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I quesiti sul decreto 81: la formazione dei coordinatori

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Informazione, formazione, addestramento

24/11/2010

Sulla validità della formazione dei coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili acquisita secondo le indicazioni fornite della normativa pregressa in materia di sicurezza sul lavoro. A cura di G.Porreca.

I quesiti sul decreto 81: la formazione dei coordinatori

Sulla validità della formazione dei coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili acquisita secondo le indicazioni fornite della normativa pregressa in materia di sicurezza sul lavoro. A cura di G.Porreca.

 
A cura di G. Porreca ( www.porreca.it).
 
 
Quesito
In un bando di gara per l'appalto dei "Servizi tecnici di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione" tra i requisiti professionali è richiesta oltre ad una maturata esperienza anche una dichiarazione nella quale venga precisato di aver conseguita l'abilitazione di cui al D. Lgs. 81/2008 e di essere in possesso del relativo attestato rilasciato dal centro di formazione. Essendo io abilitato ai sensi del D. Lgs. 494/96 per aver frequentato il corso della durata di 120 ore posso sottoscrivere tale dichiarazione o devo fare altro?
 

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Risposta
In base all’articolo 98 comma 2 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, così come modificato dal D. Lgs. 3/8/2009 n. 106,:
 
“2. I soggetti di cui al comma 1 ( coordinatore per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione dei lavori), devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dagli ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia. Fermo restando l’obbligo di aggiornamento di cui all’allegato XIV, sono fatti salvi gli attestati rilasciati nel rispetto della previgente normativa a conclusione di corsi avviati prima dell’entrata in vigore del presente decreto.”.
 
La validità dei corsi di formazione frequentati secondo le indicazioni fornite dal D. Lgs. n. 494/1996 sembra abbastanza chiara. Non le resta che accompagnare la dichiarazione richiesta dal bando con una nota con la quale viene precisato che l’attestato di formazione in suo possesso è stato rilasciato  ai sensi del D. Lgs. 14/8/1996 n. 494, contenente l’Attuazione della direttiva 92/57/CE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili”, e che comunque ai sensi appunto dell’art. 98 comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008 sopracitato, così come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009, gli attestati rilasciati nel rispetto della normativa pregressa, costituita dallo stesso D. Lgs. n. 494/1996 e s.m.i., sono validi ai fini della applicazione de D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
 


Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
 

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Rispondi Autore: piero boccuni immagine like - likes: 0
15/02/2012 (09:27:34)
buongiorno, io sono un ingegnere vecchio ordinamento. Sarei interessato a fare incarichi come coordinatore della sicurezza, ma non ho mai seguito alcun corso. Essendo un vecchio ordinamento, tuttavia dovrei essere già abilitato ad eseguire incarico grazie all'esonero dal corso A, anche se tenuto ad aggiornarmi con le 40 ore. corretto?

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