Accordo RSPP 7 luglio: i nuovi contenuti giuridici dei Moduli A e C
Di fronte al nuovo testo normativo, è interesse del formatore, così come di chi progetta, eroga e “riceve” la formazione, verificare come cambino - rispetto al passato, cioè rispetto all’Accordo Stato-Regioni 26 gennaio 2006 - i contenuti dei Moduli A, B e C.
Per quanto riguarda l’impostazione generale dei singoli Moduli, è agevole riscontrare come il cambiamento più strutturale riguardi il Modulo B, per quanto una attenta analisi evidenzi anche significative modifiche per quanto riguarda i contenuti del nuovo Modulo C.
In questo contributo ci limitiamo ad esaminare come cambia per i nuovi RSPP e ASPP la formazione sui temi giuridici e quindi in particolare quali siano le principali modifiche che abbiano avuto ad oggetto i contenuti giuridico-normativi - e in parte organizzativi per gli aspetti interconnessi - dei moduli A e C (senza ovviamente pretese di esaustività).
La gerarchia delle fonti
La prima modifica rilevante che salta subito all’occhio allorché si iniziano a scorrere i contenuti iniziali del “nuovo” Modulo A è la totale scomparsa del punto dedicato alla “gerarchia delle fonti giuridiche”, che nell’Accordo del 2006 “apriva” - quale primo punto citato all’interno della sezione dedicata al Sistema legislativo - l’elenco dei vari provvedimenti legislativi da esaminare (le Direttive Europee, la Costituzione, il Codice Civile e Penale, lo Statuto dei Lavoratori etc.), in quanto concettualmente propedeutico ad essi.
Nel nuovo Accordo, questa eliminazione risulta ancora più appariscente se si considera che nella sezione - corrispondente a quella dell’Accordo del 2006 - dedicata al “Sistema legislativo: esame delle normative di riferimento”, la cancellazione della gerarchia delle fonti è l’unica modifica realmente sostanziale che è stata apportata perché per il resto è stata operata fondamentalmente una riproposizione dei contenuti del 2006, pur con qualche piccola variazione terminologica o riformulazione senza grosso impatto.
Ora, sull’utilità della conoscenza della gerarchia delle fonti, cioé di quella “piramide” all’interno della quale si posizionano in un ordine gerarchico di prevalenza la Costituzione, le Leggi, i Codici, i D.Lgs., i DL, i D.M., i D.P.C.M., i D.P.R., gli Accordi e le Intese Stato-Regioni etc… e sull’importanza che essa ha per gli operatori anche ai fini della comprensione e applicazione del meccanismo di prevalenza e abrogazione implicita delle norme tra loro (ricordiamo che uno dei criteri di coordinamento delle norme tra loro è quello cronologico-gerarchico), oltre che sui meccanismi di funzionamento e sulle implicazioni pratiche di tale criterio gerarchico, ci si è già ampiamente espressi (“ La gerarchia delle fonti nel quadro delle norme di salute e sicurezza sul lavoro”, pubblicato su Puntosicuro il 19 giugno 2014)
Il punto della questione è che tale utilità – nel conoscere il criterio suddetto - è di natura eminentemente “pratica”, in quanto trattasi - o meglio trattavasi - di un vero e proprio strumento di lavoro, seppure di natura giuridica.
Uno strumento “spendibile” concretamente nella pratica quotidiana allorché ci si trova a dover gerarchizzare, coordinare, riordinare a fini applicativi fonti legislative e regolamentari (oltre a una miriade di prassi amministrative) di rango diverso con cui ogni giorno ci si trova a dover fare i conti quando ci si occupa di salute e sicurezza sul lavoro. E tutto ciò vale, peraltro, anche per un altro criterio di coordinamento delle norme, che a mio parere andrebbe sempre illustrato in questi percorsi formativi, ovvero il criterio di specialità, rappresentabile non più con una piramide ma con dei cerchi concentrici, fondamentale quando si opera nel settore prevenzionistico che abbonda di norme speciali sanzionate poste in rapporto di specialità rispetto a norme generali; si veda su questo: “Il principio di specialità nel quadro delle norme di salute e sicurezza sul lavoro”, pubblicato su Puntosicuro il 12 settembre 2014).
Nel vecchio Modulo A era apprezzabile dunque il fatto che tale “strumento di lavoro” fosse fornito ex lege, subito all’inizio del percorso formativo, a professionisti - quali gli RSPP e gli ASPP - su cui incombeva nel corso della loro attività (e ancora oggi incombe) l’onere di dover maneggiare decreti di ogni tipo, circolari, delibere, Accordi e Intese Stato-Regioni, Regolamenti comunitari, leggi nazionali, leggi regionali, contratti collettivi, interpelli, norme tecniche, buone prassi etc., in un contesto peraltro di ipertrofia legislativa quale quello in cui ci si muove in questa fase storica.
E peraltro di “strumenti” parla anche l’Accordo 7 luglio 2016, secondo il quale il Modulo A “deve consentire ai responsabili e agli addetti dei servizi di prevenzione e protezione di essere in grado di conoscere la normativa generale e specifica in tema di salute e sicurezza e gli strumenti per garantire un adeguato approfondimento e aggiornamento in funzione della continua evoluzione della stessa”.
In ogni caso, il nuovo Accordo precisa opportunamente che “la durata e i contenuti dei corsi richiamati nel presente Accordo sono da considerarsi come minimi e che, quindi, i soggetti formatori, qualora lo ritengano opportuno, potranno implementarne durata e contenuti” (Allegato A Accordo 7 luglio 2016).
Alcune altre modifiche legate al Sistema legislativo nel Modulo A
Per quanto riguarda le altre principali modifiche alla sezione relativa al sistema legislativo, sul piano del “quadro giuridico europeo”, ove prima nel 2006 comparivano solo le “Direttive Europee” ora la dizione è più completa in quanto cita tutte le varie fonti comunitarie: “direttive, regolamenti, raccomandazioni, pareri”.
Per quanto riguarda il rischio incendio e la gestione emergenze, poi, con il nuovo Accordo del 2016, vi è una valorizzazione del “d.m. 10 marzo 1998 e il quadro legislativo antincendio” che devono essere già illustrati nella parte introduttiva del modulo A dedicata al Sistema legislativo, oltre che poi, più compiutamente e tecnicamente, nell’unità didattica A4.
Rispetto al passato, poi, compaiono ora nella sezione legislativa anche “i profili di responsabilità amministrativa”, quindi anche quella di impresa: si tenga conto infatti che quando è entrato in vigore l’Accordo del 2006 non era ancora stata estesa ai reati di salute e sicurezza sul lavoro la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (il che è avvenuto nel 2007).
I “soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs.n.81/2008” nel Modulo A
Tra i “soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs.n.81/2008” cui si fa riferimento nella corrispondente sezione del modulo A, vengono ora citati (oltre ai soggetti già citati in precedenza) anche l’RLS di sito e le “imprese familiari” (art. 21 D.Lgs.81/08). Ciò è in linea con la premessa dell’Accordo Stato-Regioni secondo cui “è stata ravvisata la necessità di procedere ad una revisione di tale Accordo [del 2006, n.d.r.] in quanto non più coerente con il quadro normativo delineato dal D.Lgs.n.81/2008 […]”.
Tale logica di adeguamento al nuovo quadro normativo del 2008 non è stata invece pienamente applicata con riferimento alla delega di funzioni e alla figura del delegato: così come la delega non compariva espressamente tra i contenuti del Modulo A dell’Accordo del 2006, analogamente non viene citata ora col nuovo Accordo del 2016 quale contenuto del Modulo A stesso, nonostante il D.Lgs.81/08, successivo all’Accordo del 2006, abbia dedicato una disposizione specifica a tale istituto giuridico (art. 16) ed ogni RSPP e ASPP sappia bene quanto sia importante conoscere i requisiti di validità di una delega e comprendere a fondo le modalità corrette per rapportarsi anche alla figura del delegato, oltre che a quella del datore di lavoro e del dirigente iure proprio (senza delega).
Tuttavia la delega - quale strumento organizzativo - è comunque oggetto di specifica trattazione all’interno del nuovo Modulo C (che però non è rivolto agli ASPP ma solo agli RSPP): nell’unità didattica C2, dedicata ad Organizzazione e sistemi di gestione, dove prima si faceva riferimento alla “valutazione del rischio come conoscenza del sistema di organizzazione aziendale come base per l’individuazione e l’analisi dei rischi”, ora si fa riferimento alla “valutazione del rischio come conoscenza del sistema di organizzazione aziendale come base per l’individuazione e l’analisi dei rischi con particolare riferimento ad obblighi, responsabilità e deleghe funzionali ed organizzative”.
Sistemi di gestione integrati e responsabilità amministrativa delle persone giuridiche
All’interno del nuovo Modulo C, l’unità didattica C2 (Organizzazione e sistemi di gestione) presenta alcune novità molto interessanti rispetto al passato, in particolare sul tema dei sistemi di gestione integrati, dei modelli organizzativi e del D.Lgs.231/01.
Tra i contenuti di tale unità didattica, avente come obiettivo formativo quello di “conoscere i principali elementi di organizzazione aziendale”, vi sono alcuni punti che non erano previsti nel corrispondente Modulo disegnato dall’Accordo del 2006 e che riportiamo di seguito:
“Organizzazione e gestione integrata:
- sinergie tra i sistemi di gestione qualità (ISO 9001), ambiente (ISO 14001), sicurezza (OHSAS 18001);
- procedure semplificate MOG (d.m. 13/02/2014);
- programma, pianificazione e organizzazione della manutenzione ordinaria e straordinaria.”
A tali contenuti si aggiunge anche, sempre nell’unità didattica C2, un’altra importante novità, ovvero l’inserimento del tema, ora previsto dal nuovo Accordo, della “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (d.lgs.n.231/2001): ambito di operatività e effetti giuridici (art.9 legge n. 123/2007)” [l’Accordo richiama qui l’articolo 9 della Legge 123/2007 che è sì la norma che a suo tempo ha esteso la responsabilità amministrativa ai reati di salute e sicurezza, ma che è una disposizione che è stata abrogata implicitamente l’anno successivo dall’articolo 300 del D.Lgs.81/08, che è la norma attualmente in vigore, recante “Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231”, che ha sostituito la precedente versione dell’art. 25-septies del D.Lgs.231/01].
Anna Guardavilla
Dottore in Giurisprudenza specializzata nelle tematiche normative e giurisprudenziali relative alla salute e sicurezza sul lavoro
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Rispondi Autore: Franco Rossi - likes: 0 | 30/08/2016 (17:03:42) |
Ciao, Anna! A proposito di gerarchia delle fonti, come può l'Accordo al punto 9.1 modificare l'all. XIV del D. L.vo 81/08? E poi, già abbiamo una miriade di leggi, regolamenti, ecc.; perché aggiungere le ISO, OHSAS, ecc.? Ancora: cos'è il "Team building"? Ne avrei ancora; dai comunque un'occhiata all'all. IV, punto 4 terzo periodo: "La verifica dell'apprendimento (?) sviluppata secondo quanto previsto al punto 7 (che NON c'è)". |
Rispondi Autore: Anna Guardavilla - likes: 0 | 30/08/2016 (18:46:54) |
Caro Franco, il punto 7 a cui rinvia l'allegato IV e che naturalmente (in mancanza di ulteriori indicazioni) tu hai cercato all'interno dello stesso allegato IV, in realtà c'è, ma tornando indietro nel testo: al termine del punto 6.3 (Modulo C) c'è il punto 7 ("Valutazione degli apprendimenti"). Immagino che l'allegato rinvii a quello. Per il resto, più in generale, su una lettura di dettaglio che certamente - conoscendoti - hai fatto anche tu, che posso dire? Il silenzio ha l'oro in bocca. Un abbraccio Anna |
Rispondi Autore: Franco Rossi - likes: 0 | 31/08/2016 (14:03:29) |
Il punto 7 l'avevo trovato anch'io. Ma non è possibile che mi scrivano che il 50 per cento di 40 fa 20 e poi non mi mettano dove diavolo è il punto 7! |