REACH: registrazione e classificazione delle sostanze
Helsinki, 5 Ott – Il Regolamento 1907/2006 (REACH) è un regolamento adottato dall’Unione Europea per migliorare la protezione della salute dell'uomo e dell'ambiente dai rischi delle sostanze chimiche, stimolando nello stesso tempo – come indicato sul sito dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche ( ECHA) - la competitività dell'industria chimica europea. E in relazione al regolamento REACH nelle scorse settimane abbiamo ricordato la prossima scadenza del 31 maggio 2018 relativa al termine di registrazione per le aziende che fabbricano o importano sostanze in bassi volumi, tra 1-100 tonnellate all'anno.
Una scadenza che è ricordata anche nella “Guida pratica per manager di PMI e coordinatori REACH. Come adempiere alle prescrizioni in materia di informazione per le fasce di tonnellaggio 1-10 e 10-100 tonnellate all’anno”, un documento, prodotto dall’ECHA, che descrive le “prescrizioni in materia di informazione, ossia le informazioni che devono essere incluse nel fascicolo di registrazione”.
La guida, come ricordato anche in precedenti articoli del nostro giornale, sottolinea che è necessario raccogliere cinque tipi principali di informazioni per il fascicolo di registrazione:
1. Informazioni per l'identificazione della sostanza
2. Proprietà fisiche e chimiche
3. Proprietà pericolose per l'ambiente
4. End point sulla salute umana
5. Usi previsti e condizioni d’uso della sostanza.
Tuttavia come previsto dal regolamento REACH, le “prescrizioni in materia di informazione e le analisi di tutte le proprietà possono condurre il dichiarante, durante la fase preparatoria del fascicolo di registrazione, a riesaminare la classificazione e l’etichettatura per la sostanza e a trarre le relative conclusioni”.
Ed infatti la guida dedica un capitolo specifico alla classificazione ed etichettatura.
Nel documento si indica che la classificazione ed etichettatura (C&L) è la “strategia usata per presentare agli utilizzatori delle sostanze e dei prodotti chimici le potenziali proprietà delle sostanze in questione”.
Insomma la C&L è il “risultato delle analisi di tutte le proprietà potenzialmente pericolose delle sostanze, relative alla salute umana, all'ambiente e alle proprietà fisico-chimiche”. E, come sappiamo, attraverso i tantissimi articoli dedicati da PuntoSicuro al Regolamento CLP, le prescrizioni generali per la C&L sono descritte nel Regolamento (CE) n. 1272/2008”.
Si segnala che per alcune sostanze, “gli esperti dell’Unione europea hanno già concordato un sistema di ‘classificazione ed etichettatura armonizzate’ per una serie di pericoli”. E ‘l’armonizzazione della classificazione e dell’etichettatura’ deve essere “sempre applicata nel fascicolo di registrazione e riportata nelle schede di dati di sicurezza delle sostanze. La classificazione e l’etichettatura armonizzate sono descritte nell'allegato VI al regolamento CLP. Inoltre sarà necessario valutare se vi possono essere ulteriori pericoli che richiedono una classificazione supplementare a sé stante (autoclassificazione)”.
Perché la fase di C&L è così importante per la sicurezza delle sostanze?
La guida sottolinea che è necessario classificare ed etichettare le sostanze per “garantire una comunicazione chiara delle proprietà rilevanti delle sostanze e dei prodotti verso coloro che vi entrano in contatto. Questo consente agli utilizzatori di scegliere i metodi di manipolazione corretti e sicuri e di tenere sotto controllo le sostanze e i prodotti”.
E non bisogna dimenticare, in materia di rischio chimico, che la classificazione di una sostanza può influenzare anche l’ambito della valutazione della sicurezza chimica. Inoltre i risultati della C&L influiscono anche sulle prescrizioni contenute in altri atti legislativi relativi alle sostanze chimiche.
Ricordiamo che la valutazione della sicurezza chimica (chemical safety assessment, CSA) è un “approccio graduale volto a valutare i pericoli di una sostanza e la relativa esposizione, per stabilire se e in che modo la sostanza può essere utilizzata in modo sicuro”.
Nella guida è riportato un grafico relativo alle relazioni fra le proprietà delle sostanze e la C&L, nonché le potenziali conseguenze della C&L nell’ambito di applicazione del regolamento REACH o di altri atti legislativi:
In relazione alle prescrizioni descritte nella guida, quando è necessario occuparsi della classificazione?
Si indica che il dichiarante “dovrebbe già aver classificato tutte le sostanze immesse sul mercato (con alcune eccezioni, come indicato nel regolamento CLP). Anche se il REACH non prevede obblighi di registrazione per la sostanza, il potenziale dichiarante è tenuto a valutarne nuovamente le proprietà, sulla base di eventuali nuovi dati disponibili e, di conseguenza, potrebbe dover riclassificare la sostanza in questione”.
In ogni caso se esistono una classificazione e un’etichettatura armonizzate per un dato pericolo, “i dichiaranti sono tenuti a riportarla e non devono ricorrere all’autoclassificazione. Se non esiste una classificazione armonizzata e il dichiarante ritiene che la sostanza richieda una classificazione supplementare o più restrittiva”, è necessario “aggiornare l'autoclassificazione nel fascicolo di registrazione. Se esiste una classificazione armonizzata e il dichiarante ritiene che questa classificazione non sia corretta, può rivolgersi all'autorità competente dello Stato membro e trasmettere una proposta di riclassificazione della sostanza sulla base della proprietà in questione. Spetta agli Stati membri decidere se presentare o meno all'ECHA una proposta formale per la riclassificazione”.
E la classificazione della sostanza è determinata “in base alla valutazione delle sue proprietà”, valutazione che può essere effettuata seguendo le indicazioni contenute nei vari capitoli della guida che vi invitiamo a leggere integralmente. Ricordiamo che i criteri di classificazione sono riportati nel regolamento CLP.
Concludiamo ricordando che il documento riporta anche indicazioni sulle competenze necessarie (competenze amministrative “se sono disponibili risultati chiari per una data proprietà”, competenze scientifiche avanzate se la classificazione “deve basarsi su diversi elementi informativi o se i risultati delle prove non sono facilmente interpretabili”), sulle scadenze/tempistiche e su alcuni ulteriori approfondimenti.
Ad esempio si ricorda che è possibile “trovare la classificazione e l’etichettatura armonizzate (se presenti), così come le classificazioni precedenti compiute da altri soggetti per la sostanza, nella Banca dati dell’inventario C&L”, una banca dati che contiene informazioni fornite da fabbricanti e importatori sulla classificazione e l'etichettatura delle sostanze notificate e registrate nonché l'elenco delle classificazioni armonizzate. Una banca dati che viene riorganizzata regolarmente con l'inserimento di nuove notifiche e l'aggiornamento di quelle già presenti.
RTM
Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:
ECHA, “ Guida pratica per manager di PMI e coordinatori REACH. Come adempiere alle prescrizioni in materia di informazione per le fasce di tonnellaggio 1-10 e 10-100 tonnellate all’anno”, versione 1.0, ottobre 2016 (formato PDF, 2.35 MB).
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