Come si calcola il quinquennio di aggiornamento?
L’ accordo 7 luglio 2016, Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. (GU Serie Generale n.193 del 19-8-2016), ha apportato modifiche alla formazione del Servizio di Prevenzione e Protezione con innumerevoli novità positive e qualche incongruenza.
Qui si intende esaminare la questione della determinazione del quinquennio di aggiornamento sperando di portare un contributo che possa essere utile.
È scritto nel provvedimento citato che:
È preferibile che il monte ore complessivo di aggiornamento sia distribuito nell'arco temporale del quinquennio.
L'aggiornamento ha decorrenza quinquennale a partire dalla conclusione del Modulo B comune.
Per i soggetti esonerati, ai sensi dell'art. 32, comma 5, d.lgs. n. 81/2008 e punto 1, allegato A, del presente accordo, l'obbligo di aggiornamento quinquennale decorre:
• dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2008 e cioè dal 15 maggio 2008;
• dalla data di conseguimento della laurea, se avvenuta dopo il 15 maggio 2008.
In ogni caso per poter esercitare la propria funzione, gli RSPP e gli ASPP dovranno, in ogni istante, poter dimostrare che nel quinquennio antecedente hanno partecipato a corsi di formazione per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto.
Si ricorda che il D. Lgs. 81/08 dispone che per i CSP-CSE, che hanno conseguito l’attestato prima dell’entrata in vigore del decreto stesso, l’obbligo di aggiornamento decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.
Analogamente si ricorda che il D.M. 5 agosto 2011, recante "Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n.139". G.U. n.198 del 26 agosto 2011, dispone che, per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno, i professionisti devono effettuare corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno quaranta ore nell'arco di cinque anni dalla data di iscrizione nell'elenco o dalla data di entrata in vigore del decreto, 27 agosto 2011, per coloro già iscritti a tale data.
La problematica
Finora, leggendo sia il precedente provvedimento per la formazione del RSPP del 26 gennaio 2006, sia le circolari e gli interpelli successivamente pubblicati, sembrava acclarato che i quinquenni dovessero essere conteggiati nel modo seguente, ad esempio per ingegneri con data di laurea antecedente al 2008.
Riga | Data inizio quinquennio | Periodo primo quinquennio | Data fine quinquennio | |||||
A | 15/5/2008 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 14/5/2013 |
Riga | Data inizio quinquennio | Periodo secondo quinquennio | Data fine quinquennio | |||||
B | 15/5/2013 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14/5/2018 |
Riga | Data inizio quinquennio | Periodo terzo quinquennio | Data fine quinquennio | |||||
C | 15/5/2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 14/5/2023 |
Un ingegnere nel primo quinquennio non ha l’obbligo di aggiornamento in quanto non ci sono quinquenni antecedenti. Arrivato alla data del 15/5/2013 l’ingegnere non può però esercitare la funzione di RSPP se non fa subito 40 ore di aggiornamento perché risulta scoperto l’aggiornamento del primo quinquennio.
Conscio di ciò, l’ingegnere decide di fare le 40 ore in maniera continuativa , cinque giornate di 8 ore, e il 20 maggio 2013 è pronto nuovamente ad operare. Che si possano recuperare i crediti formativi del quinquennio precedente partecipando a corsi di aggiornamento lo conferma lo stesso provvedimento 7 luglio 2016 quando precisa che: il completamento dell'aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare ad eseguire la funzione esercitata.
Arrivato alla data del 15/5/2008 il nostro ingegnere si deve fermare nuovamente perché nel quinquennio precedente non ha fatto l’aggiornamento. Vero è che a maggio 2013 , dal 15 al 20, ha seguito un corso di 40 ore, ma tale corso gli era servito per sanare il debito formativo del quinquennio precedente e quindi è da ritenersi “bruciato” . Pertanto il nostro ingegnere è costretto di nuovo ad aggiornarsi facendo un corso di 40 ore non avendo il tempo di fare 8 ore all’anno.
Qualcuno dirà: ma è colpa sua in quanto se avesse iniziato ad aggiornarsi nel 2013 facendo otto ore all’anno non avrebbe avuto di questi problemi. Osservazione giusta ma non pertinente perchè non conoscendo l’ingegnere di cui parliamo non sappiamo quali siano i suoi problemi personali ed economici e dobbiamo solo considerare che secondo l‘accordo è preferibile che il monte ore complessivo di aggiornamento sia distribuito nell'arco temporale del quinquennio ma non è obbligatorio.
Facendo invece l’ipotesi che il nostro ingegnere non si fosse mai aggiornato e che avesse necessità di fare l’RSPP solo a giugno 2018 (riga C) egli dovrebbe prima fare 40 ore di aggiornamento relativo al quinquennio riga B, e considerare ormai “prescritto” l’aggiornamento del quinquennio riga A.
Il lettore a questo punto o si sarà annoiato perché la questione non gli interessa, o penserà che si stanno dicendo cose ovvie o si innervosirà perché penserà che lo scrivente non ha capito niente (ipotesi non del tutto peregrina). Ma, se si avrà un po' di comprensione e pazienza, può darsi che si apprezzerà questo prolisso discorso.
Infatti secondo una interpretazione autorevolissima appresa in questi giorni sembra che occorra prestare la massima attenzione alla locuzione “in ogni istante” inserita nel provvedimento 7 luglio 2016.
Con tale interpretazione lo specchietto fatto non avrebbe alcun senso in quanto il quinquennio decorrerebbe all’inverso dell’istante presente. Ad esempio se oggi fosse il 27/3/2017 ore 10,15 il quinquennio per il quale dimostrare di possedere 40 ore di aggiornamento sarebbe
Riga | Data inizio quinquennio | Periodo quinquennio | Data fine quinquennio | |||||
D | 27/3/2017 ore 10,15 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 28/3/2012 ore 10,15 |
Tra un mese esatto, e tralasciando l’orario, il quinquennio da considerare sarebbe
Riga | Data inizio quinquennio | Periodo quinquennio | Data fine quinquennio | |||||
E | 27/4/2017 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 28/4/2012 |
Avremmo cioè un quinquennio precedente che si muove “a strascico” e ci segue.
Quel nostro ingegnere di poc’anzi, avendo fatto il corso di aggiornamento dal 15 al 20 maggio del 2013 non avrebbe quindi alcun problema in quanto in questo quinquennio avrebbe comunque fatto l’aggiornamento che lo coprirebbe fino al 15 maggio 2018.
Infatti al 15 maggio 2018 il suo quinquennio sarebbe
Riga | Data inizio quinquennio | Periodo quinquennio | Data fine quinquennio | |||||
F | 15/5/2018 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 16/5/2013 |
Al 16 maggio 2018 non avrebbe più le 40 ore (ma solo 32) necessarie per il quinquennio calcolato a ritroso e dovrebbe recuperare subito otto ore.
Apparentemente sembra che non sia cambiata la situazione anche cambiando il modo di calcolare i quinquenni.
In realtà non è sempre così, lo è solo per il nostro primo ingegnere. Consideriamo un secondo ingegnere.
Primo metodo di calcolo: quinquenni consecutivi a partire dal 15/5/2008
Torniamo alla riga C e supponiamo che un secondo ingegnere al 1 maggio 2018 riceva la proposta di un incarico RSPP (lo stesso ragionamento comunque vale per i coordinatori nei cantieri)
Questo ingegnere fino a tale data non si era aggiornato perché non gli interessava il ruolo di RSPP e non lo aveva ancora svolto pur avendo la formazione mod. C necessaria, ma, poiché il 1 maggio 2018 ha una offerta che non può rifiutare, deve regolarizzare la sua posizione e si affretta a partecipare ad un corso di 40 ore.
Il 7 maggio 2018 è idoneo per svolgere il ruolo di RSPP in quanto con le 40 ore ha sanato il quinquennio della riga A. Però arrivato al 15 maggio 2018, cioè dopo 7 giorni, non è più idoneo perché è transitato nel quinquennio della riga C e non ha l’aggiornamento della riga B. Deve fare quindi subito un altro corso di 40 ore ed anche se ripete tal quale lo stesso corso che ha fatto tale aggiornamento è giuridicamente valido. In tal modo in un mese egli si aggiorna 80 ore e può non aggiornarsi più per i successivi cinque anni. Inoltre , nel mentre che l’ingegnere frequenta il corso di 40 ore, il suo committente senza neanche saperlo è rimasto privo del servizio di prevenzione e protezione giuridicamente idoneo per cinque giorni ed ha commesso, senza rendersene conto, una violazione che, a seconda del tipo di azienda, potrebbe comportare finanche l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.
Secondo metodo di calcolo: istante per istante ovvero l’attimo fuggente.
Il secondo metodo di calcolo non ha alcun senso nella riga A in quanto in questa la decorrenza è il 15/5/2008 e quindi fino al 15/5/2013 non ha senso parlare di un quinquennio calcolato istante per istante perché non esiste quinquennio precedente l’istante. Solo al 15/5/2013 l’aspirante facente funzione RSPP si deve chiedere, istante per istante, “ma io ho l’aggiornamento di 40 ore nel quinquennio precedente?” Ovviamente, non si badi al fatto che si sta parlando al passato (2013) perché per chi si laurea oggi il ragionamento può essere trasposto alla data odierna.
Poiché dunque l’aggiornamento non ce l’ha, l’ingegnere deve fare subito 40 ore. E questo aggiornamento coprirà non il quinquennio trascorso ma quello a venire in quanto, istante per istante, dal 15/5/2013 al 14 maggio 2018 egli potrà dire che nel quinquennio precedente ha 40 ore di formazione.
Ma se non ha nessun incarico è inutile che l’ingegnere faccia l’aggiornamento. Infatti con questo secondo metodo di calcolo, poiché il quinquennio decorre a ritroso dall’istante in cui l’ RSPP si chiede “sono aggiornato?” , l’RSPP questa domanda può porsela anche solo quando qualcuno gli offre un incarico, naturalmente dopo il primo quinquennio. In questo secondo modo di fare i calcoli il potenziale RSPP può arrivare anche a maggio 2023 senza aggiornamenti e se al 1 maggio 2023 qualcuno gli offre un incarico da RSPP , fa immediatamente 40 ore di corso (cinque giorni) e sta in regola fino al 6 maggio 2028, e sempre l’aggiornamento fatto non servirà a sanare il quinquennio precedente ma in pratica servirà per poter svolgere il ruolo per il quinquennio futuro e non si dovrà temere la tagliola della fine del quinquennio come nel primo metodo.
Risulta anche evidente che in questo secondo metodo di calcolo non è economicamente conveniente per il professionista aggiornarsi annualmente 8 ore , perché se non ha incarichi egli facendo otto ore all’anno perderà sistematicamente ogni anno otto ore di aggiornamento, quelle relative al primo anno del quinquennio calcolato istante per istante, e con esse la possibilità di fare l’RSPP, e se arriva un incarico dovrà immediatamente recuperare le otto ore perse. Non solo non si ha più il cuscinetto del quinquennio da poter utilizzare ma neanche un cuscinetto annuale.
Se un professionista vuole essere sempre pronto a fare l‘RSPP senza mettere in difficoltà il committente, con questo secondo metodo di calcolo si deve quindi aggiornare puntualmente ogni dodici mesi alla stessa ora per otto ore da quando si laurea o da quando riceve l’attestato B.
Se invece il professionista ritiene di trovare un committente disponibile ad attendere cinque giorni o se, violando l’etica e la legge, già mette in conto che accetterà l’incarico subito anche se sprovvisto dell’aggiornamento e sanerà nei successivi cinque giorni la situazione, non gli conviene economicamente, come già detto, aggiornarsi ma gli conviene attendere l’incarico e fare subito dopo le 40 ore che lo autorizzeranno a svolgere la funzione per l’intero successivo quinquennio.
Sintesi
Il secondo metodo di calcolo è più semplice e vantaggioso in quanto , semplificando, ogni volta che si fa un corso di aggiornamento di 40 ore si è in regola per i successivi cinque anni, senza essere costretti a calcoli sulle scadenze dei quinquenni. Ha però l’innegabile svantaggio formativo che spinge a concentrare l’aggiornamento in una unica soluzione favorendo quello immediatamente disponibile e cioè la formazione e-learning che consente di sanare il credito formativo di 40 ore in ogni istante, essendo disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.
Conclusione
A parte le incongruenze dei due metodi, è ovvio che il professionista RSPP o il CSE devono adeguarsi a quanto disposto dal provvedimento senza discuterne le incongruenze.
Ma il dubbio è come ci si faccia ad adeguarsi e a programmare il proprio aggiornamento in assenza di una interpretazione autentica di questo provvedimento e a tesi tra di loro contrastanti.
Si auspica quindi una circolare o una nota di chiarimento, per capire se il quinquennio va calcolato con il primo metodo di calcolo che potremmo definire “in avanti” o con il secondo metodo di calcolo che potremmo definire “all’indietro”.
Ma ci potrebbe essere una terza soluzione, la più razionale forse, che potrebbe essere inserita in un provvedimento di modifica e/o interpretazione autentica.
Il quinquennio potrebbe decorrere semplicemente dalla fine dell’aggiornamento delle 40 ore, trascorso il primo quinquennio di riferimento.
Questo terzo metodo, di una semplicità cristallina, è quello adottato per i “certificatori antincendio” come da comunicazione del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco DCPREV n. 15614 del 29/12/2015, assolutamente non presa in considerazione dagli estensori dell’accordo 7 luglio 2016 (da considerare però che il provvedimento 7 luglio 2016 era già stato sostanzialmente approntato prima del dicembre 2015).
Come mostra la figura ripresa dalla comunicazione citata, i quinquenni cesserebbero di essere consecutivi (primo metodo) o calcolati in maniera istantanea (secondo metodo) e soprattutto si trasformerebbe un obbligo giuridico formale in un vero strumento formativo. Infatti in occasioni importanti di aggiornamento , quali ad esempio un intervento di un illustre relatore nazionale oppure l’emanazione di una nuova norma tecnica di settore o la promulgazione di una nuovo DPR, ogni tecnico, anche se allo stato non esercitante la funzione di RSPP o CSP/CSE, sarebbe invogliato a presenziare senza doversi porre riflessioni meramente utilitaristiche perché saprebbe che quell’aggiornamento comunque sarebbe spendibile potendolo far valere alla prima occasione di lavoro.
Infatti il tecnico sarebbe egli stesso a decidere la decorrenza del quinquennio semplicemente accelerando o ritardando la chiusura dell’aggiornamento del quinquennio precedente calcolato in modo consecutivo, addirittura anche estendendo l’aggiornamento con altre occasioni di aggiornamento essendo consapevole che sarà lui stesso a dichiarare l’inizio del nuovo quinquennio scegliendo a sua discrezione l’ultima giornata formativa che chiude il quinquennio. Se ha fatto più di 40 ore, potrà dichiarare eventualmente anche solo le ultime 40 ore in modo da far decorrere il quinquennio nella maniera che riterrà più opportuna (senza dimenticare che 40 ore è un valore minimo che potrebbe e dovrebbe essere aumentato a discrezione dell’interessato).
Con il metodo proposto dalla nota citata, che appare in sostanza sintesi dei due metodi prima illustrati, l’interessato può aggiungere alle ore di aggiornamento fatte, magari parecchi anni prima, anche solo un’altra ora di aggiornamento per chiudere il quinquennio “virtuale” con data più aggiornata.
Sicuramente anche questo metodo può mostrare incongruenze (un aggiornamento quinquennale che potrebbe durare più lustri) ma sicuramente appare quello più razionale, snello, duttile e “formativo” e che concede maggiore fiducia e autonomia ai tecnici e ai professionisti.
Domenico Mannelli
Leggi anche: Cento domande e cento risposte sulla sicurezza sul lavoro (a cura di Domenico Mannelli)
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Rispondi Autore: MF - likes: 0 | 06/04/2017 (09:03:43) |
Non ho capito nulla... che bella la legge italiana |
Rispondi Autore: AS - likes: 0 | 06/04/2017 (09:28:33) |
Non ho capito nulla neanche io, anzi,mi è venuto un gran mal di testa. Potreste dirmi a questo punto,secondo voi, quante ore deve fare un ingegnere laureato nel 2008 che ha ricevuto il suo primo incarico nel 2017 e ha frequentato il modulo C nel 2015? |
Rispondi Autore: Franceco B. - likes: 0 | 06/04/2017 (09:55:28) |
E considerare nel calcolo il cos dell'angolo formato tra pollice e l'indice della mano sinistra moltiplicato per la radice del logaritmo dell'età no eh.... Non ho parole...ma qualche parolaccia riesco a trovarla. |
Rispondi Autore: Marco - likes: 0 | 06/04/2017 (09:57:45) |
Onestamente il punto 10 degli ASR 2016 mi sembra già chiaro a riguardo degli aggiornamenti di tutti gli Rspp, l'articolo infatti confonde un po' le idee. Forse in futuro sarebbe meglio affrontare un tema così importante con la maggior chiarezza possibile. Grazie! |
Rispondi Autore: Rocco Vitale - likes: 0 | 06/04/2017 (10:00:04) |
l'autore ha fatto uno sforzo nel cercare di chiarire una complicazione cervellotica che, alla fine, incasina sempre di più. E poi da notare che l'argomento riguarda solo il Coordinatore CSP/CSE. Se poi ci aggiungiamo l'RSPP, con le sue specializzazioni, e per il quale vale lo stesso sistema di calcolo ed in particolare "in ogni istante" hanno ragione coloro che non ci capiscono più nulla. Come sempre una cosa buona, come l'aggiornamento, scritta con i piedi. A ciò si aggiunga che il 50% degli aggiornamenti può essere fatto anche con la partecipazione a convegni. Ed allora ci si inizia a perdere con il risultato che questa norma non sia ne utile ne efficace. Preso tto che l'aggiornamento è una cosa seria ma il soggetto non capisce più cosa fare, quante ore, fare conti e calcoli vuol dire che abbiamo perso la bussola. Bastava scrivere che l'aggiornamento è obbligatorio ogni anno per 8 ore è la cosa era fatta. |
Rispondi Autore: Roberto Delfanti - likes: 0 | 06/04/2017 (10:03:51) |
Uso la via breve per me ogni quinquennio decorre dal 15/5/2008, quindi 15/5/2013, quindi 15/5/2018 e da li non ci scappo |
Rispondi Autore: Davide - likes: 0 | 06/04/2017 (17:25:27) |
Un cittadino qualsiasi anche con solo la terza media avrebbe capito che bastava scrivere quante ore/anno erano necessarie per gli aggiornamenti professionali e la cosa era risolta !!! Povera Italia in mano a politicanti ignoranti !!! |
Rispondi Autore: Lucal ai - likes: 0 | 06/04/2017 (18:26:16) |
Ho dovuto rileggerlo tre volte per capire qualche cosa.. E non ne sono sicuro. Cio che è certo è che con una norma cosí confusa vale tutto e il contrario di tutto. E in ogni caso un RSPP che non si aggiorna a cosa va in contro?? Sanzionoi zero. Anche se ci dovesse essere un infortunio un giudice valuterebbe la posizione DELL'RSPP sulla base del DVR e delle azioni intraprese. Non trovo nesso di causalitá tra mancato agguirnamento e responsabilità su un infortunio, sempre se la VDR e le azioni pratiche sono state svolte regolarmente e diligentemente.. |
Rispondi Autore: Riccardo borghetto - likes: 0 | 07/04/2017 (10:39:36) |
E gli organi di controllo come faranno? Si perde di vista la sostanza (la prevenzione) a scapito di adempimenti formali inutili. |
Rispondi Autore: Nicola Cavallini - likes: 0 | 08/04/2017 (13:03:04) |
A mio avviso a prescindere da quello che dice il provvedimento, un bravo RSPP o coordinatore, dovrebbe fare ogni anno almeno 2-3 giorni di formazione per approfondire i temi della sicurezza, rimanere aggiornato e confrontarsi con altri colleghi. Il nostro compito è diffondere la cultura della sicurezza nei cantieri e nelle aziende, sensibilizzare committenti e lavoratori e non calcolare il quinquennio più vantaggioso e meno impattante sul nostro lavoro. |
Rispondi Autore: Alessandro Cafiero - likes: 0 | 08/04/2017 (15:45:11) |
L'articolo, in effetti, crea più confusione che altro. L'accordo, a mio avviso, tende a inserire il concetto basilare dell'aggiornamento continuo anche per troncare questa brutta consuetudine della formazione all'ultimo minuto. Operativamente parlando la soluzione che prospetta Rocco vitale è la più intelligente e pragmatica. In questo modo il giorno dopo di una formale investitura si è consapevoli che inizia la fase di aggiornamento. Del resto le continue innovazioni legislative e le modalità per affrontare la prevenzione nella sicurezza sul lavoro non possono certo essere rimandate all'ultimo mese dell'ultimo anno. Chi non sa pianificare il proprio aggiornamento/miglioramento professionale penso sia altrettanto incapace a pianificare con efficacia la sicurezza in azienda. E non è questione di aver troppo lavoro e non avere tempo ....... |
Rispondi Autore: Nicola Cavallini - likes: 0 | 09/04/2017 (16:03:28) |
A mio avviso a prescindere da quello che dice il provvedimento, un bravo RSPP o coordinatore, dovrebbe fare ogni anno almeno 2-3 giorni di formazione per approfondire i temi della sicurezza, rimanere aggiornato e confrontarsi con altri colleghi. Il nostro compito è diffondere la cultura della sicurezza nei cantieri e nelle aziende, sensibilizzare committenti e lavoratori e non calcolare il quinquennio più vantaggioso e meno impattante sul nostro lavoro. |
Rispondi Autore: Claudio Stellato - likes: 0 | 10/04/2017 (08:45:57) |
Articolo molto interessante quanto confusionario. Del resto rispecchia il testo normativo. Io preferirei farmi spiegare il meccanismo da chi ha firmato il testo. Gente che non sa quello che fa e nemmeno se ne interessa. Come si diceva in precedenti commenti bastava imporre 8ore all'anno ed il problema era più che risolto. Quì nasce una nuova figura: il consulente per la formazione del formatore/consulente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Forse era questo l'intento? |
Rispondi Autore: Domenico Mannelli - likes: 0 | 11/04/2017 (07:39:21) |
Un plauso ai lettori che hanno resistito fino alla fine l'articolo. Sicuramente è un articolo che impegna in una lettura quasi a carattere enigmistico. Mi sento in dovere quindi di offrire a chi lo desidera una lettura semplificata nella speranza di dissipare un pò della confusione ingenerata. I metodi per calcolare il quinquennio di aggiornamento ex D. Lgs. 81/08 sono due in quanto ancora non si ha un provvedimento autorevole che chiarisca univocamente come fare . Uno, classico, irrigidisce il quinquennio in scadenze fisse che per molti ingegneri e architetti decorrono dal 15/05/2008. E' quindi una intera popolazione di professionisti ad avere lo stesso quinquennio e a dover curare di fare nel quinquennio 40 ore di aggiornamento o a recuperare subito alla fine del quinquennio se non vuole perdere l'operatività.Con questo metodo il ritardo nell'aggiornamento o la volontaria sospensione per anni dell'attività può portare ad effetti paradossali che ho cercato , forse invano , di chiarire e che possono far sì che alla fine dell'aggiornamento lo stesso non abbia già più valore nel mese successivo.. Il secondo metodo, che ho soprannominato l'attimo fuggente e che nasce dal provvedimento 7 luglio 2016, fa sì che ognuno abbia un proprio quinquennio continuamente mutevole, però facile da gestire se si fa l'aggiornamento in una unica soluzione di 40 ore. Infatti al termine di tale aggiornamento si sarà coperti per il successivo quinquennio calcolato a partire dal primo giorno dell'aggiornamento. Il metodo più razionale e che riterrei utile che fosse esteso agli RSPP e CSE/CSP è il terzo, l'unico certo e che è già in vigore ufficialmente per i certificatori antincendio. Il professionista fa un aggiornamento di 40 ore anche in lotti periodici di poche ore e dall'ultimo giorno dell'aggiornamento è coperto per i successivi cinque anni, Spero che questa versione estremamente semplificata possa essere utile a coloro che hanno cercato invano di capire l'articolo e che ringrazio per il loro interesse. |
Rispondi Autore: Franco Mioni - likes: 0 | 23/04/2018 (15:31:30) |
Buongiorno, avendo acquisito nel corso del quinquennio 2008/2013 72 ore formative , tolte le 40 del quinquennio, le altre 32 le posso usare per il quinquennio 2013/2018? Grazie |
Rispondi Autore: Domenico Mannelli - likes: 0 | 23/04/2018 (15:50:31) |
Purtroppo qualsiasi metodo si utilizzi per calcolare il quinquennio, l'unica cosa certa è che non è possibile aggiornarsi per il futuro. Cioè se io ho raggiunto le mie 40 ore, le ore in più non le posso conteggiare per il futuro altrimenti paradossalmente se faccio questo mese 400 ore di aggiornamento potrei non aggiornarmi più per tutta la vita! Comunque le proporrei di abbandonare il sistema dei quinquenni rigidi (2008-2013; 2013-2018; 2018.2023 ecc) e di utilizzare il metodo dell'istante indicato nel provvedimento 7 luglio 2016. Si guardi indietro e verifichi se negli ultimi cinque anni ha 40 ore di aggiornamento. Se non è così, le faccia e per i prossimi cinque anni è in regola. Saluti |
Rispondi Autore: Amerigo Bianchi - likes: 0 | 11/10/2018 (09:19:09) |
Ho trovato l'articolo di difficile lettura e in alcuni passi forviante in quanto indirizzato a commettere reati per i soggetti portatori di obblighi di legge. Nel merito ritengo che per rispondere alla domanda proposta dal titolo dell'articolo si debba "guardare" all'intero sistema venutosi a configurare e non a due o tre parole estratte dai testi. Nel ragionamento che sotto riporto i riferimenti sono gli accordi stato regione, gli interpelli con particolare riferimento a quello specifico del 2015 e i pareri di auterevoli istituzioni come la regione Toscana. Per comodità di lettera cerco di semplificare con una trattazione per punti. punto a) tre sono le casistiche di partenza: 1) titolo esonerante e abilitante all'esercizio della funzione acquisito prima del prima del 15/5/2008 il quinquennio di aggiornamento decorre da tale data; 2) titolo esonerante acquisito dopo il 15/5/2008 il quinquennio di aggiornamento decorre dalla data della laurea; 3) per tutti gli altri, il quinquennio di aggiornamento decorre dalla data di conclusione del modulo B punto b) se sono state rispettate le varie scadenze su base 5 non ci sono problemi in ciascuna delle casistiche di partenza di cui al punto a); se invece per motivi vari (personali, di salute, gravidanza, etc), la scadenza del quinquennio è stata "sforata", il soggetto nel periodo sabbatico non può/poteva svolgere la funzione fino a quando non regolarizza/ha regolarizzato i sui crediti formativi (40 ore). In queste situazioni il DL è passibile di sanzione penale per mancanza del SPP ammesso che non vi abbia posto rimedio con un altro RSPP e/o ASPP. C'è da dire che il RSPP in caso di lesioni da infortunio o MP, come più volte sottolineato dalla giurisprudenza, risulta perseguibile penalmente per la sua negligenza e imperizia che nel caso di mancanza di titolo abilitante per il mancato aggiornamento, potrebbe costituire una seria aggravante. Inoltre, il DL al quale è stata contestata una violazione penale, sul soggetto "non in regola" potrebbe agire mediante un azione di rivalsa in sede civile. punto c) "in ogni istante". Nei confronti del soggetto RSPP e/o ASPP, il DL al momento dell'incarico e/o su eventuale richiesta periodica, dovrà fornire evidenza della propria regolarizzazione nello svolgimento della funzione. Analoghe evidenze dovranno essere fornite agli organi di vigilanza all'atto dell'ispezione/controllo. E' ovvio che il primo riferimento sono gli attestati del quinquennio precedente. Come si determina questo periodo a ritroso? per far ciò c'è necessità di conoscere il punto di partenza (vedi precedente punto a)). Di conseguenza, se il percorso è stato lineare su base 5, non ci sono grosse valutazioni da fare. Semmai si può ipotizzare un'eventuale non validità degli eventi di aggiornamento eseguiti, qualora gli stessi abbiano avuto dei contenuti di carattere generale o la ripetizione di concetti già trattati nei percorsi base. Qualora invece il soggetto RSPP o ASPP si trovi nell'ipotesi di cui al precedente punto b), oltre alla valutazione di merito sui contenuti degli eventi di aggiornamento, c'è da considerare che il quinquennio di riferimento non potrebbe coincidere alla "base 5". In questi casi per definire il "quinquennio" precedente per produrre le evidenze (attestati) sulla regolarità dei crediti formativi, si deve partire sempre dalla data di partenza (vedi punto a)) e conteggiare gli effettivi aggiornamenti acquisiti anche "sforando" i cinque anni. In tali circostanze si deve tener presente che il successivo periodo di aggiornamento (del quale si può anche non fornire evidenze degli eventi seguiti) decorre da quando il soggetto a ri-acquisito il titolo abilitante. Per dirla con un esempio: soggetto esonerato con laurea antecedente il 18/5/2008, primo quinquennio al 18/5/2013 e ultimo corso di aggiornamento eseguito per completare le 40 ore del secondo quinquennio, effettuato il 1 ottobre 2018. Siamo difronte ad un soggetto che. - deve fornire gli attestati formativi validi nel "quinquennio" che è iniziato il 18/5/2013 e terminato il 1 ottobre 2018 - non poteva svolgere la funzione di RSPP o ASPP dal 19/5/2013 al 30 settembre 2013 - il suo quinquennio di aggiornamento successivo decorre dal 1 ottobre 2018 e potrà svolgere la funzione fino al 1 ottobre 2023. |
Rispondi Autore: giorgio dani - likes: 0 | 11/12/2018 (23:47:33) |
allora semplice semplice: fatto corso rspp (a,b,c)anno 2008, ergo coperto fino al 2013, giusto? ok, nel quinquennio successivo cioe' 2013\2018 non ho fatto aggiornamento, perche' non ho fatto attivita'. Per mettermi in regola 2018\2023, faccio semplicemente le mie 40 ore di aggiornamento corso b? grazie |
Rispondi Autore: laura bressi - likes: 0 | 30/04/2019 (18:25:08) |
secondo me è scritto benissimo... ed è pure divertente da leggere... che dire? per fortuna non siamo tutti uguali! :-) |
Rispondi Autore: TF - likes: 0 | 27/02/2020 (20:30:32) |
Se il primo quinquennio parte dalla data di conseguimento del modulo B (o dalla data di laurea per es. L/SNT4), il modulo C per RSPP non può essere conteggiato per il raggiungimento delle 40 ore? Non sarebbe più semplice che partisse da lì il quinquennio? Grazie. |
Rispondi Autore: PatryS - likes: 0 | 15/03/2020 (23:51:33) |
Ho trovato l'articolo chiaro e molto utile! Ancora più utile il sunto! Lo salvo sul PC, grazie mille! |
Rispondi Autore: Giovanni Bersani - likes: 0 | 22/11/2021 (12:09:04) |
Anche io trovo l'articolo molto chiaro. E' la questione in sé che è assai complicata e che richiede una spiegazione ampia, con una conseguente lettura lunga e paziente (che non tutti hanno) da parte di noi lettori... :) |
Rispondi Autore: Franco Piermartini - likes: 0 | 26/03/2022 (08:46:13) |
Articolo molto interessante e, per me molo chiaro. Sulla base di una lettura combinato disposto per il quale questo principio "dovrebbe" essere applicato a tutta la formazione per tutti i "ruoli" Sicurezza, ho predisposto un file EXCEL automatico che effettua il monitoraggio formativa fino a 1000 dipendenti per 35 ruoli Sicurezza e Norme ISO 9001,14001, 45001, 37001,50001, SA 8000, adattabile ad altre esigenze e con tre moduli da personalizzare. Saluti. A disposizione |