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COVID-19: limitazioni, lavoro agile, pulizia e formazione dei lavoratori

COVID-19: limitazioni, lavoro agile, pulizia e formazione dei lavoratori
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Informazione, formazione, addestramento

09/03/2020

Un vademecum riporta indicazioni per la gestione del rischio coronavirus in ambito lavorativo. Focus su limitazioni, misure di precauzione, lavoro agile, procedure per la pulizia degli ambienti, informazione e formazione dei lavoratori.

COVID-19: limitazioni, lavoro agile, pulizia e formazione dei lavoratori

Un vademecum riporta indicazioni per la gestione del rischio coronavirus in ambito lavorativo. Focus su limitazioni, misure di precauzione, lavoro agile, procedure per la pulizia degli ambienti, informazione e formazione dei lavoratori.

 

Milano, 9 Mar – Ricordando che i coronavirus sono una famiglia di virus diversi per causare malattie che vanno dal semplice raffreddore a malattie come la sindrome respiratoria acuta grave (SARS), torniamo a parlare del nuovo coronavirus, il SARS-CoV-2, dell’emergenza correlata e delle possibili indicazioni per le aziende, i datori di lavoro e gli operatori che si occupano della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Un elemento chiave per affrontare l’emergenza sanitaria mondiale, relativa al COVID-19 (la malattia conseguente al nuovo virus), è la “collaborazione tra tutte le figure aziendali”, con la “volontà di mettere in discussione il pensiero corrente senza farsi sopraffare dal panico e dalle fake news”.

 

Ad auspicare, in questi termini, questa collaborazione e a fornire semplici ma utili “strumenti necessari al datore di lavoro, al RSPP, al RLS e a tutti i lavoratori per gestire ed affrontare l’emergenza del nuovo coronavirus - innalzando “il livello di attenzione e di prevenzione” nei luoghi di lavoro - è un documento dell’Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza (AIAS) dal titolo “ Vademecum per la Gestione del Rischio Coronavirus in ambito lavorativo”. Un documento - curato da Elena Chiefa, Francesco Santi e Mario Stigliano – che abbiamo già presentato nella versione 1.5 (aggiornata al primo marzo 2020) parlando di valutazione dei rischi e di dispositivi di protezione.

 

Sempre con riferimento al documento, ci soffermiamo oggi su altri aspetti relativi all’emergenza:

  • Limitazioni, misure di precauzione e lavoro agile
  • Procedura per la pulizia degli ambienti
  • Informazione e Formazione dei lavoratori

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Limitazioni, misure di precauzione e lavoro agile

Il vademecum si sofferma anche sul tema sul tema delle trasferte, dello smart working e della riduzione temporanea delle attività.

 

Si indica infatti che “eventuali limitazioni o indicazioni specifiche quali chiusura temporanee di attività, riduzione degli orari di apertura, limitazioni alle trasferte in siti in cui non siano presenti focolai, attivazione di smart working, e simili, non essendoci un rischio Specifico nell’Attività lavorativa, nella mansione dei collaboratori e di conseguenza nella valutazione eseguita, possono essere applicate quali misure di supplementare precauzione”.

Dovranno, invece, essere applicate come obbligatorie “solo in conseguenza di eventuali ordinanze da parte delle Autorità nazionali e locali competenti”.

 

Si segnala poi che per ridurre la diffusione dell’epidemia il Ministero della Salute, con la Circolare n. 3190 del 3 febbraio 2020, ha fornito alcuni primi chiarimenti “sui comportamenti prescritti, limitatamente agli operatori che, per ragioni lavorative, vengono a contatto con il pubblico”.

 

Invece con valenza più generale il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6  prevede, tra le tante misure previste, che “nei comuni o nelle aree nei quali risulti positiva almeno una persona per la quale non si conosca la fonte di trasmissione, o in ogni modo, nei quali vi sia un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio”, le autorità competenti siano tenute ad adottare ogni misura di contenimento “adeguata e proporzionata” all’evolversi della situazione epidemiologica.

In questo senso – sottolineano gli autori – “il principio legale di ‘adeguatezza e proporzionalità’ delle misure di ordine pubblico che vengano eventualmente adottate costituisce un’importante novità, che in parte corregge l’approccio seguito nei primi momenti, e che implica la ricorribilità avanti il giudice amministrativo (TAR) di eventuali provvedimenti amministrativi che dovessero eccedere tale canone”.

E se tale principio – continua il vademecum - vale per le pubbliche Autorità, “a maggior ragione si può ritenere che esso costituisca un canone di riferimento anche per il Datore di lavoro (pubblico e privato) tenuto ad adottare nel proprio ambito le misure preventive necessarie”. 

 

Nel documento. che vi invitiamo a leggere integralmente, sono riportate le varie misure di contenimento adottabili dalle competenti Autorità secondo il decreto, tra cui anche “la sospensione dell’attività lavorativa per alcune tipologie di impresa e la chiusura di alcune tipologie di attività commerciale” e “la possibilità che l’accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale”. Nonché “la limitazione all’accesso o la sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone, salvo specifiche deroghe”. E in caso di mancata ottemperanza alle misure di contenimento è prevista l’applicazione dell’art. 650 c.p.

 

Inoltre all’art. 3 del decreto-legge 6/2020 viene facilitata l’applicazione del “lavoro agile”, “per sopperire all’eventuale inagibilità temporanea del luogo di lavoro o anche come misura precauzionale ancorchè non obbligatoria”. Si segnala che tale istituto, “disciplinato dagli articoli da 18 a 23 della Legge 22 maggio 2017, n. 81, diventa applicabile in via automatica ad ogni rapporto di lavoro subordinato nell'ambito di aree considerate a rischio nelle situazioni di emergenza nazionale o locale nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni e anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Qualora si verifichino le condizioni sopra richiamate, gli obblighi di informativa di cui all'art. 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL)”.

 

Procedura per la pulizia degli ambienti

Riguardo poi alla pulizia di ambienti non sanitari il vademecum indica che le normali procedure di pulizia ed igiene degli ambienti di lavoro “debbono essere applicate senza ulteriori particolari specificità durante le normali attività lavorative”.

Tuttavia “nel caso in cui il Datore di Lavoro venga informato dall’autorità sanitarie locali che un suo dipendente è stato ricoverato a seguito di infezione da COVID-19, dovrà applicare le misure di pulizia di seguito riportate”.

 

Riprendiamo dal documento alcune indicazioni:

  • “a causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per alcuni giorni, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati.
  • per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.
  • durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.
  • tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI - svestizione). Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.
  • vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.
  • la biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio)”.

Il documento riporta poi una lista non esaustiva delle superfici da sottoporre a trattamento.

 

Informazione e Formazione dei lavoratori

Il vademecum sottolinea poi che la prevenzione del COVID-19 “passa attraverso l’informazione e la formazione dei lavoratori sulle procedure aziendali adottate per prevenire il rischio, sui comportamenti da adottare, anche sulla base dei provvedimenti legislativi e amministrativi già citati e di eventuali nuovi Decreti, Ordinanze e Circolari del Ministero della Salute, delle Regioni e delle altre Autorità locali, nonché sulle modalità prescritte per la gestione di eventuali contagi e sui numeri informativi e per le segnalazioni”.

 

Si indica che l’informazione e la formazione ai sensi degli artt. 36 e 36 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. “può essere effettuata illustrando ai lavoratori il decalogo dei comportamenti da seguire” e la “procedura per il corretto lavaggio delle mani”.

 

Riprendiamo l’infografica del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità sui dieci comportamenti da seguire:

 

 

Si ricorda poi che il Ministero della Salute ha messo a disposizione vari materiali per la comunicazione dei principali aspetti di prevenzione del COVID-19 utili per l’informazione aziendale.

 

Il link per visualizzare gli opuscoli e poster pubblicati dal Ministero della Salute.

 

Concludiamo segnalando che il vademecum si sofferma anche su:

  • valutazione dei rischi
  • procedura per l’igiene delle mani
  • definizioni dei casi
  • dispositivi di protezione individuale.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

AIAS, “ Vademecum per la Gestione del Rischio Coronavirus in ambito lavorativo”, Vers. 1.5 -aggiornata al 1 marzo 2020, a cura di  Elena Chiefa (Avvocato specializzata in Diritto del Lavoro e Risk Managment Sanitario), Francesco Santi (Ingegnere esperto in Sicurezza sul Lavoro, Presidente Nazionale AIAS) e Mario Stigliano (Ingegnere esperto in Sicurezza sul Lavoro, membro dell’EU-OSHA e della Commissione Sicurezza dell’Ordine degli Ingegneri di Taranto) (formato PDF, 3.46 MB).

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01381) (GU Serie Generale n.52 del 01-03-2020).

 

DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.45 del 23-02-2020)

 

 

 

Leggi gli altri articoli di PuntoSicuro sul nuovo coronavirus Sars-CoV-2

 

 



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Rispondi Autore: Simona immagine like - likes: 0
12/03/2020 (13:14:23)
Buongiorno, io lavoro in un'impresa di pulizie, in base al decreto dell'11 marzo, devo stare a casa? Essendo in tre dipendenti dobbiamo usufruire delle ferie o è possibile usufruire di altre opzioni? Grazie
Autore: Paolo
12/03/2020 (18:09:35)
Anche io lavoro in ditta di pulizie nei condomini, ma sembra che il nostro lavoro non sembra considerato a rischio anche se siamo a contatto con chi ci abita, esce ed entra di continuo. Se non lavoriamo non veniamo pagati, se ci andiamo non sappiamo se verremo pagati, visto che i condomini non pagano il condominio. Cosa si può fare? Anche noi abbiamo famiglia e spese di casa, chi ci garantisce lo stipendio? Il governo le considera queste cose e noi come persone?
Rispondi Autore: Massirobur immagine like - likes: 0
12/03/2020 (22:23:37)
Quali obblighi hanno in questo momento le imprese di pulizia che lavorano nei condomini?
Rispondi Autore: millemani srl immagine like - likes: 0
14/03/2020 (15:00:01)
Salve vista l emergenza sanitaria e non essendo più in possesso di mascherine abbiamo deciso di tenere a casa i nostri dipendenti fino al 25/3 evitando di mettere a rischio contagio i lavoratori e gli stessi condomini
Possiamo farlo?
Grazie
Autore: andrea
15/03/2020 (15:14:54)
Buongiorno, anche io ho gli stessi problemi , ma non trovo riscontro. a voi hanno risposto?
Rispondi Autore: Millemani srl immagine like - likes: 0
15/03/2020 (16:49:14)
No nessuna risposta
Rispondi Autore: galassi leonardo immagine like - likes: 0
17/03/2020 (17:38:51)
io devo andare in diverse filiali di banche devo pulire anche i bancomat non ho nessuna protezione se non i guanti che mi sono comprato.Con quello che ascolto ho deciso di fermarmi fino al 3 aprile non mi interessa neanche di perdere la paga , chiedo se è giusto e come devo giustificare l'assenza dal lavoro. Grazie
Rispondi Autore: daniele ferrini immagine like - likes: 0
21/03/2020 (07:42:34)
buongiorno avete trovato riscontro alle vostre domande
Rispondi Autore: daniele ferrini immagine like - likes: 0
21/03/2020 (07:44:06)
avete trovato riscontro su le vostre domande?
Rispondi Autore: Laura immagine like - likes: 0
21/03/2020 (21:04:05)
Salve lavoro per un impresa di pulizie nei condomini,e uffici ...il mio lavoro non sembra considerato a rischio anche se sono a contatto con chi ci abita, esce ed entra di continuo. Se non lavoro non venigo retribuita Cosa si può fare?ho famiglia e spese di casa, chi
garantisce lo stipendio? Il governo le considera queste cose e noi come persone?
Rispondi Autore: Laura Monesi immagine like - likes: 0
22/03/2020 (09:07:09)
Anchio lavoro per un impresa di pulizie piccola con tre dipendenti, devo lostesso andare a pulire i condomini e spazi esterni? Premetto che il mio datore non mi ha fornito di alcun dispositivo per la prevenzione covid
Rispondi Autore: Stefan Florica immagine like - likes: 0
22/03/2020 (10:46:49)
Anche io sono una che lavora in una impresa di pulizie condominiali e uffici. Alle domande di prima non ha risposto nessuno. Come procediamo con il nuovo decreto?
Rispondi Autore: Laura immagine like - likes: 0
22/03/2020 (11:04:29)
Nel nuovo decreto nn è riportata la mansione delle pulizie condominiali se cercate le uniche 2 voci dei servizi di pulizie e fate una ricerca di internet di qst 2 voci vi renderete conto che l impresa di pulizie che di occupa di. Uffici...appartamenti....e condomini...nn ne fa parte...purtroppo nn avendo avuto riscontro mi sono mossa da me
Rispondi Autore: Gabriele immagine like - likes: 0
22/03/2020 (14:12:05)
Buongiorno , si possono pulire i condomini o no?
Rispondi Autore: Giorgio Ventura immagine like - likes: 0
22/03/2020 (15:26:22)
Nessuno ha avuto risposta se dobbiamo lavorare nei condomini per pulirli?
Rispondi Autore: Laura Vella immagine like - likes: 0
22/03/2020 (16:14:30)
Io ho sentito le forze dell' ordine e hanno detto che le pulizie condominiali sono ferme ma il giro dell' immondizia va effettuato
Rispondi Autore: Paolo immagine like - likes: 0
22/03/2020 (23:45:51)
...non ci risponde nessuno?
Ma le forze dell'ordine hanno mostrato riscontro nel decreto, Laura Vella?
Rispondi Autore: Laura immagine like - likes: 0
23/03/2020 (00:50:29)
Allora nn erano al corrente di reali informazioni ma ho sentito 3 campane...poi è arrivato decreto che ha smentito tutto...le imprese di pulizia restano operative
Rispondi Autore: Paolo immagine like - likes: 0
23/03/2020 (15:22:50)
Col decreto del 25 marzo tra le 100 attività che restano aperte, al punto 81.2 Attività di pulizia e disinfestazione.
...e ho detto tutto!
Autore: Santo57
24/03/2020 (23:19:12)
Il punto 81.2 non è un punto, ma, si tratta del codice delle imprese che possono operare. Infatti dice, imprese di pulizie e disenfestazioni. Le solo imprese di pulizie hanno il codice 81.21 pertanto, devono rimanere a casa!
Rispondi Autore: Paolo immagine like - likes: 0
23/03/2020 (15:24:09)
..scusate del 23 marzo...
Rispondi Autore: Andrea RSPP immagine like - likes: 0
23/03/2020 (16:20:59)
Perchè, secondo lei chi si occupa di pulire e sanificare le aziende che sono ancora operative? ospedali compresi?
Non facciamo polemiche inutili che noi non siamo in grado di valutare chi deve rimanere aperto.
Rispondi Autore: Antonella immagine like - likes: 0
24/03/2020 (10:37:35)
Salve,sono titolare di impresa di pulizie, lavoro soprattutto verso i condomini e uffici,secondo il decreto rientro nelle categorie essenziali, ma stando a contatto con parecchi persone,anche usando le protezioni (Quando si riesce a trovarle)vado incontro a contaggio, lavoro da sola,per cui se lavoro guadagno, altrimenti....In caso di contaggio, ,sono preoccupata per me è la mia famiglia (lavoro solo io)
Rispondi Autore: Paolo immagine like - likes: 0
24/03/2020 (16:08:53)
...sono d'accordo con lei, ma comunque sta facendo una diversificazione...molti qui dicono di fare pulizie nei condomini dove c'è gente che fa avanti e indietro senza protezioni e anche per chi pulisce le protezioni non si trovano: è un rischio! Visto che le ditte vengono pagate dai condómini che non lavorano e la prima cosa che non fanno è pagare il Condominio perché ci sono spese più importanti in questo periodo di magra, chi protegge le ditte in tutti i sensi? Fateci comprendere meglio...Grazie
Rispondi Autore: Andrea RSPP immagine like - likes: 0
24/03/2020 (16:50:16)
Oltre a decreti e ordinanze, esiste anche il buonsenso, che è la prima cosa da usare in questi casi.
Se il codice ateco relativo alle pulizie non è incluso nella sospensione, non significa che tutte le imprese di pulizie debbano lavorare. Significa solo che non si è potuto bloccare perchè esistono in quel settore aziende indispensabili anche in questo momento.
Alla base di tutto c'è l'indicazione che ciò che non è indispensabile va bloccato. E le aziende che restano aperte devono dimostrare di poter operare nel totale rispetto del protocollo di sicurezza e salute dei lavoratori. Quindi se non sono disponibili le protezioni non si può lavorare.
Rispondi Autore: Paolo immagine like - likes: 0
24/03/2020 (17:33:34)
La ringrazio tanto!
Rispondi Autore: Francesco immagine like - likes: 0
24/03/2020 (21:16:43)
Salve
Sono un imprenditore autonomo che vende prodotti online (caffè in cialde e Capsule) senza avere quindi contatti con il pubblico se non con corrieri nei confronti dei quali mantengo le dovute attenzioni per evitare contatti fisici.
Alla luce di tutto ciò, posso recarmi sul posto di lavoro che è ubicato in altro comune?
La distanza da percorrere è di circa 20 chilometri quasi interamente composta da tangenziale e strade a scorrimento veloce.
Grazie
Rispondi Autore: Sonia immagine like - likes: 0
29/03/2020 (19:03:46)
Buongiorno, lavoro in ospedale ass valle olona Varese le linee guida aziendali e sanitari dal 01/03 sono cambiati in peggio per i reparti covid19 non prevede ffp2 e ffp3 ma solo l uso della chirurgica e camici sottili guanti calzari occhiali uso facoltativo .. com'è e possibile nonostante mi occupo di sanificare tutto il reparto compreso letto paziente non è neccessario la Ffp2 come OSS e infermieri ?
Rispondi Autore: Salvatore immagine like - likes: 0
01/04/2020 (16:13:09)
Lavoro come logistica in ospedale (ausiliariato portantino,aiuto infermiere) per una cooperativa
Mi impongono di andare vicino a i malati di cv 19
Come aiuto infermiere.
Domanda mi posso rifiutare
Rispondi Autore: Sabina immagine like - likes: 0
20/11/2020 (16:32:51)
Buongiorno, è possibile che non esista una legge che tuteli gli operatori di pulizia che si rifiutano di lavorare dentro i reparti covid? O meglio svolgere servizio presso i reparti covid per i lavoratori di pulizia che svolgono lavoro essenziale, è obbligatorio o facoltativo? In caso fosse obbligatorio gli stessi non avrebbero diritto ad una indennità a rischio come tutti gli operatori sanitari?

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