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Accordo attrezzature: i chiarimenti del Ministero

Accordo attrezzature: i chiarimenti del Ministero
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Informazione, formazione, addestramento

12/06/2013

Con la circolare n. 21 del 10 giugno 2013 il Ministero del lavoro fornisce alcuni chiarimenti circa le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori: formazione, requisiti dei docenti etc.

Accordo attrezzature: i chiarimenti del Ministero

Con la circolare n. 21 del 10 giugno 2013 il Ministero del lavoro fornisce alcuni chiarimenti circa le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori: formazione, requisiti dei docenti etc.

Con circolare n. 21 del 10 giugno 2013 vengono forniti chiarimenti, tenuto conto della  circolare n.12/2013 di questo Ministero, in merito all’applicazione dell’Accordo del 22 febbraio 2012 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’art.73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche ed integrazioni.
 
La circolare è articolata in 12 punti:
 
“1. CORSO DI AGGIORNAMENTO DI CUI AL PUNTO 6 DELL'ACCORDO 22 FEBBRAIO 2012
Fermo restando quanto riportato al punto 3 della Circolare n. 12/2013 di questo Ministero, si
conferma che il corso di aggiornamento può essere svolto da un solo docente.
 
2. RICONOSCIMENTO DI CREDITI FORMATIVI PER IL MODULO GIURIDICO NORMATIVO (PUNTO 4.2. DELL'ACCORDO 22 FEBBRAIO 2012)
Con riferimento all'Accordo 22 febbraio 2012, Allegato A, punto 4.2., si conferma che il modulo
giuridico-normativa deve essere effettuato una sola volta per ognuno dei seguenti gruppi di allegati:
a) Allegato III
b) Allegati IV, V, VI e VII
c) Allegati VIII e IX
d) Allegato X.
 
3. DURATA DELLA VALIDITÀ DELL'ABILITAZIONE ED AGGIORNAMENTO (PUNTO 6. DELL'ACCORDO 22 FEBBRAIO 2012)
Con riferimento all'Accordo 22 febbraio 2012, Allegato A, punto 6., si chiarisce che con la dicitura "L'abilitazione deve essere rinnovata entro 5 anni dalla data di rilascio dell'attestato di
abilitazione" deve intendersi che l'efficacia della stessa abilitazione ha una durata quinquennale il cui mantenimento è garantito dall'effettuazione dei corsi di aggiornamento di cui al punto 6.2. del medesimo Accordo con periodicità almeno quinquennale.

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4. ATTREZZATURE DI LAVORO PER LE QUALI È RICHIESTA UNA SPECIFICA ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI
Le attrezzature di lavoro per le quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 73, comma 5,
del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., sono esclusivamente quelle elencate alla lettera A), punto 1,
dell' Allegato A, dell'Accordo in argomento, e rispondenti alle definizioni ivi riportate. Tale elenco deve pertanto intendersi esaustivo e non esemplificativo e quindi non suscettibile di ampliamento per via analogica o interpretativa. Sono ad esempio esclusi dalle disposizioni dell'Accordo di che trattasi: i " ponti mobili sviluppabili ad azionamento manuale", le "piattaforme sottoponte sprovviste di comandi in piattaforma", i "trattori industriali di solo traino rimorchi o altro utilizzati ad esempio in area aeroportuale, area ferroviaria, stabilimenti, magazzini", i "carrelli industriali semoventi sprovvisti di sedile", ecc..
 
5. RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA – DECORRENZA VALIDITÀ
In relazione al punto 9.2 dell'Accordo in oggetto, si evidenzia che la formazione pregressa di cui ai punti 9.1.b) e 9.1.c) del medesimo Accordo, ha validità a decorrere rispettivamente dalla data di aggiornamento e dalla data di superamento della verifica finale di apprendimento.
Per quanto riguarda la formazione pregressa di cui al punto 9.1.a), essa è riconosciuta senza
bisogno di ulteriori condizioni e deve ritenersi, allo scopo di dare coerente attuazione alla previsione stessa, che la validità di 5 anni decorra dall'entrata in vigore dell'Accordo in argomento.
 
6. RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA – DOCUMENTAZIONE
Al fine del riconoscimento dei corsi effettuati precedentemente all'entrata in vigore dell'Accordo in argomento, si precisa che, in analogia con quanto previsto per gli Accordi Stato-Regioni relativi alla formazione dei lavoratori del 21 dicembre 2011 ed in particolare all'Accordo del 25.07.12, la documentazione indicata nel punto 9.3 dell'Accordo del 22.02.12 ha natura esemplificativa e non tassativa.
 
7. ALLEGATI III E SEGUENTI, PUNTO 1.0
Si conferma che il punto 1.0 degli allegati III e seguenti dell'Accordo in argomento va inteso nel senso che il1avoratore deve avere l'abilitazione per almeno una delle attrezzature di cui ai suddetti allegati, anche se con caratteristiche costruttive/funzionali diverse da quelle espressamente previste dallo specifico allegato.
 
8. REQUISITI DEI DOCENTI
Con riferimento all'Accordo 22 febbraio 2012, Allegato A, punto 2.1., laddove si individuano i
requisiti di esperienza documentata dei docenti "sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, "con riferimento ai diversi argomenti del citato Accordo, deve intendersi che i suddetti due requisiti devono essere contemporaneamente presenti per ogni docente dei moduli giuridico e tecnico (e non in senso alternativo). Per quanto riguarda il personale docente dei moduli pratici è invece richiesta almeno l'"esperienza professionale pratica, documentata nelle tecniche dell'utilizzazione delle attrezzature di che trattasi". Resta inteso che il docente può essere unico se soddisfa tutti i requisiti riferiti sia ai moduli giuridico e tecnico che al modulo pratico.
 
9. ALLEGATO V: REQUISITI MINIMI DEI CORSI DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI GRU A TORRE
Con riferimento all'Accordo 22 febbraio 2012, punto 3.3 dell'Allegato V concernente il "Modulo
pratico ai fini dell'abilitazione alla conduzione sia di gru a rotazione in basso che di gru a rotazione in alto" e al punto 4.2 riguardante la relativa "Valutazione", si legge testualmente che è necessario eseguire "almeno 3delle prove di cui ai punti 3.3.3,3.3.4 e 3.3.5 per le gru a torre sia a rotazione in basso sia a rotazione in alto ", avendo inteso l'Accordo semplificare la previsione da almeno 2 prove per tipo di attrezzatura, di cui ai punti 3.1 "Gru a rotazione in basso" e 3.2 "Gru a rotazione in alto ", ad almeno 3 prove in totale per l'insieme delle attrezzature di cui al punto 3.3. Analoghe considerazioni restano valide per le attrezzature di cui agli allegati nn. III, VI e IX dell'Accordo di che trattasi.
 
10. OPERATORI ADDETTI AI CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO
Qualora ai carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo di cui all'allegato VI dell'Accordo
22.02.12, siano abbinati accessori, tali che l'attrezzatura di lavoro risultante risponda ad una delle definizioni comprese tra i punti di cui alle lettere da a) ad h) dell'Allegato A del medesimo
Accordo, è necessaria l'acquisizione del corrispondente titolo abilitativo.
 
11. LAVORATORI DEL SETTORE AGRICOLO
Con riferimento al punto 9.4 dell'Accordo del 22.02.12, per "lavoratori del settore agricolo", si
intendono tutti i lavoratori che effettuano attività ricomprese tra quelle elencate all'articolo 2135 c.c. (come modificato dal D.Lgs. 18.05.2001, n. 228).
 
12. ARTICOLO 72, COMMA 2 DEL D.LGS. N. 81/2008 E S.M.!. – DICHIARAZIONE
Relativamente alla dichiarazione di cui all'articolo 72, comma 2 del D.Lgs. n. 8112008 e s.m.i., la stessa deve essere redatta dal datore di lavoro, deve contenere l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati dell'uso dell'attrezzatura, deve dichiarare che gli stessi sono stati formati conformemente alle disposizioni del titolo 111 del D.Lgs. n. 8112008 e s.m.i. e, ove si tratti di attrezzature di cui all' Accordo del 22.02.12, che siano in possesso della specifica abilitazione.
 
 
 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Circolare n. 21 del 10 giugno 2013 - Accordo 22 febbraio 2012 "Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73,comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, Il. 81 e successive modifiche e integrazioni” - Chiarimenti.
 
 
 
RPS
 

Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
 

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Rispondi Autore: Piero Montaldo immagine like - likes: 0
17/06/2013 (07:34:28)
Come sempre le circolari chiarificatrici spesso aggiungono dubbi.
In particolare non è chiara la formazione per le macchine non in elenco (ad esempio lama apripista, rullo compressore, mietitrebbia, ecc. ecc.)continua ad essere fatta come prima dell'accordo (libera nei contenuti,tempi e formatori) o non deve proprio essere fatta, oppure?
Per le piattaforme di lavoro elevabili, un corso qualunque dei due indicati vale per entrambi? e se sì a cose serve il corso cumulativo? Oppure l'interpretazione è diversa?
L'autocertificazione dei lavoratori agricoli, vale solo per le attrezzature agricole, come sarebbe logico, o vale per tutte le attrezzature?
Al punto 12 in caso di locazione di attrezzature non riportate nell'elenco dell'accordo, la documentazione relativa alla formazione non va richiesta ne presentata?
Rispondi Autore: Marcello Mirante immagine like - likes: 0
10/07/2013 (13:59:28)
Sono un lavoratore autonomo agricolo (coltivatore diretto) devo fare il corso per la sicurezza mezzi agricoli?

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