alfonso
Grazie. Condivido in toto quanto scrivi.Ma temo che non sia così per tutti. In tal senso basta che tu legga alcuni dei commenti già postati.
Mi risulta che sia in fase di preparazione un documento interpretativo in sede ministeriale, Speriamo, se è così, che esac quanto prima per togliere dubbi a quello che, a mio parere, è un punto chiave del decreto.
Piuttosto resto basito nel constatare che:
- chi ha scritto i provvedimenti aveva molto chiara la situazione e non si è posto il probelam di cosa stava scrivendo
- ad oggi non ho trovato interpretazioni sul punto neanche da parte degli interpreti normalmente più autorevoli. se qualcuno ne ha può evidenziarle?

Rispondi Autore: manuela p immagine like - likes: 0
16/02/2012 (10:45:13)
scusate ma ho un dubbio interpretativo: se ho un'azienda che opera nel trasporto (rischio medio) ma tra i dipendenti ho anche figure come i contabili (rischio basso), devo far seguire ad entrambe le categorie di lavoratori i corsi di formazione da rischio medio, previsti dal settore ateco a cui appartiene la società, o posso distinguerli in base alle mansioni effettive?
Rispondi Autore: Carlo Timillero immagine like - likes: 0
16/02/2012 (10:52:51)
x emanuela
L'accordo è molto chiaro su questo: vedi punto 4 Condizioni particolari. "I lavoratori di aziende, a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, acnhe saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso".
Quindi, in generale per gli impiegati, 4 ore formazione generale + 4 rischio specifico. la situazione cambia, ovviamente, se gli impiegati accedono, per qualche motivo,alle zone di produzione.
Rispondi Autore: patrizio madaschi immagine like - likes: 0
18/02/2012 (07:06:30)
facciamo invece il caso di un'azienda che ha svolto in passato solo parzialmente la formazione dei lavoratori, ad esempio facendo partecipare i lavoratori stessi ad un corso di formazione relativo solo alla parte generale. In questo caso possiamo pensare di completare la formazione dei lavoratori solamente con la parte relativa ai rischi specifici? oppure se i lavoratori di cui sopra, appartenenti sempre ad esempio al comparto legno, hanno partecipato solamente ad un corso di formazione in cui si sono toccati tutti gli argomenti relativi ai rischi specifici tranne il rischio chimico, posso pensare di completare la loro formazione con un corso in cui si trattino la parte generale nella sua completezza ( quindi 4 ore) e solamente i rischi chimici (durata ipotizzabile di due ore sempre per fare un esempio) per la parte relativa ai rischi specifici? oppure devo pensare che il corso pregresso possa ritenersi "valido" solamente se sono stati toccati tutti gli argomenti relativi alla parte generale e specifica?
Rispondi Autore: Chiara Z immagine like - likes: 0
13/03/2012 (11:37:12)
Buongiorno, nel caso di imprese che effettuano attività di pulizia, manutenzione o anche attività commerciali in realtà molto diverse (da uffici a ospedali, laboratori di ricerca, ecc...) nella valutazione della durata dei corsi (e quindi il corrispondente "RISCHIO") è secondo voi necessario prendere in considerazione anche il settore di "destinazione" lavorativa e quindi prevedere corsi generali e specifici di durata e contenuti diversi a seconda dei casi per la stessa mansione?
Rispondi Autore: Chiara Z immagine like - likes: 0
13/03/2012 (12:06:42)
Buongiorno, nel caso di imprese che effettuano attività di pulizia, manutenzione o anche attività commerciali in realtà molto diverse (da uffici a ospedali, laboratori di ricerca, ecc...) nella valutazione della durata dei corsi (e quindi il corrispondente "RISCHIO") è secondo voi necessario prendere in considerazione anche il settore di "destinazione" lavorativa e quindi prevedere corsi generali e specifici di durata e contenuti diversi a seconda dei casi per la stessa mansione?
Rispondi Autore: Luca Milani immagine like - likes: 0
18/11/2012 (21:31:36)
Buon giorno, sapreste indicar i le modalità di comunicazione agli organismi parietetici per la formazione.
Quali sono, come fate la comunicazione, la fate voi formatori o l'azienda?

Grazie
Luca
Rispondi Autore: Roberta Targhetta immagine like - likes: 0
29/10/2013 (15:16:05)
Buongiorno,
mi scuso se riapro la discussione, ma ho un dubbio in merito ai corsi di formazione ai neo assunti.
L'accordo stato-regione al punto 10 è chiaro quanto dice, il mio dubbio è che il punto 10 è valevole per i 18 mesi dalla pubblicazione dell'accordo.
I 18 mesi ad oggi sono più che scaduti, per cui mi sorse dinuovo il dubbio di quando e quanto tempo ho a disposizione per effettuare il corso base. Considerando che nell'edilizia bisogna stare anche agli enti paritetici, non si ha la possibilità materiale di farlo il giorno stesso dell'assunzione.
grazie infinite
Rispondi Autore: Antonini Diego immagine like - likes: 0
12/10/2015 (10:59:20)
Pongo questo quesito:
«lavoratore-voucher» non deve sottoscrivere nessun contratto di lavoro perché il voucher svolge anche questa funzione, di conseguenza non c’è il problema di licenziarlo, perché di fatto NON E' MAI STATP ASSUNTO.

Se il lavoratore non è assunto anzi è un lavoratore occasionale, c'è oggi e non so quando ci sarà di nuovo (domani? tra 1 settimana? un mese?), come si quantificano gli "entro 60 giorni dall'assunzione"
Rispondi Autore: emanuele padovani immagine like - likes: 0
03/08/2018 (19:08:20)
Mi e' stato molto utile per avere una formazione di base sulla sicurezza sul lavoro
Rispondi Autore: Ludovico Alicata immagine like - likes: 0
23/05/2019 (18:55:31)
Salve,
ho un quesito da porre, la formazione di primo ingresso di un operaio edile deve essere obbligatoriamente eseguita in collaborazione con gli organismi paritetici o la può svolgere anche l'RSPP .
Rispondi Autore: Fabio Schiavone immagine like - likes: 0
04/05/2021 (17:53:11)
Buonasera,
è la prima volta che scrivo e, pertanto, mi scuso se non lo faccio nelle giuste modalità. Avrei un quesito.
La formazione di 16 ore di primo ingresso in cantiere, prevista dal CCNL edilizia, è equivalente e, quindi, sostituibile con la formazione generale e specifica prevista dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/11 oppure no (o viceversa)?
Grazie e complimenti per gli ottimi articoli dedicati alla sicurezza sul lavoro.

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