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Coordinatori: un Accordo Stato-Regioni può modificare il D.Lgs. 81/2008?

Coordinatori: un Accordo Stato-Regioni può modificare il D.Lgs. 81/2008?
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Informazione, formazione, addestramento

27/06/2019

Una comunicazione per richiedere correzioni alla normativa in materia di aggiornamento formativo per i coordinatori per la sicurezza. Le richieste di Federcoordinatori in relazione al numero massimo di partecipanti ai corsi.

Coordinatori: un Accordo Stato-Regioni può modificare il D.Lgs. 81/2008?

Una comunicazione per richiedere correzioni alla normativa in materia di aggiornamento formativo per i coordinatori per la sicurezza. Le richieste di Federcoordinatori in relazione al numero massimo di partecipanti ai corsi.

 

Varese, 27 Giu – In questi anni le risposte fornite dalla Commissione per gli interpelli, prevista dall’articolo 12 del D.Lgs. 81/2008, ai quesiti sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro, non sempre sono state in grado di rendere più facile e chiara l’interpretazione della normativa. In alcuni casi le risposte sono state considerate da alcuni operatori e associazioni inefficaci, evasive o, addirittura, errate.

 

Potrebbe essere il caso, ad esempio, di un recente interpello, l’ Interpello n. 3/2019 approvato nella seduta della Commissione Interpelli del 20 marzo 2019 e pubblicato il successivo 26 marzo. Un interpello che aveva per oggetto l’aggiornamento per coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori - numero massimo di partecipanti a convegni o seminari validi ai fini dell’aggiornamento e che rispondeva ad un quesito della Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza ( Federcoordinatori).

 

E proprio in contestazione di quanto stabilito dalla Commissione, e della “confusione” normativa in materia di formazione, è stata inviata da Federcoordinatori una comunicazione ufficiale al Coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro e alla Direzione Generale dei rapporti di lavoro e relazioni industriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

Questi gli argomenti affrontati nell’articolo:

  • La comunicazione e l’Accordo del 7 luglio 2016
  • Quando la norma è di rango inferiore
  • L’Interpello n. 3/2019 e l’obiettivo della contestazione


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La comunicazione e l’Accordo del 7 luglio 2016

La comunicazione, che ha per oggetto ‘corsi di formazione per coordinatori in materia di sicurezza nei cantieri — segnalazione di illegittimità della normativa di riferimento e richiesta di correzione’, si sofferma innanzitutto sull’ Accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 7 luglio 2016.

 

Si indica che l'Accordo, in relazione alla definizione dei contenuti e delle procedure dei corsi di formazione per Responsabili e addetti del servizio di prevenzione e protezione, è “inopinatamente intervenuto anche sulla organizzazione e sulla regolamentazione di percorsi formativi in materia di salute e sicurezza diversi da quelli appena citati e, in particolare, su quelli riservati ai coordinatori per la sicurezza in edilizia”.

Una scelta “evidentemente illegittima, solo che si consideri che il D.lgs. n. 81/2008 disciplina la materia all'articolo 98” (Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l'esecuzione dei lavori) e rinvia all'Allegato XIV del medesimo decreto per l'identificazione dei contenuti, modalità e durata dei corsi di formazione e di aggiornamento.

 

Si segnala poi che il suddetto Allegato XIV, in relazione alle "Modalità di svolgimento dei corsi" prevede: “La presenza ai corsi di formazione deve essere garantita almeno nella misura del 90%. Il numero massimo di partecipanti per ogni corso è fissato a 60 per la parte teorica e a 30 per la parte pratica. È inoltre previsto l'obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell'arco del quinquennio. L'aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari con un numero massimo di 100 partecipanti".

 

Quando la norma è di rango inferiore

Orbene – continua la comunicazione - l'Accordo del 7 luglio 2016 “senza averne alcun titolo né avendone la forza (in quanto fonte di rango inferiore alla legge), ha modificato la parte relativa alle "Modalità di svolgimento dei corsi" dell'Allegato XIV” prevedendo al punto 9.1. ("Modifiche all’Allegato XIV del d.lgs. n. 81/08") che esso sia sostituito dal seguente (in grassetto le parti innovative): "La presenza ai corsi di formazione deve essere garantita almeno nella misura del 90%. Il numero massimo di partecipanti per ogni corso è fissato a 60 per la parte teorica e a 30 per la parte pratica. È inoltre previsto l'obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell'arco del quinquennio. L'aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari, in tal caso è richiesta la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l'iniziativa e non vi è alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti”.

 

E a ciò si aggiunge che il punto 12.8 dell' Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 “prevede espressamente che tutti i corsi di formazione (non solo, quindi in quelli per responsabile e addetti del servizio di prevenzione e protezione) in cui non vi siano fonti che prevedano in senso diverso abbiano un limite numerico massimo di 35 partecipanti per aula”.

E sulla base di tale disposizione “l'Allegato V all'Accordo del 7 luglio 2016, nella parte dedicata ai corsi di aggiornamento per coordinatore, statuisce che per tali corsi il numero massimo di partecipanti in aula sia di 35”.

 

L’Interpello n. 3/2019 e l’obiettivo della contestazione

Dunque sulla base di tali interpretazioni, sempre secondo la comunicazione “del tutto illegittime prima ancora che apertamente contraddittorie tra loro”, la Commissione Interpelli ha concluso nell’ Interpello n. 3/2019 reputando che: "l'aggiornamento dei coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, possa essere svolto sia mediante la partecipazione a 'corsi' di formazione ai quali possono essere presenti un numero massimo di 35 unità, sia attraverso la partecipazione a 'convegni o seminari' senza vincoli sul numero massimo di partecipanti, purché venga prevista la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l'iniziativa".

 

In sostanza, conclude Federcoordinatori, “si argomenta che il corso di aggiornamento per coordinatori non possa essere organizzato per un numero di presenze superiore a 35 quando mai tale limite emerge dalla lettura dell'Allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008, unica fonte di legittima regolamentazione della materia”.

 

E dunque Federcoordinatori chiede “che si proceda, alla prima occasione in cui ciò sia possibile, alla correzione delle disposizioni illegittime sopra richiamate”.

 

PuntoSicuro seguirà l’evolversi di questa comunicazione, anche se non è prevedibile a breve una risposta dai due interlocutori (il Coordinamento interregionale e il Ministero del Lavoro), e nei prossimi giorni pubblicherà una breve intervista a Fabrizio Lovato, presidente di Federcoordinatori, sia sugli obiettivi della lettera inviata, sia, più in generale, sulla situazione della formazione dei coordinatori per la sicurezza.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Federcoordinatori, “ Comunicazione su corsi di formazione per coordinatori in materia di sicurezza nei cantieri — segnalazione di illegittimità della normativa di riferimento e richiesta di correzione” (formato PDF, 1.31 MB).

 

Scarica la normativa di riferimento:

Commissione per gli interpelli - Interpello n. 3/2019 del 20 marzo 2019, pubblicato il 26 marzo 2019 con risposta al quesito della Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza – Prot. n. 6615 – oggetto: Interpello ai sensi dell'articolo 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. Quesito in materia di salute e sicurezza del lavoro - aggiornamento per coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori - numero massimo di partecipanti a convegni o seminari validi ai fini dell’aggiornamento. Seduta della Commissione del 20 marzo2019”.

 

Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano - Accordo 7 luglio 2016 - Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.



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Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini immagine like - likes: 0
27/06/2019 (12:46:16)
La questione è dal punto di vista estremamente semplice: la formazione dei coordinatori è regolata nei suoi aspetti fondamentali esclusivamente dal seguente allegato del d. Lgs. 81/2008 e gli accordi stato regioni non possono in alcun modo regolamentare detti aspetti ma bensì precisare dettagli ulteriori. Allegato XIV, in relazione alle "Modalità di svolgimento dei corsi" prevede: “La presenza ai corsi di formazione deve essere garantita almeno nella misura del 90%. Il numero massimo di partecipanti per ogni corso è fissato a 60 per la parte teorica e a 30 per la parte pratica. È inoltre previsto l'obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell'arco del quinquennio. L'aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari con un numero massimo di 100 partecipanti". I convegni e seminari per coordinatori con 100 partecipanti sono perfettamente validi per l'aggiornamento. Di sicurezza.

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