Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Logo PuntoSicuro
  • Iscriviti
  • Abbonati ora
  • Accedi
Il quotidiano sulla sicurezza
  • Home
  • Articoli
    • Sicurezza sul lavoro
    • Incendio, emergenza e primo soccorso
    • Security
    • Ambiente
    • Sicurezza
    • Tutti gli articoli
  • Documenti
  • Banca Dati
    • Banca Dati PuntoSicuro
    • Servizio di attestazione
    • Servizio I tuoi preferiti
  • Approfondimenti
    • Normativa sicurezza sul lavoro: D. Lgs. 81/2008
    • Normativa antincendio: D.M. 10 marzo 1998
    • Normativa primo soccorso: D.M. 388/2003
    • Protezione Dati Personali: GDPR 2016/679
    • Normativa Accordi Stato Regioni
    • Normativa Coronavirus
  • FORUM
  • PUBBLICITÀ

Area riservata:

Password dimenticata?
Username dimenticato?

Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'.

Accetta i cookie


Crea PDF

I quesiti sul decreto 81: la formazione dei coordinatori

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Informazione, formazione, addestramento

24/11/2010

Sulla validità della formazione dei coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili acquisita secondo le indicazioni fornite della normativa pregressa in materia di sicurezza sul lavoro. A cura di G.Porreca.

I quesiti sul decreto 81: la formazione dei coordinatori

Sulla validità della formazione dei coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili acquisita secondo le indicazioni fornite della normativa pregressa in materia di sicurezza sul lavoro. A cura di G.Porreca.

 
A cura di G. Porreca ( www.porreca.it).
 
 
Quesito
In un bando di gara per l'appalto dei "Servizi tecnici di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione" tra i requisiti professionali è richiesta oltre ad una maturata esperienza anche una dichiarazione nella quale venga precisato di aver conseguita l'abilitazione di cui al D. Lgs. 81/2008 e di essere in possesso del relativo attestato rilasciato dal centro di formazione. Essendo io abilitato ai sensi del D. Lgs. 494/96 per aver frequentato il corso della durata di 120 ore posso sottoscrivere tale dichiarazione o devo fare altro?
 

Pubblicità
MegaItaliaMedia

Risposta
In base all’articolo 98 comma 2 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, così come modificato dal D. Lgs. 3/8/2009 n. 106,:
 
“2. I soggetti di cui al comma 1 ( coordinatore per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione dei lavori), devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dagli ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia. Fermo restando l’obbligo di aggiornamento di cui all’allegato XIV, sono fatti salvi gli attestati rilasciati nel rispetto della previgente normativa a conclusione di corsi avviati prima dell’entrata in vigore del presente decreto.”.
 
La validità dei corsi di formazione frequentati secondo le indicazioni fornite dal D. Lgs. n. 494/1996 sembra abbastanza chiara. Non le resta che accompagnare la dichiarazione richiesta dal bando con una nota con la quale viene precisato che l’attestato di formazione in suo possesso è stato rilasciato  ai sensi del D. Lgs. 14/8/1996 n. 494, contenente l’Attuazione della direttiva 92/57/CE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili”, e che comunque ai sensi appunto dell’art. 98 comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008 sopracitato, così come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009, gli attestati rilasciati nel rispetto della normativa pregressa, costituita dallo stesso D. Lgs. n. 494/1996 e s.m.i., sono validi ai fini della applicazione de D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
 


Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
 

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'


Pubblica un commento

Rispondi Autore: piero boccuni immagine like - likes: 0
15/02/2012 (09:27:34)
buongiorno, io sono un ingegnere vecchio ordinamento. Sarei interessato a fare incarichi come coordinatore della sicurezza, ma non ho mai seguito alcun corso. Essendo un vecchio ordinamento, tuttavia dovrei essere già abilitato ad eseguire incarico grazie all'esonero dal corso A, anche se tenuto ad aggiornarmi con le 40 ore. corretto?

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro

Banca dati, normativa sulla sicurezza

Altri articoli sullo stesso argomento:

La favola della sicurezza e la formazione moderna

Cantieri temporanei e mobili: nuovi strumenti per la prevenzione

Dentro l’energia: sicurezza, spazi confinati e normativa

Migliorare la sicurezza sul lavoro: la sfida condivisa oltre le differenze


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Notizie FLASH

08SET
8 settembre 2026

Cosa c’è nel Piano sociale per il clima varato dal Governo

04SET
4 settembre 2026

Un decreto per la rivalutazione del danno biologico

03SET
3 settembre 2026

Rifiuti speciali: cresce la produzione in Italia

Consulta gli ultimi documenti della Banca Dati

Banca dati, normativa sulla sicurezza
09/09/2026: Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 - Sentenza n. 12036 del 30 marzo 2026 - Caduta dal costone: responsabilità del committente per omessa verifica dell’idoneità tecnico professionale del lavoratore e omessa gestione del rischio
08/09/2026: Corte di Cassazione - Sentenza n. 15406 del 15 aprile 2024 (u. p. 20 dicembre 2023) - Sulla colpa soggettiva del datore di lavoro in caso di errate indicazioni fornite da “saperi esperti”.
08/09/2026: Corte di Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 4706 del 31 gennaio 2017 - Sul concetto dinamico del rischio e sull’adeguamento delle misure di prevenzione.
07/09/2026: Corte di Cassazione - Cassazione Penale, Sez. 4, 16 luglio 2026, n. 26679 - Infortunio del manutentore durante l’operazione di lucidatura con il tornio: il datore non risponde del rischio derivante da una prassi contra legem non conosciuta né conoscibile
ACCEDIABBONATI ORA

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Articoli per categorie


COMPORTAMENTI SICURI E BBS

Comprendere le violazioni: il ruolo della motivazione


ARTIGIANATO E PMI

Artigianato e PMI: le proposte per migliorare la sicurezza


RISCHIO CHIMICO

Biossido di titanio e salute: esposizione occupazionale e misure cautelative


INFORTUNI IN ITINERE

Biossido di titanio e salute: esposizione occupazionale e misure cautelative


TUTTE LE CATEGORIE

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

PuntoSicuro Media Partner

PuntoSicuro Media Partner Healthy Workplaces

REDAZIONE DI PUNTOSICURO

  • Direttore: Luigi Meroni

  • Redazione: Federica Gozzini e Tiziano Menduto

CONTATTI

  • redazione@puntosicuro.it

  • (+39) 030.5531825

CHI SIAMO

  • Cos'è PuntoSicuro
  • Newsletter
  • FAQ Newsletter
  • Forum
  • Video PuntoSicuro
  • Fai pubblicità su PuntoSicuro

PUNTOSICURO È UN SERVIZIO

Logo Mega Italia Media

SEGUICI SUI SOCIAL

FacebookTwitterLinkedInInstagramYouTubeFeed RSS

PuntoSicuro è la testata giornalistica di Mega Italia Media. Registrazione presso il Tribunale di Brescia, n. 56/2000 del 14.11.2000 - Iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione n. 16562. ISSN 2612-2804. È sito segnalato dal servizio di documentazione INAIL come fonte di informazioni di particolare interesse/attualità, è media partner della Agenzia Europea per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro EU-OSHA per le campagne di sensibilizzazione su salute e sicurezza.
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.
I contenuti degli articoli possono contenere pareri personali degli autori. Non si risponde per interpretazioni che dovessero risultare inesatte o erronee.
I documenti della Banca dati di PuntoSicuro non possono essere considerati testi ufficiali: una norma con valore di legge può essere ricavata solo da fonti ufficiali (es. Gazzetta Ufficiale). Per informazioni su copyright e modalità di consultazione: Condizioni di abbonamento.
I prodotti e i servizi pubblicitari sono commercializzati da Punto Sicuro con queste Condizioni di vendita.

Mega Italia Media S.p.A. | Via Roncadelle, 70A - 25030 Castel Mella (BS) - Italia
Tel. (+39) 030.2650661 | E-Mail: info@megaitaliamedia.it | PEC: megaitaliamedia@legalmail.it
C.F./P.Iva 03556360174 | Numero REA BS-418630 | Capitale Sociale € 500.000 | Codice destinatario SUBM70N | Codice PEPPOL 0211:IT03556360174

Privacy Policy | Cookie Policy | Dichiarazione di accessibilità