COVID-19: come fare la formazione sulla sicurezza?
Brescia, 20 Apr – Come riportato in alcune riflessioni dell’Ing. Marco Masi, presentate nell’intervista “ COVID-19: le conseguenze del silenzio del sistema istituzionale”, l’emergenza COVID-19 ci porta a cambiare anche il nostro modo di vedere e di vivere la formazione in materia di salute e sicurezza. In questo senso l’Ing. Masi sottolinea che “la situazione emergenziale ci sta costringendo a sperimentare nuove modalità interattive, che andrebbero implementate ed organizzate anche nel futuro”. E che la formazione in video-presenza, “una volta sperimentata e strutturata, potrebbe rappresentare la modalità ordinaria di erogazione della formazione, con un sensibile abbattimento dei costi per personale docente e discente”.
A riflettere sulla attuale situazione della formazione in materia di salute e sicurezza, che non può e non deve fermarsi per le limitazioni imposte dalla normativa in materia di COVID-19, sono anche diversi pareri, indicazioni e note di Regioni, di Asl territoriali e del Gruppo Tecnico Interregionale Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro.
Indicazioni che, come anticipato in un documento della Regione Veneto, si soffermano sulla formazione a distanza con particolare riferimento allo strumento della videoconferenza.
L’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:
- Regione Piemonte: la nota regionale sulla formazione
- Regione Friuli Venezia Giulia: il parere sulla formazione a distanza
- ATS Bergamo: un chiarimento sulle modalità formative
Regione Piemonte: la nota regionale sulla formazione
La Direzione Sanità della Regione Piemonte, con Nota prot. 12255/A1409B del 14 aprile 2020, ha recentemente recepito le indicazioni condivise con altre Regioni in questa materia.
Nella nota, che ha come oggetto “Emergenza da COVID-19. Indicazioni per la formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro”, si evidenzia che, ai sensi del DPCM 22 marzo 2020, “Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali”.
Come abbiamo visto in precedenti articoli, il “ Protocollo condiviso” del 14 prevede una serie di indicazioni anche per la formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Prevede - come segnalato nella nota piemontese - che “siano sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è che, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, la formazione sia effettuata a distanza, anche per i lavoratori in smart work”.
Per quanto riguarda “l’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, il succitato Protocollo prevede che il mancato completamento dell’aggiornamento non comporti l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista)”. E l’aggiornamento “dovrà essere tempestivamente completato dopo la cessazione dell’efficacia delle misure restrittive di cui ai provvedimenti di livello nazionale, una volta ripristinate le ordinarie attività formative nelle forme consentite dalla normativa vigente”.
A questo proposito e in base alle disposizioni normative attualmente in essere in questo periodo di emergenza COVID-19, si sottolinea che il Gruppo Tecnico Interregionale Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro ha “elaborato delle indicazioni sulla Formazione a distanza tramite la modalità videoconferenza in modalità sincrona”.
Nelle indicazioni relative a “Formazione a distanza tramite la modalità videoconferenza in modalità sincrona” si ricorda anche quanto disposto dal D.L. 17 marzo 2020 n. 18, che all'articolo 103 stabilisce che "Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020".
Sii segnala poi che, allo stato attuale, non esiste una definizione normativa della “videoconferenza”.
Si può tuttavia fare riferimento alla Circolare Ministero dell’Interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 22 giugno 2016 “che la definisce nel seguente modo:
Streaming sincrono (videoconferenza): è un evento formativo, veicolato attraverso supporto multimediale, che prevede la compresenza temporale di discenti e docenti, che interagiscono tra loro tramite un mezzo di comunicazione (modalità sincrona), presso più sedi individuate dal Soggetto Organizzatore, che provvede direttamente alla gestione delle presenze”.
La nota regionale conclude che “in base alle disposizioni normative attualmente in essere in questo periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 e fatte salve le caratteristiche tecniche necessarie per garantire l’identificazione dei partecipanti, la tracciabilità delle attività formative, la costante interazione in tempo reale tra discenti e docente e la verifica dell'apprendimento, che deve essere individuale, si ritiene che i corsi organizzati con le modalità della videoconferenza sincrona debbano ritenersi equiparati a tutti gli effetti alla formazione in presenza e che quindi siano idonei a soddisfare gli adempimenti formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro. I soggetti erogatori, infine, su eventuale richiesta degli organi di vigilanza competenti, dovranno rendere disponibili le credenziali di accesso ai corsi”.
Resta inteso poi che la modalità di collegamento a distanza in videoconferenza “non si applica ai moduli formativi che prevedono addestramento pratico (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la parte pratica dei corsi per addetti al primo soccorso)”.
Regione Friuli Venezia Giulia: il parere sulla formazione a distanza
Una posizione simile è ripresa anche nel Parere del 14 aprile 2020 della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità della Regione Friuli Venezia Giulia.
Il documento, che ha per oggetto “Emergenza epidemica COVID19 - parere in merito all’uso della formazione a distanza per l’effettuazione della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, indica, acquisito il parere del Coordinamento Tecnico delle Regioni, quali sono le modalità alternative per l’effettuazione della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro in questa fase di emergenza relativa al virus SARS-CoV-2.
Anche in questo caso il documento regionale fa riferimento al “ Protocollo condiviso” del 14 marzo e al DL 18/2020 e indica che la modalità formativa che dovrà essere utilizzata “è la videoconferenza sincrona, con la presenza contemporanea e documentata di discenti e docenti, con la possibilità di interazione tramite strumenti quali videocamera, microfono, che si ritiene sia equiparabile a tutti gli effetti alla presenza fisica in aula, potendosi connotare come attività di tipo ‘residenziale’. Tali attività sono organizzate stabilendo orari precisi di inizio e fine evento e i sistemi attuali consentono inoltre il tracciamento delle persone loggate nella piattaforma”.
Si segnala che tale modalità in base all’Accordo Stato Regioni rep. 153 del 25 luglio 2012 e la Circolare Ministero dell’Interno del 22 giugno 2016 “è definita strumento di erogazione della formazione equiparabile alla formazione di tipo ‘residenziale’”.
Dunque anche la Regione Friuli Venezia Giulia in base a quanto sopra esposto ritiene che le attività formative organizzate con le modalità della videoconferenza sincrona possano ritenersi “equiparate a tutti gli effetti alla formazione in presenza e quindi idonee a soddisfare gli adempimenti formativi in materia di salute e sicurezza”.
ATS Bergamo: un chiarimento sulle modalità formative
Veniamo, infine, ad un breve documento, pubblicato dalla ATS Bergamo della Regione Lombardia, del 25 marzo scorso: “Chiarimento della UOC PSAL dell'ATS di Bergamo relativamente alle modalità formative nelle aziende del proprio territorio”.
Si indica che dato “il contesto assolutamente eccezionale e la conseguente necessità di evitare gli incontri personali anche per scopi formativi, si ritiene che sia possibile in questo periodo di emergenza provvedere alla formazione a distanza dei lavoratori (in assunzione o per cambio di mansione) anche per rischi medio e alto, seguendo le indicazioni tecniche-didattiche degli Accordi Stato-regioni”.
Naturalmente – continua il chiarimento – “si dovrà provvedere alla registrazione e presenza dei partecipanti ed alla verifica dell'apprendimento, e dopo il periodo di formazione affidare ad un tutor/preposto/addestratore il lavoratore neoformato perché sia supervisionato sul campo da un collega esperto, almeno i primi tempi. Quando sarà terminata l'attuale emergenza si provvederà ad un rinforzo della formazione in presenza (più breve di quella totale prevista perché si tratta di approfondimento)”.
In ogni caso – conclude il documento – il discente “dovrà comunque poter interloquire e confrontarsi liberamente con il formatore sia durante il corso e sia per un periodo successivo al corso, in caso di necessità di chiarimenti o dubbi”.
Scarica i documenti da cui è tratto l'articolo:
Direzione Sanità della Regione Piemonte, “ Nota prot. 12255/A1409B del 14 aprile 2020”, oggetto: “Emergenza da COVID-19. Indicazioni per la formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro” (formato PDF, 152 kB).
Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità della Regione Friuli Venezia Giulia, “ Parere del 14 aprile 2020”, oggetto: Emergenza epidemica COVID19 - parere in merito all’uso della formazione a distanza per l’effettuazione della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro (formato PDF, 181 kB).
ATS Bergamo, Regione Lombardia, “ Chiarimento della UOC PSAL dell'ATS di Bergamo relativamente alle modalità formative nelle aziende del proprio territorio”, 25 marzo 2020 (formato PDF, 431 kB).
Scarica la normativa di riferimento:
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Rispondi Autore: Antonio - likes: 0 | 20/04/2020 (19:08:29) |
Non so quanto possano essere validi i provvedimenti delle Regioni, ma anche se fosse, chi opera in Regioni differenti? |
Rispondi Autore: Safima - likes: 0 | 01/05/2020 (09:55:54) |
Nelle altre regioni non è riconosciuta! Un esempio molto frequente che mi si presenta in qs giorni è quello di aziende con personale che lavora alternativamente in cantieri veneti e lombardi... in quelli lombardi manda solo il personale già formato, per evitare di essere sanzionato per mancata formazione o avere gravi conseguenze in caso di infortunio. Assurdo vero? Eppure nessuno ha ancora fatto qualcosa... |
Rispondi Autore: Anto La Mari - likes: 0 | 06/05/2020 (08:50:43) |
E' stata approvata la modalità in videoconferenza anche dalla Regione Toscana (Delibera_n.536_del_21-04-2020) |