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Il vuoto normativo nella formazione obbligatoria per preposti e dirigenti

Il vuoto normativo nella formazione obbligatoria per preposti e dirigenti
Rolando Dubini

Autore: Rolando Dubini

Categoria: Informazione, formazione, addestramento

25/11/2024

La mancata approvazione del nuovo Accordo Stato-Regioni crea un’anomalia giuridica escludendo temporaneamente ogni obbligo di formazione e aggiornamento per preposti e dirigenti in materia di sicurezza sul lavoro. A cura dell’avvocato Rolando Dubini.

Il vuoto normativo nella formazione obbligatoria per preposti e dirigenti

La mancata approvazione del nuovo Accordo Stato-Regioni crea un’anomalia giuridica escludendo temporaneamente ogni obbligo di formazione e aggiornamento per preposti e dirigenti in materia di sicurezza sul lavoro. A cura dell’avvocato Rolando Dubini.

Come già evidenziato in diversi nostri articoli il 7 novembre 2024, durante una seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome , è stata rinviata l’approvazione dell’Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

 

Questo rinvio inatteso rischia di produrre significative conseguenze negative su più fronti.

  

A parlarne, soffermandosi specialmente sugli aspetti giuridici, è un contributo dell’avvocato Rolando Dubini dal titolo “Il vuoto normativo nella formazione obbligatoria per preposti e dirigenti in materia di sicurezza sul lavoro”.



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OttoUno - D.Lgs. 81/2008
Videocorsi in USB - OttoUno - D.Lgs. 81/2008
Formazione e informazione generale dei lavoratori sulla sicurezza e salute sul lavoro

 

Il vuoto normativo nella formazione obbligatoria per preposti e dirigenti in materia di sicurezza sul lavoro

 

La mancata approvazione del nuovo Accordo Stato-Regioni, previsto dall'articolo 37, comma 2, secondo periodo del D.Lgs. 81/2008, ha creato un significativo vuoto normativo in materia di formazione obbligatoria per preposti e dirigenti. Tale Accordo, che avrebbe dovuto essere adottato entro il 30 giugno 2022, non è ancora entrato in vigore, con conseguenze giuridiche rilevanti.

 

A) Il quadro normativo

L'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che la formazione e l'aggiornamento di datori di lavoro, dirigenti e preposti debbano avvenire “secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2, secondo periodo”. Questo riferimento è chiaramente al nuovo accordo, che avrebbe dovuto accorpare, rivedere e modificare gli accordi attuativi precedenti in materia di formazione obbligatoria. Tuttavia, in assenza del nuovo accordo, la norma diviene inefficace poiché non è previsto alcun regime transitorio o riferimento agli accordi precedenti.

 

In termini giuridici, ciò significa che, fino all’adozione del nuovo accordo, non esiste una base legale per obbligare i datori di lavoro a fornire la formazione e l’aggiornamento a preposti e dirigenti.

 

B) Conseguenze pratiche e giuridiche

1. Inesistenza dell’obbligo di formazione per preposti e dirigenti:

L’attuale normativa non prevede alcun obbligo giuridico attuale in materia di formazione o aggiornamento dei preposti e dirigenti. Di conseguenza, eventuali contravvenzioni o prescrizioni per omessa formazione non possono essere giustificate dalla legge.

 

 

2. Applicazione dell’articolo 2 del Codice Penale:

L’articolo 2 del Codice Penale stabilisce che:

> “Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato”.

Poiché la mancata formazione o aggiornamento di preposti e dirigenti non trova una base normativa fino all’entrata in vigore del nuovo Accordo Stato-Regioni, non può essere considerata un reato o un illecito amministrativo.

 

3. Istanza di archiviazione per contravvenzioni o prescrizioni:

Nel caso in cui un datore di lavoro riceva un verbale di contravvenzione per omessa formazione o aggiornamento dei preposti o dei dirigenti, è possibile presentare un’istanza di archiviazione al pubblico ministero competente, motivando l’assenza di una base legale per il reato contestato.

 

4. Principio di irretroattività della norma penale più favorevole:

Anche qualora il nuovo Accordo venisse approvato successivamente, esso non potrebbe essere applicato retroattivamente per sanzionare fatti commessi durante il periodo di vuoto normativo.

 

Sintesi

La mancata approvazione del nuovo Accordo Stato-Regioni ha creato un’anomalia giuridica senza precedenti, escludendo temporaneamente ogni obbligo di formazione e aggiornamento per preposti e dirigenti in materia di sicurezza sul lavoro. In assenza di una norma attuativa valida, qualsiasi tentativo di imporre sanzioni o obblighi è privo di fondamento legale, in piena violazione del principio di legalità sancito dall’articolo 2 del Codice Penale e dall’articolo 25 della Costituzione italiana.

 

Si rende urgente e necessario l’intervento delle autorità competenti per colmare questo vuoto normativo e garantire la chiarezza e l’efficacia del sistema di prevenzione e sicurezza sul lavoro. Fino ad allora, il rispetto del diritto e dei principi fondamentali della legalità impedisce di applicare sanzioni per un obbligo giuridicamente inesistente.

 

  

 

Rolando Dubini, penalista Foro di Milano, cassazionista

 

 

 

Scarica la “bozza definitiva” del futuro Accordo:

Bozza del nuovo accordo unico sulla formazione per la salute e la sicurezza sul lavoro ai sensi dell’articolo 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - versione non definitiva maggio 2024.

 



Creative Commons License Licenza Creative Commons


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Rispondi Autore: Andrea Rotella immagine like - likes: 0
25/11/2024 (08:21:36)
Leggendo questo contributo sembra che il problema sia sorto con la seduta del 7 novembre.
È da due anni, ovvero da quando è stato modificato il testo dell'art. 37 ad opera della L. n. 215/2021 che le cose stanno così.
E, se per questo, anche prima di allora, il vigente Accordo ha sempre goduto di presunzione di conformità semplice quando si parla di formazione di dirigenti e preposti, anche se è sempre stato trattato come le Tavole della legge della formazione in tutte le sue parti.
Rispondi Autore: raffaele scalese immagine like - likes: 0
25/11/2024 (09:12:05)
Premesso che per me, personalmente, Rolando Dubini è a livello di "ipse dixit" .
Infatti consiglio sempre, a chi mi vuole ascoltare, "fate come dice Dubini e non ci saranno mai problemi".
Questa volta, però il Suo parere, ancorchè INECCEPIBILE, può indurre in un atteggiamento negazionista per la formazione che sicuramente pùò avere riscontri negativo in chi, sostanzialmente, cerca solo degli appigli per NON fare.
Il mio consiglio, sempre a chi vuole ascoltare, è di erogare comunque la formazione ai Preposti ed ai Dirigenti come da vecchio Accordo per due ottimi motivi.
Il primo a cui forse la sensibilità dei DL è maggiore
Le spese ed il tempo per "difendersi" da eventuali osservazioni da solerti Ispettori sono sicuramente maggiori delle spese per la formazione.
Il secondo.
Preposti e Dirigenti hanno tantissimo e troppo spesso bisogno di formazione in merito alla sicurezza di cui spesso, troppo spesso, non hanno contezza.
E ciò, anche nel superiore interesse del benessere Aziendale che sicuramente porta serenità e valore aggiunto e, perchè no...anche dell'aumento di priduzione sia in termini di Qualità che di Quantità.
(a qui si vede la mia pregressa ed antica formazione Olivettiana....)
Rispondi Autore: Giuseppe Esposito immagine like - likes: 0
25/11/2024 (09:28:35)
Questo articolo mi sembra dettato dal fatto che il dott. Dubini ha sempre sostenuto la superiorità della norma (L. 215/2021) rispetto al futuro Accordo, e quindi più volte affermato che la biennalità dell'aggiornamento formativo per i preposti scattava da dicembre 2023. Tesi che mi trova anche d'accordo ma che la Commissione per gli Interpelli ha di recente nuovamente ritenuto non valida. Personalmente di fronte a questo "stallo" eviterei queste prese di posizione per "principio" e continuerei a suggerire la formazione cosi come dettata dai precedenti Accordi. In attesa di tempi (leggasi Accordi) migliori
Rispondi Autore: Gian Piero Marabelli immagine like - likes: 0
25/11/2024 (10:18:18)
C'è un "vuoto" normativo....(forse)...ma dobbiamo supplirlo con la "Presenza" dell'intelligenza.
Rispondi Autore: Dr. Piero Damiani immagine like - likes: 0
25/11/2024 (12:40:17)
concordo perfettamente con il fatto normativo, ma come RSPP esterno di alcune aziende che lavorano con importanti aziende nel territorio italiano (non del settore pubblico) come devo informare i miei clienti quando mi dicono "la tale azienda vuole il diploma dei preposti con scadenza biennale, altrimenti non firmano e/o non rinnovano i contratti di assistenza" Grazie per la risposta.
Dr. Damiani Piero
Autore: Giovanni Bersani
30/11/2024 (07:09:25)
Dovrebbe tentare di far presente la recente risposta della Commissione per gli interpelli, che è stata molto chiara sulla durata quinquennale attuale.
Però va tenuto presente che in ambito privato si possono chiedere misure di prevenzione o protezione superiori alla normativa, l'importante (a far le cose bene) sarebbe che siano specificate in sede contrattuale (così come ad es. in un PSC se si trattasse di un cantiere).

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