Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Logo PuntoSicuro
  • Iscriviti
  • Abbonati ora
  • Accedi
Il quotidiano sulla sicurezza
  • Home
  • Articoli
    • Sicurezza sul lavoro
    • Incendio, emergenza e primo soccorso
    • Security
    • Ambiente
    • Sicurezza
    • Tutti gli articoli
  • Documenti
  • Banca Dati
    • Banca Dati PuntoSicuro
    • Servizio di attestazione
    • Servizio I tuoi preferiti
  • Approfondimenti
    • Normativa sicurezza sul lavoro: D. Lgs. 81/2008
    • Normativa antincendio: D.M. 10 marzo 1998
    • Normativa primo soccorso: D.M. 388/2003
    • Protezione Dati Personali: GDPR 2016/679
    • Normativa Accordi Stato Regioni
    • Normativa Coronavirus
  • FORUM
  • PUBBLICITÀ

Hai dimenticato lo username?

Inserisci l'indirizzo Email associato al tuo account per ricevere il tuo username.

Errore! L'email inserita non è valida
Torna al Login

Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'.

Accetta i cookie


Crea PDF

REACH, CLP e BPR: come orientarsi tra le prescrizioni dei regolamenti

REACH, CLP e BPR: come orientarsi tra le prescrizioni dei regolamenti
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Industria chimica, farmaceutica

27/07/2017

Un documento dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche fornisce un supporto per comprendere le prescrizioni da applicare relative ai regolamenti REACH, CLP e BPR. Individuare il ruolo, identificare il prodotto e conoscerne i pericoli.

REACH, CLP e BPR: come orientarsi tra le prescrizioni dei regolamenti

Un documento dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche fornisce un supporto per comprendere le prescrizioni da applicare relative ai regolamenti REACH, CLP e BPR. Individuare il ruolo, identificare il prodotto e conoscerne i pericoli.

Pubblicità
MegaItaliaMedia

 

Helsinki, 27 Lug – Malgrado l'Agenzia europea per le sostanze chimiche ( ECHA) garantisca l'applicazione coerente dei regolamenti REACH, CLP e BPR, fornendo alle imprese anche informazioni, orientamenti, servizi e strumenti informatici di supporto, non sono poche le difficoltà per le aziende su come orientarsi nella legislazione dell'Unione Europea sulle sostanze chimiche e su come trovare le prescrizioni applicabili di caso in caso.

 

Proprio per questo motivo torniamo oggi a sfogliare un documento, pubblicato nel 2015 dall’ECHA e dal titolo “La sicurezza chimica nelle imprese. Introduzione per le PMI”.

Un documento - già utilizzato dal nostro giornale in passato per approfondire l’applicazione dei vari regolamenti relativi alle sostanze chimiche - che dedica un capitolo alla ricerca delle prescrizioni da applicare, ad esempio in riferimento ai possibili ruoli delle aziende a seconda delle fonti di approvvigionamento e a seconda dei prodotti fabbricati.

 

Riguardo alle prescrizioni relative al  regolamento REACH ( regolamento (CE) n. 1907/2006) e CLP ( regolamento (CE) n. 1272/2008), la ricerca è suddivisa in tre fasi.

 

La prima fase consiste nell’individuazione del proprio ruolo, ricordando che i principali ruoli delle imprese nell'ambito del REACH e del CLP sono: fabbricante, importatore, utilizzatore a valle o distributore di una sostanza in quanto tale, in quanto componente di miscele o contenuta in articoli.

 

Per aiutarlo in questa individuazione, al lettore sono proposte alcune domande e fornite specifiche indicazioni:

- il fornitore ha sede nell'UE o al di fuori di essa? Se l'impresa ha sede al di fuori dell'UE, ha nominato un rappresentante esclusivo? Queste informazioni possono essere utili per stabilire se il vostro ruolo è quello di importatore;

- se l'impresa ha sede nell'UE, qual è la sua posizione nella catena di approvvigionamento per il prodotto specifico? L'impresa fabbrica la sostanza? L'impresa usa la sostanza in quanto tale o in quanto componente di miscele nell'ambito delle sue attività industriali o professionali? L'impresa si limita a conservare e commercializzare il prodotto chimico senza riempire o modificarne l'imballaggio? Con queste risposte “è possibile determinare se avete il ruolo di fabbricante, utilizzatore a valle o distributore”.

 

La seconda fase permette di identificare il prodotto fabbricato, comprato, venduto o utilizzato.

Infatti ai sensi del REACH e del CLP, un prodotto chimico “può essere una sostanza (per esempio la formaldeide), una miscela (per esempio un lubrificante) o un articolo per uso professionale (per esempio intelaiatura per finestre) o di consumo (per esempio un telefono cellulare, un articolo di pelletteria)”.

Queste le domande e le indicazioni:

- si applicano eventuali esenzioni generali dagli obblighi previsti ai sensi del REACH e del CLP? Si ricorda che le “sostanze chimiche e le miscele già disciplinate da altre normative, ad esempio medicinali, cosmetici, sostanze radioattive e rifiuti sono parzialmente o totalmente esentate dagli obblighi dei regolamenti REACH e CLP”;

- qual è il tonnellaggio annuale della sostanza fabbricata o importata in quanto tale, in quanto componente di miscele o contenuta in articoli? Infatti se il quantitativo totale “è pari o superiore a una tonnellata l'anno è necessario registrare la sostanza perché sia legalmente sul mercato”.

 

Veniamo alla terza fase: identificare se il prodotto è pericoloso.

Si ricorda che maggiore è la pericolosità delle sostanze “tanto più è necessario che i fornitori e gli utilizzatori si conformino ai requisiti previsti dal REACH e dal CLP in materia di sicurezza chimica. Questo principio può incentivare le imprese a rivedere il proprio portafoglio e a sostituire le sostanze (più pericolose) con sostanze più sicure”.

 

Queste le domande da porsi:

- la sostanza è pericolosa? In questo caso: “classificare, etichettare e imballare in conformità del CLP, notificare all'ECHA; scheda di dati di sicurezza prescritta dal REACH; assicurarsi che la sostanza sia usata in modo sicuro nel rispetto delle informazioni fornite nella scheda di dati di sicurezza”;

- è una sostanza estremamente preoccupante presente nell’elenco di sostanze candidate all'autorizzazione? In questo caso: “classificare, etichettare e imballare in conformità del CLP, notificare all'ECHA; scheda di dati di sicurezza prescritta dal REACH; assicurarsi che la sostanza sia usata in modo sicuro nel rispetto delle informazioni fornite nella scheda di dati di sicurezza; comunicare informazioni sull'uso sicuro degli articoli contenenti SVHC a destinatari e consumatori, su loro richiesta; notificare se la sostanza presente in un articolo è fornita in quantitativi superiori a una tonnellata l'anno in una concentrazione superiore allo 0,1% peso/peso, a meno che la sostanza non sia stata registrata per l'uso in questione”;

- la sostanza è inclusa nell'elenco di sostanze soggette ad autorizzazione? In questo caso: “classificare, etichettare e imballare in conformità del CLP, notificare all'ECHA; scheda di dati di sicurezza prescritta dal REACH; assicurarsi che la sostanza sia usata in modo sicuro nel rispetto delle informazioni fornite nella scheda di dati di sicurezza; è necessaria un'autorizzazione per poter usare la sostanza o per poterla immettere sul mercato dopo la sua data ‘di scadenza’; se un'impresa decide di presentare domanda di autorizzazione, è necessaria un'analisi delle alternative più sicure”;

- la sostanza è riportata nell'elenco di sostanze soggette a restrizioni? Si indica che “sono possibili restrizioni per specifici usi, limiti di concentrazione o un divieto assoluto. Occorre assicurarsi di rispettare le condizioni della restrizione”.

 

Il documento, che riporta anche le risorse online per identificare e chiarire gli obblighi individuali, si sofferma poi sul regolamento BPR ( regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi) e presenta le principali fasi che l’azienda deve seguire per comprendere le prescrizioni da applicare.

 

Ad esempio la prima fase consiste nell’identificazione del proprio prodotto e per identificare il prodotto desiderato è necessario fare riferimento alle definizioni fornite dalla normativa.

In particolare il prodotto in questione è contemplato dal BPR? È un principio attivo? È un biocida? È un articolo trattato?

La seconda fase consiste invece nel verificare se la propria attività è contemplata dal regolamento.

Si ricorda che per verificare se il BPR si applica all'attività commerciale in questione “occorre fare riferimento alle definizioni fornite nell'articolo 3 del regolamento:

- immissione sul mercato: la prima messa a disposizione sul mercato di un biocida o di un articolo trattato;

- messa a disposizione sul mercato: ogniqualvolta un biocida o un articolo trattato vengono forniti nel corso di un’attività commerciale per la distribuzione o l’uso, a titolo oneroso o gratuito;

- uso: qualsiasi operazione effettuata con un biocida, comprese la conservazione, la manipolazione, la miscelazione e l’applicazione, escluse le operazioni compiute al fine di esportare il biocida o l’articolo trattato al di fuori dell’Unione”.

In sintesi – continua il documento - il BPR “si applica ai prodotti fabbricati per o forniti e/o usati sul mercato del SEE”. Se si fabbricano biocidi da esportare al di fuori del SEE, non si è soggetti alle prescrizioni stabilite dal BPR, ma bisogna verificare se trovano applicazione altre normative dell'UE o nazionali.

 

Rimandiamo alla lettura integrale del documento che si sofferma anche sulla terza fase, relativa all’identificazione della procedura da seguire in ambito BPR, e concludiamo ricordando che il documento fornisce anche informazioni sull’assistenza fornita alle aziende.

 

Ad esempio per informazioni di carattere generale e informazioni specifiche sull'applicazione della normativa si indica di visitare il sito dell'ECHA e di contattare l' helpdesk nazionale REACH, CLP, BPR e/o l'helpdesk dell'ECHA.

 

 

Agenzia europea per le sostanze chimiche – ECHA, “ La sicurezza chimica nelle imprese. Introduzione per le PMI”, traduzione in italiano, versione 2015 (formato PDF, 1.02 MB).

 

 

Tiziano Menduto



Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'


Pubblica un commento

Ad oggi, nessun commento è ancora stato inserito.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro

Banca dati, normativa sulla sicurezza

Altri articoli sullo stesso argomento:

Formaldeide in anatomia patologica: le misure di prevenzione primaria

Indicazioni generali di primo soccorso in caso di incidenti con agenti chimici

L'ECHA sostiene la restrizione delle sostanze PFAS con deroghe mirate

Infezioni nelle aree critiche in sanità: DPI, disinfezione e nuove tecnologie


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Notizie FLASH

29MAG

Le proposte della Commissione di studio per la prevenzione e la sicurezza

27MAG

ETS2 e Fondo clima UE: sfide per una mobilità equa e verde nel TPL!

26MAG

Verso una metodologia condivisa per le linee guida in medicina legale

Consulta gli ultimi documenti della Banca Dati

Banca dati, normativa sulla sicurezza
27/05/2026: ENISA - The ENISA Cybersecurity Exercise Methodology - End-to-end guide on how to plan, run and evaluate an exercise
27/05/2026: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano - Repertorio atto n. 59/CSR del 17 aprile 2025 - Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008 – documento in Gazzetta Ufficiale.
26/05/2026: Court of Justice of the European Union - Judgment of the Court in Case C-492/23 Sentenza del 2 dicembre 2025 - Russmedia Digital and Inform Media Press.
26/05/2026: Suva - Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni - Accessori di imbracatura - lista di controllo – 2025
ACCEDIABBONATI ORA

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Articoli per categorie


INFORTUNI IN ITINERE

Quale formazione per datori di lavoro?


MOVIMENTI RIPETITIVI E SOVRACCARICO

Valutare il sovraccarico biomeccanico nella produzione di carni e prosciutto


COMPORTAMENTI SICURI E BBS

L’importanza dell’analisi dell’attività lavorativa


ARTIGIANATO E PMI

Artigianato e PMI: le proposte per migliorare la sicurezza


TUTTE LE CATEGORIE

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

PuntoSicuro Media Partner

PuntoSicuro Media Partner Healthy Workplaces

REDAZIONE DI PUNTOSICURO

  • Direttore: Luigi Meroni

  • Redazione: Federica Gozzini e Tiziano Menduto

CONTATTI

  • redazione@puntosicuro.it

  • (+39) 030.5531825

CHI SIAMO

  • Cos'è PuntoSicuro
  • Newsletter
  • FAQ Newsletter
  • Forum
  • Video PuntoSicuro
  • Fai pubblicità su PuntoSicuro

PUNTOSICURO È UN SERVIZIO

Logo Mega Italia Media

SEGUICI SUI SOCIAL

FacebookTwitterLinkedInInstagramYouTubeFeed RSS

PuntoSicuro è la testata giornalistica di Mega Italia Media. Registrazione presso il Tribunale di Brescia, n. 56/2000 del 14.11.2000 - Iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione n. 16562. ISSN 2612-2804. È sito segnalato dal servizio di documentazione INAIL come fonte di informazioni di particolare interesse/attualità, è media partner della Agenzia Europea per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro EU-OSHA per le campagne di sensibilizzazione su salute e sicurezza.
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.
I contenuti degli articoli possono contenere pareri personali degli autori. Non si risponde per interpretazioni che dovessero risultare inesatte o erronee.
I documenti della Banca dati di PuntoSicuro non possono essere considerati testi ufficiali: una norma con valore di legge può essere ricavata solo da fonti ufficiali (es. Gazzetta Ufficiale). Per informazioni su copyright e modalità di consultazione: Condizioni di abbonamento.
I prodotti e i servizi pubblicitari sono commercializzati da Punto Sicuro con queste Condizioni di vendita.

Mega Italia Media S.p.A. | Via Roncadelle, 70A - 25030 Castel Mella (BS) - Italia
Tel. (+39) 030.2650661 | E-Mail: info@megaitaliamedia.it | PEC: megaitaliamedia@legalmail.it
C.F./P.Iva 03556360174 | Numero REA BS-418630 | Capitale Sociale € 500.000 | Codice destinatario SUBM70N | Codice PEPPOL 0211:IT03556360174

Privacy Policy | Cookie Policy | Dichiarazione di accessibilità