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Formazione: qual è il numero massimo di partecipanti a convegni e corsi?

Formazione: qual è il numero massimo di partecipanti a convegni e corsi?
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Informazione, formazione, addestramento

29/03/2019

La Commissione Interpelli risponde ad un quesito sull’aggiornamento formativo per i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori e sul numero massimo di partecipanti a convegni o seminari validi ai fini dell’aggiornamento.

Formazione: qual è il numero massimo di partecipanti a convegni e corsi?

La Commissione Interpelli risponde ad un quesito sull’aggiornamento formativo per i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori e sul numero massimo di partecipanti a convegni o seminari validi ai fini dell’aggiornamento.

Roma, 29 Mar – Sono diversi gli interpelli che hanno affrontato in questi ultimi anni il tema dell’interpretazione della normativa in materia di formazione e molti di questi, come ricordato anche dal nostro giornale, hanno riguardato i coordinatori della sicurezza o, per essere più precisi e con riferimento alle definizioni del D.Lgs. 81/2008:
  • i coordinatori in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera (coordinatori per la progettazione)
  • i coordinatori in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera (coordinatori per l’esecuzione dei lavori).

 

Su questi temi la Commissione Interpelli è intervenuta con un recente interpello, in risposta ad un quesito della Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza (Federcoordinatori), avente per oggetto: “aggiornamento per coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori - numero massimo di partecipanti a convegni o seminari validi ai fini dell’aggiornamento”.

 

Nell’articolo ci soffermiamo, in particolare, su:

  • Gli interpelli sulla formazione e l’attività dei coordinatori
  • Il nuovo interpello in materia di aggiornamento
  • La risposta della Commissione e il commento di Federcoordinatori


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Gli interpelli sulla formazione e l’attività dei coordinatori

Prima di arrivare a presentare il recente intervento della Commissione sul tema dell’aggiornamento formativo, ricordiamo brevemente alcuni dei passati interpelli che hanno affrontato il tema della formazione, dell’attività e della designazione dei coordinatori:

  • Interpello n. 2/2013 del 02 maggio 2013: requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori
  • Interpello n. 17/2013 del 19 dicembre 2013: risposta al quesito relativo alla richiesta di chiarimenti sui corsi di aggiornamento previsti per i coordinatori dall'art. 98, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008.
  • Interpello n. 2/2014 del 13 marzo 2014: risposta al quesito relativo alla richiesta di chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 90, comma 11, D.Lgs. n. 81/2008.
  • Interpello n. 19/2014 del 6 ottobre 2014: risposta al quesito relativo all'aggiornamento professionale dei Coordinatori per la sicurezza previsto dall'allegato XIV D.Lgs. n. 81/2008;
  • Interpello n. 1/2019 del 31 gennaio 2019: riposta al quesito sui corsi di aggiornamento per i professionisti antincendio e corsi di aggiornamento per RSPP e coordinatori per la sicurezza e sulla possibilità di istituire un unico corso con effetti abilitanti per diverse qualifiche professionali.

 

Il nuovo interpello in materia di aggiornamento

Veniamo al nuovo interpello in materia di aggiornamento della formazione, l’Interpello n. 3/2019 approvato nella seduta della Commissione Interpelli del 20 marzo 2019 e pubblicato il 26 marzo.

 

Con questo documento si risponde all’istanza di interpello, della già citata Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza, formulata per conoscere il parere della Commissione in merito a “quale sia il corretto numero massimo di partecipanti ai convegni o seminari di aggiornamento per i Coordinatori per la Sicurezza: nessun limite massimo, così come indicato nel cap. 9.1, ovvero 35 partecipanti così come indicato nell’Allegato V all’ACSR del 07.07.2016”.

 

E si ricorda, a questo proposito, il contenuto del punto 9.1 dell’ Accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 7 luglio 2016, “Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione” che contiene, come più volte ricordato nei nostri articoli, anche modifiche e indicazioni relative alla formazione di vari attori della sicurezza aziendale.

 

In riferimento all’aggiornamento del coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, per il tramite di convegni o seminari, si sottolinea la frase ‘l’aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari, in tal caso è richiesta la tenuta del registro presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l’iniziativa e non vi è alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti”.

 

Riprendiamo integralmente il suddetto punto 9.1 dell’accordo, che mostra anche l’evoluzione della normativa sul tema del vincolo per il numero di partecipanti a convegni e seminari:

 

9.1 Modifiche all’Allegato XIV del d.lgs. 81/08

 

In riferimento all’assolvimento dell’aggiornamento del coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori per il tramite di convegni o seminari, la frase “L’aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari con un numero massimo di 100 partecipanti” di cui al paragrafo MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI CORSI dell’Allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 è sostituita dalla presente: “L’aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari, in tal caso è richiesta la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l’iniziativa e non vi è alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti.”

 

Federcoordinatori segnala poi la Tabella riassuntiva inserita nell’Allegato V del citato Accordo dove si riporta che ai corsi di aggiornamento per la figura di Coordinatore per la sicurezza possano essere presenti un numero massimo di 35 partecipanti:

 

Riprendiamo un estratto della tabella segnalata nell’interpello:

 

 

E si premette poi che al punto 12.8 dell’ Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, viene previsto – come infatti è riportato nella Tabella dell’Allegato V - che “in tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali vengono stabiliti criteri specifici relativi al numero dei partecipanti, è possibile ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità”.

 

La risposta della Commissione e il commento di Federcoordinatori

Riportiamo la risposta della Commissione Interpelli che “sulla base del combinato disposto dei sopra citati punti 9.1 e 12.8 del menzionato Accordo del 7 luglio 2016”, ritiene, in definitiva, che “l’aggiornamento dei coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, possa essere svolto sia mediante la partecipazione a ‘corsi’ di formazione ai quali possono essere presenti un numero massimo di 35 unità, sia attraverso la partecipazione a ‘convegni o seminari’ senza vincoli sul numero massimo di partecipanti, purché venga prevista la ‘tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l’iniziativa’”.

 

Raccogliamo, in conclusione di articolo, anche un commento di Fabrizio Lovato, presidente di Federcoordinatori:

“Ringraziamo la Commissione per aver risposto al nostro quesito del 2 febbraio 2017. Alla luce della risposta contenuta nell’interpello n.3/2019 è indubbio che l’allegato V terza tabella dell’accordo CSR del 07/07/2016 sia quanto meno incompleta se ci si riferisce anche alle altre possibilità di aggiornamento indicate, vedi convegni e seminari.

Ma a questo punto il quesito diventa un altro.

Premesso che l’allegato XIV del D.Lgs. 81/2008 e smi indica, nel paragrafo relativo alla modalità di svolgimento dei corsi per coordinatori, che il numero massimo dei partecipanti per ogni corso è fissato in 60 per la parte teorica e 30 per la parte pratica, mi domando come in questo contesto, come indicato nell’interpello, si possa collocare un corso di aggiornamento (non meglio precisato se teorico o pratico) di 35 partecipanti”…

 

È evidente, in definitiva, la necessità, proprio per evitare futuri dubbi interpretativi come quelli presentati nell’articolo, di arrivare finalmente ad un quadro unitario, più chiaro e di facile lettura e applicazione, di tutta la normativa in materia di formazione.

 

Tiziano Menduto

 

Scarica la normativa di riferimento:

Commissione per gli interpelli - Interpello n. 3/2019 del 20 marzo 2019, pubblicato il 26 marzo 2019 con risposta al quesito della Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza – Prot. n. 6615 – oggetto: Interpello ai sensi dell'articolo 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. Quesito in materia di salute e sicurezza del lavoro - aggiornamento per coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori - numero massimo di partecipanti a convegni o seminari validi ai fini dell’aggiornamento. Seduta della Commissione del 20 marzo2019”.

 

Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano - Accordo 7 luglio 2016 - Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.



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Rispondi Autore: carmelo catanoso immagine like - likes: 0
29/03/2019 (10:33:18)
Bastava aver presente cosa s'intenda per "Gerarchia delle Fonti".
Rispondi Autore: Claudio Aradori immagine like - likes: 0
30/03/2019 (20:06:12)
Addetto prevenzioni incendi , nessun aggiornamento e gli altri corsi , bastano convegni ? Se non ci fossero infortuni , morti , danni ambientali , Totò quando faceva l'attore era più serio !

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