Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Logo PuntoSicuro
  • Iscriviti
  • Abbonati ora
  • Accedi
Il quotidiano sulla sicurezza
  • Home
  • Articoli
    • Sicurezza sul lavoro
    • Incendio, emergenza e primo soccorso
    • Security
    • Ambiente
    • Sicurezza
    • Tutti gli articoli
  • Documenti
  • Banca Dati
    • Banca Dati PuntoSicuro
    • Servizio di attestazione
    • Servizio I tuoi preferiti
  • Approfondimenti
    • Normativa sicurezza sul lavoro: D. Lgs. 81/2008
    • Normativa antincendio: D.M. 10 marzo 1998
    • Normativa primo soccorso: D.M. 388/2003
    • Protezione Dati Personali: GDPR 2016/679
    • Normativa Accordi Stato Regioni
    • Normativa Coronavirus
  • FORUM
  • PUBBLICITÀ

Hai dimenticato lo username?

Inserisci l'indirizzo Email associato al tuo account per ricevere il tuo username.

Errore! L'email inserita non è valida
Torna al Login

Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'.

Accetta i cookie


Crea PDF

I quesiti sul decreto 81: sull’aggiornamento del DDL

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Informazione, formazione, addestramento

04/07/2012

Sulla formazione dei datori di lavoro RSPP esonerati ex d. lgs. 626/1994. A cura di G.Porreca.

I quesiti sul decreto 81: sull’aggiornamento del DDL

Sulla formazione dei datori di lavoro RSPP esonerati ex d. lgs. 626/1994. A cura di G.Porreca.

 
Bari, 4 Lug - Sulla formazione dei datori di lavoro RSPP esonerati ex d. lgs. 626/1994. A cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it).
 
Quesito
I datori di lavoro RSPP già esonerati dal frequentare i corsi di formazione ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 626/94 pur non essendo tenuti a frequentare il corso di formazione di cui al punto 5 del relativo accordo del 21/12/2011, devono comunque aggiornarsi secondo le modalità indicate al punto 7 dello stesso accordo. Dato che nel punto 7 è scritto che per questi datori di lavoro il primo termine per l’aggiornamento “si intende assolto con la partecipazione ad iniziative specifiche aventi ad oggetto i medesimi contenuti previsti per la formazione del DL SPP di cui al punto 5”, si chiede, nel caso in cui ad esempio  svolgano una attività a rischio basso, se tali datori di lavoro devono fare entro 24 mesi un corso di aggiornamento di 6 ore o un corso di 16 ore come previsto nel punto 5.


Pubblicità
MegaItaliaMedia

Risposta
Il caso particolare che riguarda la formazione e l’aggiornamento dei datori di lavoro che hanno optato per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione, più comunemente indicati come datori di lavoro RSPP, e che hanno usufruito dell’esonero dalla frequenza del corso di formazione di cui all'art. 95 del D. Lgs. 19/9/1994 n. 626 è stato preso in considerazione rispettivamente nei punti 9 e 7 dell’Accordo sulla formazione dei datori di lavoro raggiunto nell’ambito della seduta della Conferenza Stato-Regioni del 21/12/2011, Accordo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11/1/2012 ed entrato in vigore il 26/1/2012.
 
Secondo il punto 9 di tale Accordo, infatti, riguardante i crediti formativi:
 
“Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione  di  cui  al punto 5 del presente accordo coloro che dimostrino  di  aver  svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una  formazione  con contenuti  conformi  all'articolo  3  del  D.M.  16/01/1997, e gli esonerati dalla frequenza dei corsi ai  sensi  dell'articolo  95  del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Per tali soggetti, così come indicato al comma 3 dell'articolo 34, è previsto l'obbligo di aggiornamento  secondo  le  modalità indicate al punto 7 del presente accordo” 
 
e quindi i datori di lavoro di cui al quesito, che hanno usufruito dell’esonero dalla frequenza dei corsi di formazione ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 626/1994, continuano ad essere esonerati anche dalla frequenza dei corsi di formazione secondo le nuove regole di cui al punto 5, fermo restando che tali datori di lavoro debbano comunque, così come indicato nel comma 3 dell’articolo 34 del D. Lgs. n. 81/2008, aggiornarsi con le nuove modalità indicate nel punto 7 dello stesso Accordo.
 
Secondo tale ultimo punto 7 riguardante l’aggiornamento inoltre:
 
“L'aggiornamento che ha periodicità quinquennale (cinque  anni  a decorrere dalla data  di  pubblicazione  del  presente  accordo),  ha durata, modulata  in  relazione  ai  tre  livelli  di  rischio  sopra individuati, individuata come segue:
      BASSO 6 ore
      MEDIO 10 ore
      ALTO 14 ore 
    L'obbligo di aggiornamento va  preferibilmente distribuito nell'arco temporale di riferimento e si applica anche  a  coloro  che abbiano frequentato  i  corsi  di  cui  all'articolo  3  del  decreto ministeriale 16 gennaio 1997  (di  seguito  decreto  ministeriale  16 gennaio 1997) e agli esonerati dalla frequenza dei  corsi,  ai  sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626. Per gli  esonerati appena richiamati il primo termine dell'aggiornamento è  individuato in 24 mesi dalla data di pubblicazione  del  presente  accordo  e  si intende assolto con la partecipazione ad iniziative specifiche aventi ad oggetto i medesimi contenuti previsti per la formazione del DL SPP di cui al punto 5”
 
e quindi i datori di lavoro di cui al quesito, alla pari di tutti gli altri datori di lavoro, hanno comunque l’obbligo di aggiornarsi con l’unica differenza che il termine entro il quale devono farlo non è quello dei cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione dell’Accordo ma dei due anni dalla stessa data e cioè entro l’11/1/2014 e ciò per l’evidente motivo che avendo gli stessi usufruito dell’esonero dalla formazione di base ad essi viene chiesto di doversi aggiornare entro tempi più brevi.
 
Ciò detto, quindi, ed in  risposta al quesito formulato i datori di lavoro di aziende a rischio basso che svolgono direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione e già esonerati dalla frequenza dei corsi di formazione ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 626/94 sono tenuti a frequentare entro due anni a decorrere dalla data di pubblicazione dell’Accordo e cioè entro l’11/1/2014 un corso di aggiornamento di 6 ore di cui al punto 7 e non di 16 ore, come ipotizzato da chi ha formulato il quesito, durata pari a quella della formazione base per i datori di lavoro di aziende a basso rischio di cui al punto 5.
 
Si fa presente, infatti, che l’espressione “l’aggiornamento si intende assolto con la partecipazione ad iniziative specifiche aventi ad oggetto i medesimi contenuti previsti per la formazione del DL SPP di cui al punto 5” che si legge nel punto 7 dell’Accordo fa riferimento esplicitamente ai contenutidelle “iniziative specifiche” che devono essere quelli di cui al punto 5 previsti per i datori di lavoro RSPP (giuridico, gestionale e di organizzazione della sicurezza, di individuazione e valutazione dei rischi, di formazione e consultazione dei lavoratori) affinché la partecipazione ad iniziative specifiche possa essere considerata equivalente all’aggiornamento secondo il nuovo Accordo, e non fa riferimento invece, così come dal lettore immaginato, alla durata delle “iniziative specifiche” stesse la quale non può che essere quella espressamente prevista nel punto 7 dell’Accordo (6 ore per rischio basso, 10 ore per rischio medio e 14 ore per rischio alto).
 

 
 
 


Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'


Pubblica un commento

Rispondi Autore: Doris Fernholz immagine like - likes: 0
10/01/2014 (11:08:56)
grazie per le informazioni che date, che non ho trovato sul sito del governo.
Come al solito, ci sono leggi, provvedimenti, etc., ma manca la chiarezza sugli obblighi dei cittadini/ delle varie categorie. Questo tipo di burocrazia è estenuante. Cordiali saluti, Doris Fernholz
Rispondi Autore: ROLANDO MARINI immagine like - likes: 0
24/10/2014 (11:15:12)
una sola ulteriore domanda rispetto a quanto da Voi cosi' dettagliatamente scritto:

ho effettuato il corso di responsabile della sicurezza nell'anno 2000 volevo sapere se è tuttora valido o se devo rifare il corso
grazie per la vs cortesia e professionalita'
cordiali saluti

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro

Banca dati, normativa sulla sicurezza

Altri articoli sullo stesso argomento:

Quando è entrato in vigore l'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025?

Resilienza organizzativa e formazione VR per la sicurezza sul lavoro

L’ostacolo linguistico nella formazione in videoconferenza sincrona

La rappresentazione teatrale della sicurezza sul lavoro


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Notizie FLASH

23APR

Approvata la proposta di ridurre i livelli massimi di residui di pesticidi pericolosi

22APR

Convegno SAFAP 2026

21APR

Impatti dei cambiamenti climatici e resilienza dei cittadini europei

Consulta gli ultimi documenti della Banca Dati

Banca dati, normativa sulla sicurezza
24/04/2026: Inail – Quaderno esperienze applicative di prevenzione infortuni in appalti di opere e manutenzioni - versione 2026
24/04/2026: Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 - Sentenza n. 34535 del 07 agosto 2023 - Infortunio con il carroponte. Comportamento abnorme del lavoratore o omissioni del datore di lavoro? La Corte annulla con rinvio.
23/04/2026: Imparare dagli errori – Gli infortuni nelle attività di sanificazione e pulizia – le schede di Infor.mo. 5256 e 7421.
23/04/2026: Corte di Cassazione Penale, Sez.IV - Sentenza n.50095 del 15 dicembre 2023 - Appalto per l'assemblaggio di carpenteria in ferro e morte dell'operaio saldatore durante l'utilizzo di un carroponte presente in azienda
ACCEDIABBONATI ORA

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Articoli per categorie


RISCHIO ESPLOSIONE, ATEX

Esplosione da polveri: le misure tecniche per la prevenzione e protezione


PONTEGGI E OPERE PROVVISIONALI

Parapetti anticaduta permanenti: la nuova norma UNI 11996:2025


INFORTUNI IN ITINERE

Parapetti anticaduta permanenti: la nuova norma UNI 11996:2025


MOVIMENTI RIPETITIVI E SOVRACCARICO

Valutare il sovraccarico biomeccanico nella produzione di carni e prosciutto


TUTTE LE CATEGORIE

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

PuntoSicuro Media Partner

PuntoSicuro Media Partner Healthy Workplaces

REDAZIONE DI PUNTOSICURO

  • Direttore: Luigi Meroni

  • Redazione: Federica Gozzini e Tiziano Menduto

CONTATTI

  • redazione@puntosicuro.it

  • (+39) 030.5531825

CHI SIAMO

  • Cos'è PuntoSicuro
  • Newsletter
  • FAQ Newsletter
  • Forum
  • Video PuntoSicuro
  • Fai pubblicità su PuntoSicuro

PUNTOSICURO È UN SERVIZIO

Logo Mega Italia Media

SEGUICI SUI SOCIAL

FacebookTwitterLinkedInInstagramYouTubeFeed RSS

PuntoSicuro è la testata giornalistica di Mega Italia Media. Registrazione presso il Tribunale di Brescia, n. 56/2000 del 14.11.2000 - Iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione n. 16562. ISSN 2612-2804. È sito segnalato dal servizio di documentazione INAIL come fonte di informazioni di particolare interesse/attualità, è media partner della Agenzia Europea per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro EU-OSHA per le campagne di sensibilizzazione su salute e sicurezza.
I contenuti degli articoli possono contenere pareri personali degli autori. Non si risponde per interpretazioni che dovessero risultare inesatte o erronee.
I documenti della Banca dati di PuntoSicuro non possono essere considerati testi ufficiali: una norma con valore di legge può essere ricavata solo da fonti ufficiali (es. Gazzetta Ufficiale). Per informazioni su copyright e modalità di consultazione: Condizioni di abbonamento.
I prodotti e i servizi pubblicitari sono commercializzati da Punto Sicuro con queste Condizioni di vendita.

Mega Italia Media S.p.A. | Via Roncadelle, 70A - 25030 Castel Mella (BS) - Italia
Tel. (+39) 030.2650661 | E-Mail: info@megaitaliamedia.it | PEC: megaitaliamedia@legalmail.it
C.F./P.Iva 03556360174 | Numero REA BS-418630 | Capitale Sociale € 500.000 | Codice destinatario SUBM70N | Codice PEPPOL 0211:IT03556360174

Privacy Policy | Cookie Policy | Dichiarazione di accessibilità