Imparare dagli errori: quando cedono lucernari e pannelli
Brescia, 12 Gen – Riprendiamo il viaggio di “ Imparare dagli errori”, la rubrica dedicata al racconto e all’analisi degli infortuni, attraverso le conseguenze dell’uso errato o mancato dei dispositivi di protezione individuale (DPI) nei luoghi di lavoro.
E dopo aver parlato, in una precedente puntata, della mancanza di dispositivi di protezione anticaduta durante l’installazione e la manutenzione di pannelli fotovoltaici, continuiamo a parlare di questa tipologia di DPI con riferimento a gravi infortuni causati dacadute da impalcati esfondamento/cedimento di lucernari elastre di cemento amianto.
Come sempre le dinamiche degli infortuni presentati sono tratte dalle schede di INFOR.MO., strumento per l'analisi qualitativa dei casi di infortunio collegato al sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi.
I casi
Il primo caso riguarda un infortunio su un edificio in costruzione.
Un lavoratore accede al tavolato in legno del primo impalcato dell’edificio in costruzione, in corso di realizzazione a cura di un’impresa terza, portandosi al centro del fabbricato. Procedendo in quella direzione improvvisamente, uno dei pannelli che costituisce la carpenteria, si inclina in avanti facendo da piano di scivolo e provocando la caduta del datore di lavoro dell’impresa affidataria (non esecutrice) sul solaio sottostante, posto circa tre metri più in basso.
La carpenteria del solaio in costruzione era sprovvista di ogni indispensabile opera provvisionale di protezione contro la caduta dall’alto. L’infortunato non ha fatto uso di imbracatura di sicurezza per la trattenuta contro la caduta. L'infortunato ha riportato la frattura dei piedi.
Questi i fattori causali rilevati:
- “il lavoratore non faceva uso dei DPI anticaduta”;
- “l’impresa esecutrice delle opere non ha provveduto ad adottare adeguate opere provvisionali contro la caduta dall’alto sul solaio in costruzione”;
- “il pannello in legno su cui camminava improvvisamente si inclinava provocando la caduta in basso”.
Il secondo caso riguarda un infortunio durante i lavori di rimozione di copertura in eternit. Durante l’attività un lavoratore transita su un lucernaio/lucernario che cede provocando la caduta al suolo del lavoratore da un'altezza di circa 6 metri.
L'infortunato era sprovvisto di dispositivo di protezione anticaduta individuale.
I fattori causali rilevati dalla scheda:
- “mancanza DPI anticaduta”;
- il lavoratore “transitava su un lucernario”.
Il terzo caso riguarda un infortunio durante attività su un tetto di un capannone. Un lavoratore opera su un tetto di un capannone per realizzare dei lavori elettrici.
Nel mettere un piede su una lastra di cemento amianto precipita a terra per circa 10 metri, causa la rottura della lastra.
La caduta è avvenuta in quanto il lavoratore non si era premunito di una cintura di sicurezza. L'infortunato riportava frattura in sedi multiple.
I fattori causali rilevati:
- “mancanza di percorsi attrezzati per stazionare e camminare in sicurezza;
- il lavoratore non si era premunito di una cintura di sicurezza”.
La prevenzione
Rimandando ad altri articoli di PuntoSicuro le indicazioni specifiche sui sistemi di arresto caduta, ci soffermiamo oggi brevemente sul rischio di caduta da tetti e coperture.
Per parlarne facciamo riferimento al “ Manuale operativo per chi lavora in altezza” realizzato dall’Unità operativa Prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia autonoma di Trento.
Riguardo al rischio di caduta dai tetti, nel documento sono indicate come particolarmente pericolose “tutte le attività svolte su coperture in funzione dell’altezza, della tipologia costruttiva e dell’inclinazione” e vengono riportate diverse indicazioni sulle “misure di tutela da attuare per lavori da eseguire su tetti non praticabili e postazioni di lavoro sopraelevate di fabbricati”.
Posto che la “maggior parte delle coperture, sia esistenti che in costruzione, non è praticabile in quanto l’accesso e il transito su di esse presenta sempre, in qualche modo, il rischio di caduta”, per lavorare su di esse è necessario predisporre misure di sicurezza specifiche, quali:
- “adeguati sistemi di accesso (per esempio: scale, ponti su ruote, ponteggi);
-opere provvisionali (per esempio: ponteggi, camminamenti, reti sicurezza);
-dispositivi di protezione individuale (DPI)”.
Alcune indicazioni riportate nel manuale:
- “prima dell’accesso a una copertura non praticabile è indispensabile accertarsi che il solaio sia portante e che non presenti rischio di sfondamento a causa del peso delle persone e di eventuali materiali depositati;
- il transito su coperture (per esempio: eternit, onduline, lucernari) espone a elevato rischio di caduta per sfondamento”;
- “per le coperture sostenute da strutture in legno deve essere accertato, di volta in volta, lo stato di conservazione del materiale, al fine di predisporre le misure antinfortunistiche più adatte”.
Il documento sottolinea che l’accorgimento di “prestare attenzione”, ad esempio camminando sulle travature o sulle strutture reticolari di sostegno di una copertura in eternit, non può certo rappresentare una misura di sicurezza.
Il documento si sofferma in particolare sulle coperture portanti (con particolare riferimento relazione all’allestimento di ponteggi e di parapetti) e sulle coperture non portanti (sottopalchi, reti di sicurezza, …).
Ad esempio nella realizzazione di parapetti sono da prevedere le seguenti fasi:
- “accesso alla quota di lavoro per la fase di montaggio;
-installazione dei montanti di altezza adeguata e verifica della loro stabilità;
-installazione dei correnti e della tavola fermapiede”.
Concludiamo ricordando che il manuale riporta varie indicazioni sull’allestimento di parapetti e sull’uso di dispositivi di protezione individuale.
Infatti se per evitare le cadute dall’alto “non siano utilizzabili misure di protezione collettiva, quali parapetti, impalcati, reti o sottoponti, è necessario impiegare DPI (dispositivi di protezione individuale) contro le cadute, costituiti da:
-imbracatura destinata a essere indossata dal lavoratore;
-sistema di trattenuta e di arresto della caduta;
-dispositivo di ancoraggio a parti stabili”.
Sito web di INFOR.MO.: nell’articolo abbiamo presentato le schede numero 3428, 3953 e 3497.
Tiziano Menduto
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.