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Consulenze ASL e compatibilita’

Dalla Regione Piemonte l’approvazione dell'atto di indirizzo per lo svolgimento da parte del Dipartimento di Prevenzione delle ASL delle attività di informazione, formazione, assistenza e consulenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Sotto quali condizioni i dipendenti del Dipartimento di Prevenzione delle ASL possono svolgere attività di consulenza in materia di sicurezza sul lavoro?

In considerazione della notevole richiesta proveniente dal territorio per svolgere attività di informazione, formazione e assistenza da parte del personale dei Servizi al di fuori dell’orario d’ufficio, la Giunta Regionale del Piemonte ha approvato l’”Atto di indirizzo per lo svolgimento da parte del Dipartimento di Prevenzione delle ASL delle attività di informazione, formazione, assistenza e consulenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro”.

Il documento richiama la normativa generale che indica i limiti entro i quali un dipendente pubblico può assumere incarichi conferiti da altre amministrazioni o da privati.
Tali incarichi devono comunque essere autorizzati dall’ente di appartenenza.
Sono poi illustrati i riferimenti normativi specifici per il servizio sanitario nazionale(ES. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27/03/2000 “Atto di indirizzo e coordinamento concernente l’attività libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del SSN”, D.Lgs. 502/92, 517/93).

Queste in sintesi le conclusioni
INFORMAZIONE E FORMAZIONE
i Servizi di Prevenzione e Vigilanza delle ASL possono svolgere :
a) istituzione nei Dipartimenti di Prevenzione di pool di formatori esperti sui vari temi;
b) verifica di qualità di progetti ed attività formative;
c) collaborazione alla stesura di progetti formativi;
d) produzione di materiali a supporto di iniziative formative;
e) predisposizione ed offerta di pacchetti format-vi.
La formazione e l’informazione rientrano tra le attività che ciascun servizio può svolgere e che pertanto, di norma, devono essere programmate ed effettuate in orario di lavoro.

ASSISTENZA
L’assistenza rientra, a pieno titolo, tra le attività proprie di ciascun servizio e, pertanto, deve essere inserita nella ordinaria programmazione degli SPreSAL ed effettuata in orario di lavoro, senza alcun corrispettivo diretto al personale che la svolge.

CONSULENZA
In particolare possono considerarsi attività di consulenza quelle svolte a favore di singole imprese che prevedono:
- la valutazione dei rischi e successiva elaborazione, anche parziale, del documento di valutazione;
- lo svolgimento dei compiti del Servizio Prevenzione e Protezione o parti di esso, ad eccezione delle attività di cui al comma 1 lettera d) dell’articolo 9 del D.Lgs 626/94 relativi all’informazione e formazione dei lavoratori;
- lo svolgimento dei compiti di Medico Competente, ivi compresi gli esami clinici e biologici e le indagini diagnostiche.
Le attività di consulenza da parte del personale SPreSAL possono essere effettuate solo a favore dei soggetti pubblici
e privati che non sono sottoposti a vigilanza da parte del Servizio stesso.

Tali attività devono essere autorizzate dall’ASL di appartenenza e valutate con la massima attenzione, così da garantire la correttezza e la legalità delle prestazioni fornite, attraverso una preventiva valutazione di eventuali conflitti di interesse nonché di compatibilità con le attività d’ufficio e senza pregiudizio per i compiti d’istituto e l’orario di servizio.
Pertanto il dipendente è tenuto a verificare preventivamente che non ricorrano situazioni di conflitto o incompatibilità di cui sopra; qualora lo stesso dipendente rilevasse l’insorgere di tali situazioni, anche successivamente alla richiesta di autorizzazione, ha il dovere di riferire la circostanza al responsabile del servizio che adotterà le necessarie azioni a tutela dell’Amministrazione.

Il documento è consultabile qui.
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