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Emergenza COVID-19: l’uso della videoconferenza per fare formazione

Emergenza COVID-19: l’uso della videoconferenza per fare formazione
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Informazione, formazione, addestramento

06/05/2020

Indicazioni sulla possibilità di utilizzo della videoconferenza per la formazione in materia di salute e sicurezza. Una nota del Ministero dell’Interno, una risposta sul sito del Ministero del Lavoro e un documento della Regione Toscana.

Emergenza COVID-19: l’uso della videoconferenza per fare formazione

Indicazioni sulla possibilità di utilizzo della videoconferenza per la formazione in materia di salute e sicurezza. Una nota del Ministero dell’Interno, una risposta sul sito del Ministero del Lavoro e un documento della Regione Toscana.

 

Roma, 6 Mag – Come raccontato in diversi articoli e interviste la situazione emergenziale, correlata alla diffusione del virus SARS-CoV-2, ha avuto conseguenze anche su una delle colonne portanti del sistema di prevenzione di infortuni e malattie professionali, la formazione alla sicurezza.

 

In relazione all’emergenza COVID-19 sono stati, infatti, sospesi i corsi professionali e le attività formative in aula e per ovviare a questa limitazione, laddove la normativa richieda espressamente una formazione in presenza, alcune Regioni hanno indicato, nelle scorse settimane, una soluzione: la videoconferenza o web-conference. Nella videoconferenza, che permette di ricreare delle vere e proprie aule virtuali di formazione, i partecipanti all'evento comunicano e sono presenti nello stesso momento.

 

Come ricordato nell’articolo “ COVID-19: come fare la formazione sulla sicurezza?” sono state diverse le Regioni – ad esempio la Regione Veneto, la Regione Piemonte o la Regione Friuli Venezia Giulia  - che per evitare di fermare i corsi di formazione alla sicurezza hanno deciso di equiparare la videoconferenza a tutti gli effetti alla formazione in presenza.

 

Mancavano, tuttavia, delle chiare indicazioni nazionali su questa importante equiparazione. Indicazioni che presentiamo oggi sia attraverso una nota del Ministero dell'Interno che riguarda i corsi base di prevenzione incendi (in particolare ai corsi di specializzazione per i professionisti in relazione al DM 5 agosto 2011) sia attraverso alcune indicazioni generali presenti sul sito del Ministero del Lavoro.

 

Nell'articolo presentiamo inoltre una nuova delibera regionale, la Delibera n.536 del 21 aprile 2020 della Regione Toscana, che approva il documento “Indicazioni per i datori di lavoro riguardo la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, relativamente al periodo dell’attuale emergenza COVID 19” e che si sofferma in particolare sull'uso della videoconferenza.

 

L’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:

  • La nota del Ministero dell’Interno sui corsi di prevenzione incendi
  • Le indicazioni del Ministero del Lavoro sull’utilizzo della formazione a distanza
  • Regione Toscana: le indicazioni per la formazione obbligatoria

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La nota del Ministero dell’Interno sui corsi di prevenzione incendi

Una nota del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’Interno – la Nota del 16 aprile 2020, prot. n. 5322 – ha per oggetto “Corsi base di specializzazione in prevenzione incendi in attuazione dell'articolo 4 del D.M. 5 agosto 2011 e s.m.i., erogati in modalità streaming diretto”.

 

Nella nota si segnala che “la Rete delle Professioni Tecniche ha recentemente avanzato richiesta affinché le lezioni dei corsi base di prevenzione incendi, in analogia a quanto già avviene per i corsi e seminari di aggiornamento, potessero essere svolte con modalità a distanza”.

 

In relazione a questa richiesta e tenuto conto del particolare contesto emergenziale e delle misure di distanziamento sociale finalizzate al contenimento della diffusione epidemica da COVID-19, “si ritiene” – continua la Nota – “che anche per le lezioni dei corsi base di prevenzione incendi possa essere adottata la modalità dello streaming diretto (videoconferenza), consentendo, quindi, ai discenti la partecipazione all’evento formativo da sedi individuali (studio o abitazione)”.

 

Si prescrive poi che “sarà cura del soggetto organizzatore predisporre quanto necessario per garantire il riconoscimento dell’identità del discente e la relativa frequenza obbligatoria nonché una corretta interazione tra docenti e discenti, necessaria per un’efficace attività formativa”.

 

Si indica, infine, che – sempre con riferimento ai soli corsi di specializzazione in prevenzione incendi previsti dall'articolo 4 del D.M. 5 agosto 2011 - “le visite tecniche previste al modulo n. 10 così come gli esami di fine corso, che prevedono modalità di effettuazione tradizionali, dovranno essere posticipati al temine della fase emergenziale”.

 

Le indicazioni del Ministero del Lavoro sull’utilizzo della formazione a distanza

Veniamo invece alle FAQ (Frequently Asked Questions) presenti sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e in particolare alla prima risposta alla seguente domanda: in questo periodo di emergenza da COVID-19, in considerazione delle difficoltà operative determinate dalle misure di contenimento, in caso di impossibilità a effettuare l'aggiornamento della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è possibile proseguire lo svolgimento dell'attività lavorativa? Inoltre, al fine di poter ugualmente svolgere la formazione prevista, è possibile utilizzare modalità di formazione a distanza invece che in aula?

 

Nella risposta del Ministero si indica, innanzitutto, che “in considerazione della situazione eccezionale, caratterizzata dalle misure di contenimento per evitare e prevenire il contagio da COVID-19, in coerenza con il principio introdotto dall'articolo 103, comma 2, del Decreto-legge n. 18 del 2020 si ritiene che la mancata effettuazione dell'aggiornamento non preclude lo svolgimento dell'attività lavorativa. Fermo restando, naturalmente, l'obbligo di completare l'aggiornamento immediatamente dopo la fase emergenziale”.

 

Riguardo all’utilizzo della formazione a distanza si segnala che “al fine di contemperare l'esigenza del contenimento delle attività con il necessario aggiornamento delle competenze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, si ritiene ammissibile, in via temporanea, lo svolgimento delle attività formative in videoconferenza esclusivamente con modalità sincrona, ad esclusione della parte pratica dei corsi, in modo da garantire la verifica delle presenze dei soggetti da formare e la piena interazione tra questi ultimi e i docenti (ad esempio assicurando la condivisone del materiale didattico, la possibilità di formulare domande, etc.)”.

 

Regione Toscana: le indicazioni per la formazione obbligatoria

Concludiamo, invece, con una nuova presa di posizione regionale, in particolare della Regione Toscana che con la Delibera n. 536 del 21 aprile 2020 approva, come segnalato in apertura di articolo, il documento “Indicazioni per i datori di lavoro riguardo la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, relativamente al periodo dell’attuale emergenza COVID 19”.

 

Con questo documento e con riguardo al periodo dell’attuale emergenza del nuovo coronavirus, si vogliono fornire “indicazioni utili per applicare in maniera omogenea sul territorio regionale le disposizioni in materia di formazione alla sicurezza, anche al fine di contribuire a fornire supporto ed assistenza alle Aziende che operano sul proprio territorio”.

Indicazioni che fanno riferimento ai vari provvedimenti governativi connessi all’emergenza Coronavirus e al “ Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”.

 

Riprendiamo alcune delle indicazioni contenute:

  • “Evitare l’organizzazione di corsi di formazione che prevedano la presenza fisica di persone in aule didattiche;
  • Sostituire la prevista ‘formazione in presenza’ con la formazione in videopresenza (=videoconferenza= streaming sincrono)”.

 

Nel documento si specifica che per videoconferenza si intende: “Streaming sincrono ovvero un evento formativo, veicolato attraverso supporto multimediale, che prevede la compresenza temporale di discenti e docenti che interagiscono tra loro tramite un mezzo di comunicazione (modalità sincrona) presso più sedi individuate dal Soggetto organizzatore, che provvede direttamente alla gestione delle presenze”.

 

In questa modalità formativa “deve pertanto essere prevista una modalità di interazione tra docente e discenti tramite videocamera, citofono ecc. Devono essere registrate, dal soggetto organizzatore, le presenze nell’apposito registro, riportando gli orari di inizio e fine lezione. Questo può essere effettuato anche digitalmente tramite registro elettronico. I sistemi attuali consentono inoltre il tracciamento delle persone loggate nella piattaforma/ collegate in videoconferenza”.

 

Inoltre, continua il documento toscano:

  • “Si può ricorrere alla formazione in videopresenza sia per l’effettuazione delle ore nei corsi di formazione di base o abilitanti, che per l’aggiornamento, ad eccezione dei moduli formativi dei corsi abilitanti che prevedono l’addestramento pratico (es. parte pratica dei corsi per addetti al primo soccorso).
  • È opportuno che le aziende effettuino celermente la formazione teorica in videoconferenza in occasione di eventuali cambi di mansione conseguenti a modifiche organizzative messe in atto per contrastare il diffondersi del Covid-19.
  • Anche l’addestramento, con particolare riguardo all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, ma non solo, potrà essere effettuato on-line, per evitare rischi di contagio”.

 

Viene riportato anche un esempio pratico, relativamente ai corsi di formazione lavoratori ex art.37 - D. lgs. 81/2008:

  • Formazione generale lavoratori (ore 4): “da effettuarsi in videoconferenza o in e-learning (in quest’ultimo caso con le indicazioni previste dall’allegato II dell’Accordo del luglio 2016)”;
  • Formazione specifica:
    • Rischio basso: “da effettuarsi in videoconferenza o in e-learning (in quest’ultimo caso con le indicazioni previste dall’allegato II dell’Accordo del luglio 2016)”;
    • Rischio medio e alto: “da effettuarsi in videoconferenza. Il corso può essere effettuato in elearning soltanto nell’ambito di progetti sperimentali approvati dalle Regioni”.
  • Aggiornamento: da effettuarsi in e-learning o in videopresenza.

 

Il documento si sofferma poi sui corsi di formazione “abilitanti” (es. corsi per l’abilitazione alla guida di grandi attrezzature ex art.73 d.lgs.81/2008 ed ex accordo stato/regioni del 22 febbraio 2012). Rimandiamo, a questo proposito, alla lettura integrale del documento che si sofferma su quanto indicato sul “Protocollo condiviso” tra Governo e che segnala che il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante “non preclude lo svolgimento dell’attività lavorativa. Naturalmente le ore da effettuare in presenza potranno essere effettuate in videopresenza (come sopra specificato), mentre la parte pratica dei corsi non potrà essere tenuta, così come l’eventuale esame finale.  L’aggiornamento dovrà essere completato, al termine dell’emergenza, come da modalità stabilite dalla disciplina di riferimento”.

 

 

RTM

 

 

Scarica i documenti da cui è tratto l'articolo:

Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’Interno, “ Nota del 16 aprile 2020, prot. n. 5322”, oggetto: “Corsi base di specializzazione in prevenzione incendi in attuazione dell'articolo 4 del D.M. 5 agosto 2011 e s.m.i., erogati in modalità streaming diretto” (formato PDF, 404 kB).

 

Regione Toscana “ Indicazioni per i datori di lavoro riguardo la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, relativamente al periodo dell’attuale emergenza COVID 19”, allegato della Delibera n. 536 del 21 aprile 2020 (formato PDF, 115 kB).

 

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

 

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

 

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

 

 

 

Leggi gli altri articoli di PuntoSicuro sul nuovo coronavirus Sars-CoV-2

 

 


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Rispondi Autore: Rosito Fabio immagine like - likes: 0
06/05/2020 (06:37:48)
Ritenete che questa nota possa permettere anche la formazione iniziale (rischio medio e alto) con modalità a distanza sincrona, o solo gli aggiornamenti (che già prima potevano essere svolti in videoconferenza considerata come una delle modalità della formazione elearning allegato ii lettera d punto 2 ASR 07/07/2016)?
Autore: Veronica Candela
06/05/2020 (09:49:29)
Stessa domanda mi sono posta anche io. La cosa dovrebbe essere chiarita meglio. Inoltre è necessario che le modalità di e-learning rispondano ai requisiti dell'accordo stato regioni? o é sufficiente una piattaforma senza "troppe pretese" che consenta di fare una videoconferenza sincrona e di condividere il materiale (tipo zoom o jitsi), ma non garantendo la tracciabilità? Noi abbiamo neo assunti che necessitano di formazione!
Rispondi Autore: G.P. immagine like - likes: 0
06/05/2020 (08:55:50)
Mi sembra che la nota faccia riferimento ai corsi di specializzazione di cui al D.M. 5/8/2011 per i professionisti antincendio e non ai corsi antincendio di cui al D.M. 10/3/98
Rispondi Autore: Pietro Guglielmaci immagine like - likes: 0
06/05/2020 (10:15:54)
In effetti sembra si faccia riferimento ai corsi prevenzione incendi relativi ai professionisti e non per quelli previsti dal Dm 98. Bisogna fare chiarezza
Rispondi Autore: avv. Dubini Rolando immagine like - likes: 0
07/05/2020 (00:55:33)
Il ministero del lavoro fa riferimento all'aggiornamento delle competenze, non ai corsi di aggiornamento. Perciò deve ritenersi legittima, durante l'emergenza, ad esempio, la formazione del preposto effettuata interamente con videoconferenza sincrona.
Rispondi Autore: MM immagine like - likes: 0
07/05/2020 (11:14:10)
Non mi è chiaro e chiedo supporto ai colleghi. Se devo svolgere il modulo di formazione specifica rischio alto (12h) ad una serie di lavoratori neo assunti stagionali, posso farla in modalità e-learning? Oppure aspetto i 60gg che ho a disposizione attendendo che la formazione tradizionale venga ristabilita?

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