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Regione Toscana: i confini della formazione e-learning

Regione Toscana: i confini della formazione e-learning
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Informazione, formazione, addestramento

20/01/2015

Come comportarsi laddove la normativa non preveda espressamente la formazione e-learning? In questi casi si può ritenere valida la formazione in e-learning sulla parte teorica? Le risposte e i chiarimenti della Regione Toscana.

Regione Toscana: i confini della formazione e-learning

Come comportarsi laddove la normativa non preveda espressamente la formazione e-learning? In questi casi si può ritenere valida la formazione in e-learning sulla parte teorica? Le risposte e i chiarimenti della Regione Toscana.

Firenze, 20 Gen – Abbiamo più volte segnalato in questi anni il clima di valorizzazione dei percorsi e-learning per la formazione alla sicurezza dei lavoratori. Una valorizzazione espressa sia a livello normativo con quanto riportato sugli Accordi Stato-Regioni del dicembre 2011, sia dalle diverse  pubblicazioni e ricerche che ne hanno sottolineato i vantaggi e l’efficacia.
In questo clima di apprezzamento della  formazione e-learning - laddove rispondente ai criteri qualitativi richiesti dalla normativa – ci si è posti più volte il quesito relativo ai suoi reali confini e limiti. Solo laddove prevista dalla legge? Ad esempio con riferimento a quanto previsto dagli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011? O anche laddove non espressamente prevista o vietata?
Ricordiamo a questo proposito un utile  contributo alla materia dell’avvocato Rolando Dubini. Dubini aveva sottolineato qualche mese fa che “i divieti sono espliciti, in quanto formulati dalla legge, o se manca la legge che vieta, il comportamento è automaticamente lecito e non esiste il divieto. Ciò che non è vietato dalla legge è dunque lecito e sempre consentito”.

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Per rispondere in merito ai limiti della formazione e-learning, ci soffermiamo oggi su un documento della Regione Toscana protocollato il 13 ottobre 2014, a cura della Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della Regione Toscana (Settore Prevenzione e sicurezza in ambienti di vita e di lavoro, alimenti e veterinaria), che ha per oggetto la “Risposta al quesito ‘Informazioni su validità corsi on line sulla sicurezza sui luoghi di lavoro’”.
 
Il documento, inviato ad esempio ai Direttori dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende USL toscane, riporta il quesito posto alla Regione: l’interpellante si domanda “come la regione Toscana si è indirizzata relativamente alla validità dei corsi effettuati online (FAD) nel settore della sicurezza sui luoghi di lavoro. Un attestato ottenuto tramite corso online ha validità ai fini legali sia che si tratti di datore di lavoro/RSPP, RLS o lavoratori? E relativamente agli addetti alle emergenze (antincendio e primo soccorso)”?
E per quanto riguarda gli aggiornamenti da effettuare con cadenza annuale o quinquennale, “sono accettati anche se effettuati mediante formazione a distanza”?
 
Dopo aver segnalato che l’argomento del quesito è stato trattato nella riunione del 23 settembre 2014 dell'Articolazione tecnica PISLL (Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro), viene riportato il parere espresso nella riunione.
 
Si segnala innanzitutto che per i corsi di formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro la Regione Toscana “ha l'onere di recepire con propri atti la disciplina nazionale laddove si preveda un recepimento (vedi, ad es., Accordi ex art.34 e 37 D. Lgs. 81/2008 ) e disciplina con proprie regole soltanto ciò che è attribuito dalla norma alle Regioni (es. approvazione di progetti sperimentali per la formazione specifica in e-learning dei lavoratori e dei preposti). Pertanto, per sapere se un corso può essere effettuato in e-learning, è necessario prima di tutto far riferimento a quanto indicato nella specifica disciplina che lo regola”.
 
Ecco perché nella risposta della Regione si riporta l'elenco dei processi formativi previsti per i vari soggetti in materia di sicurezza, elenco comprendente anche il riferimento normativo e l'indicazione della possibile “applicazione della formazione con modalità e-learning:
- Formazione LAVORATORI - Accordo Stato Regioni n° 221 del 21/12/2011: modalità e-learning prevista per la formazione generale e l'aggiornamento (soltanto nell'ambito di progetti sperimentali approvati dalle Regioni può essere prevista anche la formazione specifica in modalità e-learning);
 - Formazione PREPOSTI - Accordo Stato Regioni n° 221 del 21/12/2011- modalità e-learning espressamente prevista solo con riferimento ad alcuni contenuti: punti da 1 a 5 del punto 5 dell'Accordo e per l'aggiornamento (soltanto nell'ambito di progetti sperimentali approvati dalle Regioni può essere prevista la formazione specifica dei preposti in modalità e-learning);
- Formazione DIRIGENTI - Accordo Stato Regioni n° 221 del 21/12/2011- modalità e-learning prevista per tutto il processo di formazione e addestramento;
- Formazione ABILITAZIONE USO ATTREZZATURE - Accordo Stato Regioni n° 53 del 22/2/2012- modalità e-learning prevista per i moduli giuridico e tecnico;
- Formazione DATORE DI LAVORO - RSPP - Accordo Stato Regioni n° 223 del 21/12/2011: modalità e- learning prevista per i moduli 1 e 2 e per l'aggiornamento;
- Formazione RLS – art. 37 commi 10 e 11 (D.Lgs. 81/2008, ndr): modalità e-learning non prevista;
- Formazione ANTINCENDIO E PRONTO SOCCORSO - DM 10/3/1998 e DM 15/7/2003 n.388 - modalità e-learning non prevista;
- Formazione RSPP e ASPP - Accordo Stato Regione n° 2047 del 26/1/2006: modalità e-learning non prevista, ad eccezione dell'aggiornamento che può essere effettuato anche in FAD (formazione a distanza)”.
 
Il documento aggiunge che, a parte gli Accordi del 2006 che fanno riferimento genericamente alla possibilità di utilizzo della FAD per l'aggiornamento, “la disciplina più recente fa riferimento all'e-learning, laddove prevista, e ne richiede specifiche modalità attuative tra cui l'interattività. Fruire di materiale on-line non corrisponde automaticamente ad una formazione in e-learning. Infatti l' Accordo Stato- Regioni n°221 del 21/12/2011, in attuazione degli artt. 34 e 37 D.Lgs. 81/2008 prescrive che la formazione in e-learning risponda a determinati requisiti, indicati nell'Allegato 1 del medesimo Accordo”.
 
Ricordiamo che la differenza tra i due sistemi – formazione e-learning e formazione a distanza (FAD) - è indicata nella maggiore (e-learning) o minore (FAD) rilevanza che viene data all’interlocutore, al suo coinvolgimento attivo, alla sua interazione e scambio dinamico, alla costante presenza dell’apparato formativo costituito dai vari soggetti operanti nel settore (insegnanti, docenti, tutor, ...). La formazione e-learning risponde ad una dimensione formativa più articolata, tecnologicamente più avanzata, e più prossima ai concetti di formazione e apprendimento.
 
A questo punto il documento della Regione Toscana entra nel vivo del tema che abbiamo posto a inizio articolo.
 
Si ricorda che “poiché su ciò che non è previsto espressamente dalle norme, si ‘scontrano’ le due interpretazioni giuridiche dell'ammissibilità o meno, in questo caso dell'e-learning, ed in attesa che a livello nazionale si diano indicazioni al riguardo, si ritiene che la parte pratica dei vari corsi sia difficile che possa essere effettuata in e-learning, mentre la parte teorica può prestarsi ad essere trattata anche in e-learning.
Segnaliamo a questo proposito che questa valutazione può valere ad esempio per la parte teorica relativa alla formazione RLS (art. 37 commi 10 e 11 del TU) o per la parte teorica della formazione antincendio e pronto soccorso (con riferimento ai DM 10/3/1998 e DM 15/7/2003 n.388) in cui la modalità e-learning non è prevista espressamente.
 
A questo proposito – conclude idoneamente il documento - è di “fondamentale importanza cogliere il principio indicato nell'art. 37 del D.Lvo. 81/2008, secondo il quale i processi formativi, si potrebbe aggiungere, indipendentemente dalle metodologie utilizzate, devono portare ad un miglioramento delle competenze, ovvero ad un risultato”.
Insomma, potremmo aggiungere noi, devono essere efficaci e portare ad un miglioramento reale nella prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
 
 
Regione Toscana, “ Risposta al quesito ‘Informazioni su validità corsi on line sulla sicurezza sui luoghi di lavoro’”, 13 ottobre 2014, protocollo 0054399, a cura della Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della Regione Toscana, Settore Prevenzione e sicurezza in ambienti di vita e di lavoro, alimenti e veterinaria (formato PDF, 264 kB).
 
 
Tiziano Menduto
 
 
 
Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
 

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Rispondi Autore: Aldo Di Giandomenico immagine like - likes: 0
20/01/2015 (09:23:22)
complimenti alla Dottoressa Balocchini per la risposta data, si vede che in questa Regione la cosa pubblica funziona,in alcune Regioni nemmeno si degnano di darti una risposta .

Rispondi Autore: KO Tecnico immagine like - likes: 0
02/03/2015 (22:24:12)
A questo proposito – conclude idoneamente il documento - è di “fondamentale importanza cogliere il principio indicato nell'art. 37 del D.Lvo. 81/2008, secondo il quale i processi formativi, si potrebbe aggiungere, indipendentemente dalle metodologie utilizzate, devono portare ad un miglioramento delle competenze, ovvero ad un risultato”.

Nobile e ovvio l'obiettivo, ma la frase è scritta in un pessimo italiano. Non si comprende se l'oggetto è l'art 37 o il documento della regione Toscana. L'art 37 non dice "indipendentemente dalle metodologie utilizzate ecc.."
Il sottolinearlo mi lascia perplesso. Se così è dovrebbe essere rivisto l'Accordo della CSR (non intendo sulla formazione di base).
cordiali saluti

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