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REACH: gli obblighi in fase di acquisto per gli utilizzatori a valle

REACH: gli obblighi in fase di acquisto per gli utilizzatori a valle

Gli obblighi per i cosiddetti “utilizzatori a valle”. Verifica della pre-registrazione/registrazione, degli allegati del REACH relativi a sostanze soggette a autorizzazione/restrizione. Focus sulla verifica degli usi consentiti per le sostanze acquistate.

Monza, 16 Set – Il regolamento europeo REACH ( Regolamento 1907/2006) non coinvolge le sole aziende del settore chimico: è infatti sufficiente che un’impresa per le proprie attività faccia uso anche di un solo prodotto chimico (ad esempio olio lubrificante, detergente …) perché si parli di “utilizzatore a valle” con specifici obblighi mutuati dal regolamento.
L’Utilizzatore a valle, secondo il regolamento REACH, è una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità diversa dal fabbricante o dall’importatore che utilizza una sostanza chimica, in quanto tale o in quanto elemento di una miscela, nell’esercizio delle proprie attività industriali o professionali.
 
Per conoscere le tipologie e gli obblighi degli utilizzatori a valle, ci soffermiamo su un documento elaborato in occasione del Piano Mirato di Prevenzione, dell’ Azienda sanitaria locale della provincia di Monza e Brianza, dal titolo " Utilizzo in sicurezza dei prodotti chimici secondo i regolamenti REACH e CLP".

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Nel documento “Regolamenti REACH e CLP - Istruzioni operative per gli Utilizzatori a valle” - elaborato dall’Asl di Monza e Brianza in collaborazione con Confindustria Monza, APA Confartigianato, UOOLM dell’Azienda ospedaliera di Vimercate, Cisl Monza e Inail Monza – sono ad esempio descritte le varie tipologie di utilizzatori a valle, in cui un’impresa può identificarsi nell’ambito delle proprie attività industriali o artigianali (formulatore, produttore di articoli, utilizzatore industriale o professionale, riempitore, ...).
Ad ogni tipologia di utilizzatore - un’impresa può svolgere anche più ruoli – possono corrispondere diversi obblighi con riferimento alle tre diverse fasi: di acquisto delle sostanze/miscele (obblighi descritti al paragrafo 3.1 del documento); di utilizzo delle sostanze/miscele (obblighi descritti al paragrafo 3.2); di vendita delle sostanze in miscele e articoli (obblighi descritti ai paragrafi 3.3 per formulatori e riempitori e al paragrafo 3.4 per produttori di articoli).
 
Ci soffermiamo brevemente sugli obblighi in fase di acquisto delle sostanze.
 
Infatti l’impresa che utilizza composti chimici, “deve verificare che tutte le sostanze acquistate (tal quali o in miscela):
a) siano pre-registrate o registrate dal produttore/importatore. Gli utilizzatori a valle non sono autorizzati ad immettere sul mercato sostanze non registrate (art.5 del REACH);
b) non siano comprese nell’elenco riportato in allegato 14 del REACH (sostanze soggette ad autorizzazione). Nel caso siano comprese in tale elenco, l’utilizzo è consentito solo previo rilascio di specifica autorizzazione da parte dell’ECHA al produttore, importatore o utilizzatore a valle (art. 56 del REACH);
c) se comprese nell’elenco riportato in allegato 17 del REACH (sostanze soggette a restrizioni), rispettino le restrizioni d’uso riportate in tale allegato (art. 67 del REACH);
d) siano utilizzate solo per usi consentiti dalla scheda dati di sicurezza (art. 37 del REACH)”.
 
Si segnala poi che le sostanze comprese nella “lista delle sostanze candidate” (“candidate list” consultabile sul sito dell’ECHA) “potrebbero essere incluse in futuro nell’allegato 14; inoltre tali sostanze, se incluse in un articolo prodotto ed immesso sul mercato possono essere soggette a particolari obblighi di notifica all’ECHA o di comunicazione al cliente (art. 7 e 33 del REACH)”.
 
Rimandando i nostri lettori ad una lettura integrale del documento, ad esempio in relazione alle modalità di verifica della pre-registrazione o registrazione delle sostanze acquistate, ricordiamo che “nel caso in cui l’utilizzatore a valle acquisti sostanze, miscele o articoli da fornitori extra UE, la propria azienda assume anche il ruolo di importatore, con possibili obblighi di registrazione REACH o di notifica CLP”.
 
Il documento offre poi diverse indicazioni per:
- verificare la presenza negli allegati 14 e 17 del REACH e nella “Candidate list” delle sostanze acquistate; 
- verificare gli usi consentiti per le sostanze acquistate.
 
Riguardo alla verifica degli usi consentiti l’utilizzatore a valle “deve rispettare gli usi previsti dalla Scheda dati sicurezza e dagli eventuali scenari di esposizione allegati (in questo caso le SDS vengono definite SDS estese). Tali scenari sono previsti solo per le sostanze pericolose registrate e prodotte o importate in quantità superiore a 10 ton/anno (per tali tonnellaggi il produttore/importatore ha l’obbligo di effettuare una valutazione sulla sicurezza chimica con redazione degli scenari)”.
 
Nel documento dell’Asl sono descritte “le azioni da svolgere per la verifica che i propri usi della sostanza siano coperti dagli scenari di esposizione allegati alla SDS:
- raccogliere informazioni sulla modalità di utilizzo della sostanza in azienda e presso i propri clienti. Si consiglia di identificare e codificare gli usi utilizzando il ‘sistema di descrittori degli usi’ standardizzato dall’ECHA, sul quale è possibile reperire informazioni nel capitolo R12 della ‘Guida in materia di disposizioni e valutazione della sicurezza delle sostanze chimiche’ dell’ECHA”. L’utilizzo del “sistema di descrittori degli usi” standardizzato permetterà di uniformare e agevolare lo scambio di informazioni lungo la catena di approvvigionamento;
- “verificare che tali usi siano coperti dagli scenari di esposizione (gli usi consentiti sono sintetizzati nella sezione 1.2 della scheda dati di sicurezza);
- valutare l’esistenza di un’incongruenza evidente tra gli usi e quelli previsti dagli scenari di esposizione. Per esempio: i prodotti sono destinati al mercato dei consumatori, ma il fornitore non ha inserito gli usi da parte dei consumatori negli scenari di esposizione. Si consiglia di verificare che negli usi consigliati della sostanza non sia riportato l’uso come sostanza intermedia;
- se gli usi sono previsti, confrontare le condizioni di uso sicuro descritte negli scenari di esposizione con le condizioni effettive di utilizzo in azienda;
- valutare l’esistenza di un’incongruenza evidente tra le condizioni d’uso e quelle descritte negli scenari di esposizione. Ad esempio: il prodotto contiene al massimo il 20% della sostanza, ma lo scenario di esposizione copre solamente una concentrazione massima del 5%”.
 
Nel caso di utilizzo diverso da quello previsto dagli scenari di esposizione allegati alla scheda dati di sicurezza, “l’utilizzatore a valle può:
- chiedere subito al fornitore di sviluppare un nuovo scenario di esposizione in modo tale da rendere l’uso previsto un uso identificato. I fornitori dovranno valutare tale richiesta entro 1 mese al massimo dalla sua presentazione o un mese prima della fornitura successiva, considerando quale tra le due date è posteriore;
- sostituire la sostanza scelta con una sostanza meno pericolosa;
- rivolgersi ad un altro fornitore, che sia munito di uno scenario comprensivo dell’uso previsto.
Nel caso in cui non attui nessuna delle precedenti soluzioni, l’utilizzatore a valle sarà tenuto a compilare personalmente la relazione sulla sicurezza chimica (CSR) (art.37 par. 4 del REACH), in conformità all’allegato XII del regolamento REACH (entro 12 mesi dal ricevimento della SDS aggiornata con il numero di registrazione). In questo caso, l’utilizzatore crea uno scenario di esposizione, in cui è incluso l’uso previsto. L’utilizzatore allega tale scenario alla propria SDS e comunica all’ECHA le informazioni di cui art. 38 paragrafo 2 del REACH (entro 6 mesi dal ricevimento della SDS aggiornata con il numero di registrazione)”.
 
Ricordiamo, per concludere, che il documento si sofferma anche sugli obblighi in fase di utilizzo, in fase di vendita di sostanze e in fase di produzione e vendita di articoli fornendo precise informazioni per:
- applicare le misure di gestione del rischio chimico riportate nella scheda dati di sicurezza;
- consentire ai lavoratori l’accesso alle informazioni contenute nelle schede dati di sicurezza;
- conoscere la nuova classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche pericolose;
- predisporre e fornire le nuove schede dati di sicurezza;
- riclassificare i prodotti chimici immessi sul mercato;
- rietichettare ed imballare i prodotti chimici immessi sul mercato;
- la registrazione di sostanze contenute in articoli;
- la notifica di sostanze contenute in articoli;
- comunicare informazioni ai sensi dell’articolo 33 del REACH.
 
 
Asl di Monza e Brianza, “ Regolamenti REACH e CLP - Istruzioni operative per gli Utilizzatori a valle” documento elaborato in collaborazione con Confindustria Monza, APA Confartigianato, UOOLM dell’Azienda ospedaliera di Vimercate, Cisl Monza e Inail Monza per il Piano Mirato di Prevenzione "Utilizzo in sicurezza dei prodotti chimici secondo i regolamenti REACH e CLP", Rev. 01 Nov12 (formato PDF, 972 kB).
 
 
Tiziano Menduto
 
 

Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
 
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Rispondi Autore: Marco Pertile - likes: 0
07/11/2013 (14:25:47)
Buongiorno,

mi dicono che per le nuove società in base ad un articolo del REACH ci si può ancora pre-registrare per quantitativi inferiori alle 100 tons. E' vero? qual'è questo articolo?

grazie! e cordiali saluti
Rispondi Autore: Giuseppe Di Maira - likes: 0
14/04/2014 (16:56:20)
Gradirei sapere come si pone il servizio di protezione e prevenzione con le sostanze chimiche utilizzate nell'ospedale; basta avere le schede di sicurezza aggiornate ( secondo Reach e CLP ) o queste devono essere fornite dal produttore? ( a volte è reticente)
Grazie

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