ATTIVITA’ A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE: QUALE FORMAZIONE?
Sono state pubblicate nel sito dei Vigili del Fuoco alcune lettere circolari emanate dal Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile del Ministero dell'Interno, Area Rischi Industriali in merito alle attività a rischio di incidente rilevante.
In particolare segnaliamo laLettera Circolare del 10 marzo 2006 “Formazione e addestramento dei lavoratori in attività a rischio di incidente rilevante” che riassume i principali obblighi rispetto alla formazione degli addetti antincendio aziendali in questo tipo di attività.
“Per quanto riguarda il servizio di prevenzione e di estinzione incendi, la legge 13 marzo 1961, n.469 (artt. 2 e 12) attribuisce:
- al Ministero dell’Interno, su proposta del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, la determinazione degli stabilimenti industriali, depositi e simili tenuti ad istituire un proprio servizio di prevenzione e di estinzione incendi, specificando la dotazione minima di personale e di materiale per detto servizio, nonché le relative caratteristiche tecniche;
- al Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco l’esercizio della vigilanza e del controllo su detti servizi al fine di assicurarne l’efficienza ed il normale funzionamento, nonché la cura della preparazione tecnica delle squadre antincendi.
Le successive norme in materia di sicurezza sul lavoro disciplinano il servizio antincendio (cfr. D.Lgs. 626/94, art.12, e D.M. 10 marzo 1998, art.6). Tali norme ed, in particolare, i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza stabiliti con il D.M. 10 marzo 1998, conferiscono al “datore di lavoro” le responsabilità in materia di designazione dei lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi e lotta antincendi, per i quali è previsto un corso di formazione ed il conseguimento dell’attestato di idoneità tecnica di cui all’art.3 della L.609/96”.
Inoltre, continua la circolare, “per il settore delle attività a rischio di incidente rilevante, spettano al “fabbricante” (ora “gestore” ai sensi del D.Lgs.334/99) l’individuazione e la messa in atto delle modalità di informazione, addestramento ed equipaggiamento dei lavoratori, di cui al D.M. 16 marzo 1998 (cfr.L.C. Prot. DCPST/A4/RS/800 del 22 febbraio 2006). A tal fine, ed in relazione agli specifici ruoli dei lavoratori in situ, ivi compreso il personale preposto agli interventi di emergenza, il gestore deve selezionare programmi di formazione adeguati, svolti da istruttori qualificati, e deve verificare il raggiungimento degli obiettivi (cfr.art.4 del D.M. 16 marzo 1998). Il gestore, tra l’altro, deve assicurare che ciascun lavoratore, per quanto di pertinenza, sia adeguatamente formato e addestrato su: a) contenuti delle analisi e valutazioni di sicurezza;
b) contenuti generali del piano di emergenza interno, anche per il coordinamento con gli eventuali interventi richiesti al lavoratore stesso a seguito dell’attivazione del piano di emergenza esterna;
c) uso delle attrezzature di sicurezza e dei dispositivi di protezione individuale e collettiva”.
Le circolari:
Lettera Circolare del 10 marzo 2006: Formazione e addestramento dei lavoratori in attività a rischio di incidente rilevante.
Lettera Circolare del 1 marzo 2006: Attività a rischio di incidente rilevante. Composizione, compiti e funzionamento del Comitato Tecnico Regionale di cui all’art.20 del D.P.R.577/82 e all’art.19 del D.Lgs.334/99.
Lettera Circolare del 22 febbraio 2006: Obblighi generali dei gestori delle attività a rischio di incidente rilevante soggette al decreto legislativo 334/99. Procedure di prevenzione incendi.
Lettera Circolare del 15 febbraio 2006: Notifica ex art.6 del D.Lgs.334/99, così come modificato dall’art.3 del D.Lgs.238/05.
Lettera Circolare del 23 gennaio 2006: Attività a rischio di incidente rilevante. Art.23 del D.Lgs. 238/2005.
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