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Accordi formazione: e-learning per RSPP, coordinatori e lavoratori

Accordi formazione: e-learning per RSPP, coordinatori e lavoratori

La bozza della revisione degli Accordi RSPP/ASPP prevede maggiori possibilità di formazione in modalità e-learning: le novità per il modulo A degli RSPP, per la formazione specifica dei lavoratori con rischio basso e per i coordinatori della sicurezza.

 
 
Brescia, 14 Apr – Su PuntoSicuro abbiamo affrontato più volte il tema della formazione in modalità e-learning, un modello formativo interattivo attuato su una piattaforma informatica online che consente a chi viene formato di interagire con un tutor e con gli altri discenti.
Un modello formativo che ha avuto in questi anni non solo una continua valorizzazione normativa, ma anche il riconoscimento della sua utilità da parte di vari enti, a partire dallo stesso INAIL, come presentato recentemente con il “ Progetto Sofia: Flessibilità ed efficacia delle piattaforme informatiche dedicate alla formazione a distanza” e in precedenza con la diffusione del factsheet “ Andragogia in e-learning per la formazione alla sicurezza dei lavoratori”.
 
Torniamo oggi a parlare di e-learning in relazione al contenuto della bozza del testo di revisione degli Accordi sulla formazione degli RSPP e ASPP del 26 gennaio 2006, testo che non solo riscrive il vecchio Accordo RSPP ASPP del 2006, ma apporta alcune modifiche anche agli altri Accordi Stato/Regioni in materia di formazione.
Una bozza, che come abbiamo visto in un ieri, deve ancora affrontare diversi passi istituzionali e potrà essere ulteriormente modificata prima di essere definitivamente approvata in sede di in Conferenza Stato–Regioni. Un testo che tuttavia è indicativo dell’indirizzo che sta prendendo la normativa sulla formazione alla sicurezza nel nostro paese e in particolare del della formazione in e-learning. Una formazione ulteriormente ampliata all’interno di un modello formativo qualitativamente valido e rigoroso.
 
Con il nuovo testo verrebbero infatti rivisitati gli accordi del 21 dicembre 2011 (ex artt. 34 e 37 d.lgs. n. 81/2008) relativamente alla formazione in modalità e-learning, con un allegato (l’allegato II) che viene a sostituire l’allegato I (nella bozza di testo è erroneamente chiamato “allegato II”) degli accordi del 2011.
 

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Veniamo al dettaglio dell’ampliamento dell’ utilizzo dell'e-learning, rispetto a quanto già contenuto nei precedenti accordi, partendo dalla formazione e aggiornamento di RSPP e ASPP.
 
Secondo la bozza di testo, per l’intero modulo A – il corso base di 28 ore, escluse le verifiche di apprendimento – è “consentito l’utilizzo della modalità e-learning secondo i criteri previsti nell’Allegato II del presente accordo”.
E l’obbligo dell’aggiornamento per RSPP e ASPP (ASPP: 20 ore nel quinquennio; RSPP: 40 ore nel quinquennio) “si inquadra a pieno titolo nella dimensione della life long learning cioè della formazione continua nell’arco della vita lavorativa” ed è “consentito, per tutto il monte ore, in modalità e-learning secondo i criteri previsti nell’Allegato II”.
 
Altre modifiche rilevanti in materia di e-learning riguardano ad esempio la possibilità di utilizzare questo modello formativo per:
- formazione specifica dei lavoratori nelle aziende a rischio basso (vedi punto 12.5 E-learning per la formazione specifica ex accordo art. 37): ricordando che la “formazione specifica per lavoratori deve essere riferita, in ogni caso, all’effettiva mansione svolta dal lavoratore e deve essere pertanto erogata rispetto agli aspetti specifici scaturiti dalla valutazione dei rischi”;
- formazione dei coordinatori alla sicurezza (con riferimento all’allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008) riguardo al modulo giuridico e all’aggiornamento.
 
Riprendiamo, a titolo esemplificativo, alcuni punti della bozza relativa alle disposizioni integrative e correttive alla disciplina della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro:
 
12. DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE ALLA DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
 
(...)
 
12.3 Modalità di svolgimento dei corsi di cui all’allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008
I corsi di cui all’allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008, solo per il Modulo Giuridico (28 ore) e i corsi di aggiornamento possono svolgersi in modalità e-learning, nel rispetto delle disposizioni di cui all’Allegato II.
 
12.4 Mutuo riconoscimento dei progetti sperimentali in e-learning per la formazione specifica ex accordo art. 37, paragrafo 3
Il mutuo riconoscimento tra Regioni consiste nell’accettazione di ulteriori “progetti sperimentali in e-learning”, purché espressamente previsti nelle delibere regionali (criteri, tempi, modalità) e documentati attraverso la presenza nei documenti/attestati dell’avvenuta formazione dei seguenti riferimenti: - estremi dell’atto amministrativo nella quale si enunciano i criteri per l’accettazione dei progetti formativi sperimentali; - protocollo regionale di accettazione del progetto formativo in e-learning specifico.
 
12.5 E-learning per la formazione specifica ex accordo art. 37
Nelle aziende inserite nel rischio basso, così come riportato nella tabella di cui all’allegato I dell’accordo del 21 dicembre 2011, è consentito il ricorso alla modalità e-learning, nel rispetto delle disposizioni di cui all’Allegato II, per l’erogazione della formazione specifica dei lavoratori di cui all’accordo sancito sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21 dicembre 2011 relativo alla individuazione dei contenuti della formazione dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti.
Tale indicazione vale anche per la formazione specifica dei lavoratori che, a prescindere dal settore di appartenenza, non svolgono mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, così come indicato al primo periodo del paragrafo 4 “Condizioni particolari” dell’accordo del 21 dicembre 2011.
A tal fine si precisa che la formazione specifica per lavoratori deve essere riferita, in ogni caso, all’effettiva mansione svolta dal lavoratore e deve essere pertanto erogata rispetto agli aspetti specifici scaturiti dalla valutazione dei rischi.
 
Concludiamo l’analisi delle possibili modifiche e della qualificazione della formazione in e-learning, presenti nella bozza del testo di revisione degli accordi ASPP/RSPP, riportando integralmente il nuovo Allegato II che potrebbe sostituire l’allegato I degli Accordi ex artt. 34 e 37 d.lgs. n. 81/2008.
Allegato che indica precisi requisiti qualitativi, ad esempio riguardo all’uso di piattaforme e agli standard SCORM che consentono di tracciare i contenuti della formazione.
 
Nell’allegato vengono infine delineate varie figure, vari profili di competenze per la gestione didattica e tecnica della formazione in e-learning: responsabile/coordinatore scientifico del corso; mentor/tutor di contenuto; tutor di processo; sviluppatore della piattaforma. E vengono date informazioni sulla documentazione che il soggetto erogatore della formazione dovrà redigere e sulle attestazioni di frequenza e superamento delle verifiche finali che devono essere consegnate o trasmesse ai discenti.
 
Allegato II
REQUISITI E SPECIFICHE PER LO SVOLGIMENTO DELLA FORMAZIONE SU SALUTE E SICUREZZA IN MODALITA’ E-LEARNING
 
A. REQUISITI E SPECIFICHE DI CARATTERE ORGANIZZATIVO
Il soggetto formatore del corso dovrà:
- essere soggetto previsto al punto 2.2;
- essere dotato di ambienti (sede) e struttura organizzativa idonei alla gestione dei processi formativi in modalità e-learning, della piattaforma tecnologica e del monitoraggio continuo del processo (LMS – Learning Management System);
- garantire la disponibilità dei profili di competenze per la gestione didattica e tecnica della formazione e-learning quali: responsabile/coordinatore scientifico del corso, mentor/tutor di contenuto, tutor di processo, personale tecnico per la gestione e manutenzione della piattaforma (sviluppatore della piattaforma);
- garantire la disponibilità di un’interfaccia di comunicazione con l’utente in modo da assicurare in modo continuo assistenza, interazione, usabilità e accessibilità (help tecnico e didattico).
 
B. REQUISITI E SPECIFICHE DI CARATTERE TECNICO
Il soggetto formatore dovrà garantire la disponibilità di un sistema di gestione della formazione e-learning (LMS) in grado di monitorare e di certificare:
- lo svolgimento ed il completamento delle attività didattiche di ciascun utente;
- la partecipazione attiva del discente;
- la tracciabilità di ogni attività svolta durante il collegamento al sistema e la durata;
- la tracciabilità dell’utilizzo anche delle singole unità didattiche strutturate in Learning Objects (LO);
- la regolarità e la progressività di utilizzo del sistema da parte dell’utente;
- le modalità e il superamento delle valutazioni di apprendimento intermedie e finale realizzabili anche in modalità e-learning.
 
Ogni corso o modulo dovrà essere realizzato in conformità allo standard internazionale SCORM (Shareable Content Object Reference Model) (“Modello di riferimento per gli oggetti di contenuto condivisibile”) o eventuale sistema equivalente, al fine di garantire il tracciamento della fruizione degli oggetti didattici (Learning Objects) nella piattaforma LMS utilizzata.
 Il soggetto formatore dovrà garantire, mediante idonee soluzioni tecniche, la profilazione d’utente nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali e della privacy.
 
C. PROFILI DI COMPETENZE PER LA GESTIONE DIDATTICA E TECNICA
 Responsabile/coordinatore scientifico del corso: profilo professionale che cura l’articolazione del corso e la strutturazione dei contenuti garantendo la coerenza e l’efficacia didattica del percorso formativo.
 Esperto con esperienza almeno triennale in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro in possesso dei requisiti richiesti per formatori/docenti dal decreto interministeriale del 6 marzo 2013 “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.
 Mentor/tutor di contenuto: figura professionale di esperto dei contenuti
- in possesso dei requisiti previsti per i formatori/docenti dal decreto interministeriale del 6 marzo 2013 “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”
- che assicura e presidia il supporto scientifico di assistenza ai discenti per l’apprendimento dei contenuti, fornendo chiarimenti ed approfondimenti ed integrazioni in un arco di tempo adeguato alla efficacia didattica e alle modalità di erogazione scelte nel progetto formativo.
 Tutor di processo: figura professionale che assicura il supporto ai partecipanti mediante la gestione delle attività relative alla piattaforma, alle dinamiche di interazione e di interfaccia con i discenti facilitando l’accesso ai diversi ambienti didattici e ai contenuti, la dinamica di apprendimento, monitorando e valutando l’efficacia delle soluzioni adottate per la fruizione dei contenuti.
Sviluppatore della piattaforma: profilo professionale che ha il compito di sviluppare il progetto formativo nell’ambito della piattaforma utilizzata, organizzando gli elementi tecnici e metodologici garantendo le attività di gestione tecnica della piattaforma (LMS).
 
D. DOCUMENTAZIONE
Per ogni corso di formazione in modalità e-learning, il soggetto erogatore dovrà redigere un documento progettuale in cui vengono riportati almeno i seguenti elementi:
1) il programma completo del corso, nella sua articolazione didattica (moduli didattici, unità didattiche, Learning Objects) e cronopedagogica;
2) le modalità di erogazione (asincrona, sincrona, mista, on line, off line) e gli strumenti utilizzati (forum, chat, classi virtuali, posta elettronica, webinar, videolezioni, etc);
3) i nomi del responsabile/coordinatore scientifico del corso, del mentor/tutor di contenuto, del tutor di processo, dello sviluppatore della piattaforma;
4) i nomi dei relatori/docenti che hanno contribuito alla redazione dei contenuti di ciascuna unità didattica, ciascuno in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale del 6 marzo 2013 “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”;
5) scheda tecnica che descrive la caratteristica della piattaforma utilizzata, le risorse/specifiche tecniche di utente necessarie per la fruibilità del corso, le modalità di trasferimento dei contenuti, i criteri di accessibilità e usabilità;
6) le modalità di iscrizione e di profilazione e le credenziali di accesso degli utenti, garantendo gli aspetti relativi al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente;
7) le eventuale competenze e titoli di ingresso degli utenti al percorso formativo;
8) le modalità di tracciamento delle attività dell’intero percorso formativo;
9) il tempo di disponibilità minima e massima di fruizione del percorso formativo e i tempi di fruizione dei contenuti (unità didattiche);
10) le modalità di verifica dell’apprendimento sia intermedie che finale.
 
La scheda progettuale, riportante i dati di cui sopra, dovrà essere resa disponibile al discente che, all’atto dell’iscrizione, dovrà dichiarare la presa visione e accettazione.
 
Le attestazioni di frequenza e superamento delle verifiche finali (a completamento della fruizione del corso) devono essere consegnate o trasmesse, in originale, personalmente ai discenti e non possono essere scaricati per via telematica. L’organismo di erogazione dovrà tenere traccia delle registrazioni delle avvenute consegne degli attestati.
 
Il soggetto erogatore, infine, su eventuale richiesta degli organi di vigilanza competenti, dovrà rendere disponibili le credenziali di accesso al corso.
 
 
 
Per ulteriori approfondimenti segnaliamo:
- l’ intervista a Donato Lombardi, coordinatore, assieme ad una collega, del Gruppo di Lavoro del Coordinamento tecnico delle Regioni che lavora alla revisione dell’Accordo del 26 gennaio 2006.
 
 
NB: Ricordiamo che quanto indicato nell’articolo fa riferimento ad una versione non definitiva e soggetta a future modifiche della revisione degli accordi RSPP ASPP.
 
 
 
 
 
 RTM
 



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Rispondi Autore: jesus rspp - likes: 0
14/04/2015 (12:36:58)
solo in Italia si può scrivere:

Le attestazioni di frequenza e superamento delle verifiche finali (a completamento della fruizione del corso) devono essere consegnate o trasmesse, in originale, personalmente ai discenti e non possono essere scaricati per via telematica.

Fai un corso in modalità telematica, dove tutte le registrazioni delle attività che hai fatto sono telematiche ma l'ente che lo ha erogato dovrebbe darti attestazione che lo hai fatto in via NON telematica. Si suppone quindi attraverso una telefonata... a no è telematica... un fax... a no è telematica... via posta... a no è telematica anche quella adesso.... via email..no telmaticissima... via PEC... ma no, via PEC solo contratti e fatture... figuriamoci gli attestati... piccione viaggiatore? no lo ammazzano... facciamo che gli consegnerà a casa sua, se lo trova, il docente un bell'attestato su cartoncino modigliani grammi 180 filigranato con stampa in oro in rilievo. Perfetto!
Rispondi Autore: tadini carlo - likes: 0
14/04/2015 (14:52:14)
finalmente per i coordinatori alla sicurezza nei cantieri edili che hanno deciso di aggiornarsi con MODALITA’ E-LEARNING , possono usare tale metodo con piena certezza, visto il fatto che , ad esempio , i Geometri gia' usano tale piattaforma on line, ma alcuni organi di controllo dicevano che era modalita' non valida. Un giusto chiarimento che porta anche alla evoluzione tecnologica. Buon lavoro. Tadini Carlo
Rispondi Autore: rocco Falotico - likes: 0
14/04/2015 (15:31:16)
Invece per il discorso di non dover ripetere le parti ridondanti della formazione? Nessuna notizia dall'assemblea stato regioni?

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