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I quesiti sul decreto 81: sulla formazione dei datori di lavoro RSPP

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Informazione, formazione, addestramento

07/03/2012

Sull’applicazione delle disposizioni transitorie relative alla formazione dei datori di lavoro RSPP. A cura di G. Porreca.

I quesiti sul decreto 81: sulla formazione dei datori di lavoro RSPP

Sull’applicazione delle disposizioni transitorie relative alla formazione dei datori di lavoro RSPP. A cura di G. Porreca.

 
Bari, 7 Mar - Sull’applicazione delle disposizioni transitorie relative alla formazione dei datori di lavoro RSPP. A cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it).
 
Quesito
Con riferimento alle disposizioni transitorie fissate dall’ Accordo del 21/12/2011 relativo alla formazione dei datori di lavoro RSPP, nel caso in cui un datore di lavoro non riesce a frequentare entro sei mesi dall’entrata in vigore dello stesso un corso secondo le modalità di cui al D. M. 16/1/1997 benché formalmente e documentalmente approvato prima dell’entrata in vigore dell’Accordo stesso, entro quanto tempo deve svolgerlo secondo i nuovi criteri e le nuove modalità? Entro novanta giorni dopo la scadenza dei sei mesi?
 

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Risposta
No, i novanta giorni ai quali si fa riferimento nel quesito rappresentano il tempo entro il quale il datore di lavoro, che intende svolgere i compiti del servizio di prevenzione e protezione (che in seguito indicheremo per semplicità datore di lavoro RSPP) deve completare il suo percorso formativo, seguendo i criteri e le modalità fissati dall’Accordo del 21/12/2011, nel caso di inizio di una nuova attività.
 
Secondo il punto 10 dell’ Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 sulla formazione dei datori di lavoro RSPP, infatti,  riguardante gli adempimenti degli obblighi formativi in caso di esercizio di nuova attività:
 
“Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi di cui al presente accordo, in coerenza con la previsione in materia di valutazione dei rischi di cui all'art. 28, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 81/08, in caso di inizio di nuova attività il datore di lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal decreto stesso, i compiti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi deve completare il percorso formativo di cui al presente accordo entro e non oltre novanta giorni dalla data di inizio della propria attività”.
 
L’Accordo ha quindi sostanzialmente ritenuto di allinearsi alle disposizioni di cui all’articolo 28 comma 3-bis del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. riguardante l’obbligo per i datori di lavoro dell’elaborazione del documento di valutazione dei rischi nel caso di costituzione di una nuova impresa allorquando gli è stato concesso analogamente un lasso di tempo di novanta giorni per ottemperare all’obbligo stesso.
 
L’oggetto del quesito formulato in esame riguarda invece il punto 11 dello stesso Accordo del 21/12/2011 che contiene le disposizioni transitorie e secondo il quale:
 
“In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al punto 5 i datori di lavoro che abbiano frequentato - entro e non oltre sei mesi dalla entrata in vigore del presente accordo - corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 per quanto riguarda durata e contenuti”,
 
punto 11 con il quale è stata data la possibilità al datore di lavoro RSPP di frequentare un corso ancora secondo le vecchie modalità di cui al D. M. 16/1/1997 purché venga fatto entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dell’Accordo stesso ed alle condizioni che esso sia stato formalmente e documentalmente approvato prima della stessa data di entrata in vigore. Sostanzialmente con il punto 11 è stato fissato un esonero dal rispettare le nuove regole contenute nell’Accordo sulla formazione dei datori di lavoro RSPP di cui all’Accordo del 21/12/2011 che però decade allo scadere dei sei mesi dopo l‘entrata in vigore dell’Accordo medesimo.
 
E’ evidente, quindi, per quanto sopra detto ed in risposta al quesito formulato, che già dal primo giorno successivo alla scadenza dei sei mesi sopra indicati il datore di lavoro che non ha completato nel semestre trascorso il suo percorso formativo secondo le indicazioni del D. M. del 16/1/1997, dovrà, per poter svolgere i compiti del servizio di prevenzione e protezione, frequentare un corso di formazione secondo le nuove regole, le nuove modalità e la nuova articolazione di cui al punto 5 dell’Accordo medesimo essendo decaduta la norma transitoria.
 
Del resto non avrebbe avuto senso fissare un ulteriore termine di scadenza oltre i sei mesi essendo per i datori di lavoro RSPP quello della formazione un obbligo legato tutto sommato ad una facoltà alla quale gli stessi possono ricorrere, nel caso che sussistano le condizioni fissate dalle disposizioni legislative di cui all’Allegato II al D. Lgs. n. 81/2008, in qualsiasi momento nella vita della loro azienda.
 
 


Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

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Rispondi Autore: Adriano Granata immagine like - likes: 0
07/03/2012 (10:38:04)
in caso di mia assenza,il corriere che viene a fare il ritiro è autorizzato/non autorizzato a caricare il camion con il nostro muletto?Quali sono le sanzioni/impedimenti qualora ci fossero a cui andiamo incontro?

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