Imparare dagli errori: le cadute senza scarpe di sicurezza
Brescia, 15 Feb – Abbiamo visto in precedenti puntate della rubrica “ Imparare dagli errori”, e in numerosi articoli in materia di dispositivi di protezione individuale (DPI), quanto sia importante nei luoghi di lavoro proteggere i piedi attraverso idonee scarpe di sicurezza.
E se sono molti i rischi (fisici, chimici, biologici, elettrici, termici, …) a cui possono essere soggetti i piedi, il rischio più usuale per questa parte del corpo è correlato alle conseguenze delle cadute (ad esempio cadute in piano o cadute di materiali).
Analizziamo oggi proprio alcune tipologie di eventi infortunistici da caduta in cui si evidenzia una mancata fornitura o un mancato utilizzo delle scarpe di sicurezza.
Le dinamiche degli infortuni presentati sono tratte dalle schede di INFOR.MO., strumento per l'analisi qualitativa dei casi di infortunio collegato al sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi.
I casi
Un infortunio avvenuto in un punto vendita
Il primo caso riguarda un infortunio avvenuto in un punto vendita.
Una addetta di mercato (cassiera), entra nel corridoio che porta allo spogliatoio, in quanto deve prendere servizio nel punto vendita ove è impiegata. Improvvisamente, nel percorrere il corridoio scivola in terra a causa del pavimento bagnato, urtando violentemente il viso in terra e battendo il piede destro contro il pavimento.
Il pavimento era bagnato per cause ignote. Immediatamente viene soccorsa dai colleghi che le prestano le prime cure prima del trasporto al vicino ospedale ove viene riscontrata una contusione cranica non commotiva con ferita lacerocontusa labiale superiore e frattura del V metatarso piede destro.
Al momento dell'infortunio la cassiera indossava scarpe con la parte posteriore aperta (sul tallone) come ciabatta. L'azienda inoltre dispone di ditta esterna per l'effettuazione delle pulizie e dei lavaggi, con precisi compiti e procedure di lavoro che prevedono anche l'utilizzo di cartellonistica per evidenziare le zone bagnate con pericolo di caduta. Scarsa importanza è data agli accessori d'abbigliamento. Le dipendenti devono infatti indossare la divisa, ma viene lasciata la libertà di indossare scarpe proprie (nell'intento di far utilizzare ai dipendenti calzature di adeguato confort specie se in presenza di particolari problemi anatomici). Non sono state contemplate fonti di rischio derivanti dall'utilizzo di calzature proprie, anche perche la natura dell'attività non lasciava presupporre problematiche in tal senso.
Questi i fattori causali dell’incidente rilevati dalla scheda:
- “scarpe di proprietà dell'infortunato”;
- “assenza di segnaletica”.
La caduta di materiale sul piede
Il secondo caso riguarda un infortunio con caduta di materiale sul piede.
Un lavoratore viene investito alla punta del piede destro dalla caduta di un bancale in legno che sta posizionando su una pila dove sono stoccati altri bancali riportando la frattura della falange ungueale del 1°dito del piede destro.
Il lavoratore non indossa le scarpe antinfortunistica in quanto non fornitegli dal direttore della filiale XXXX contrariamente a quanto previsto dal D.V.R.
Fattori causali:
- caduta di un bancale in legno che l'infortunato stava posizionando;
- scarpe antinfortunistiche non fornite.
Il terzo caso riguarda un infortunio avvenuto in una fase di movimentazione manuale.
Un lavoratore è impegnato a movimentare insieme ad un collega un pacco di piastrelle di marmo.
Durante questa operazione al collega scivola dalle mani il pacco che cadendo colpisce al piede destro l'infortunato che non indossava scarpe antinfortunistiche.
L'infortunato ha riportato una frattura al piede destro.
Questi i fattori causali rilevati:
- “al collega scivolava di mano il pacco di piastrelle”;
- “Mancato utilizzo di scarpe antinfortunistiche”.
La prevenzione
Rimandando alla lettura dei tanti articoli del nostro giornale sulle specifiche del DPI per la protezione dei piedi, ci soffermiamo brevemente oggi su alcune indicazioni contenute nel documento “ Prime indicazioni operative per l’applicazione del D.Lgs. 81/08: Titolo III - Capo II Uso dei dispositivi di protezione individuale’” prodotto dall’Azienda Sanitaria Locale Roma H (ASL Roma 6).
Si ricordano le indicazioni normative, con riferimento all’Allegato VIII del D.Lgs. 81/2008, che segnalano che per la protezione dei piedi “nelle lavorazioni in cui esistono specifici pericoli di ustioni, di causticazione, di punture o di schiacciamento, i lavoratori devono essere provvisti di calzature resistenti ed adatte alla particolare natura del rischio. Tali calzature devono potersi sfilare rapidamente”.
Il documento riporta anche alcune delle caratteristiche che devono avere le scarpe di sicurezza.
In particolare devono essere “comode, leggere e tali da consentire la traspirazione:
- in gomma se richieste buone caratteristiche dielettriche;
- con puntale di acciaio e solette antiperforazione se rischio da schiacciamento o perforazione;
- alte ai malleoli ed imbottite se vi è rischio di urti o contusioni;
- a rapido sfilamento in caso di infortunio o intrappolamento;
- con suole antisdrucciolevole se si ha accesso su suoli instabili”.
In conclusione forniamo alcune informazioni sui criteri di scelta dei DPI per i piedi con riferimento ai contenuti del progetto multimediale Impresa Sicura, un progetto elaborato da EBER, EBAM, Regione Marche, Regione Emilia-Romagna e Inail.
Nel documento “ ImpresaSicura_DPI”, correlato al progetto, si segnala che “prima di scegliere il modello più adatto all’utilizzatore, tra calzature basse o alla caviglia, stivali al polpaccio o al ginocchio o alla coscia, è indispensabile conoscere i rischi legati all’ambiente di lavoro, le condizioni ambientali e la mansione di colui che le deve indossare”. Ed è necessario operare una scelta “fra le tre differenti categorie di calzature antinfortunistiche (S, P, O), in base ai rischi meccanici, e poi, se necessario, in base ai requisiti supplementari. Quando, ad esempio, è presente il rischio di caduta di gravi e di schiacciamento delle dita (imprese edili, industrie metallurgiche, lavori agricoli, demolizioni di fabbricati, ecc.) a seconda dell’entità del rischio saranno necessarie calzature di sicurezza o di protezione con puntali (SB, da S1 a S5, PB, da P1 a P5). Quando è presente il rischio di perforazioni della suola da parte di oggetti appuntiti (es. ristrutturazione di rustici, lavori stradali, lavori su impalcatura, demolizioni, cantieri edili in generale ed aree di deposito) è necessario come requisito aggiuntivo la resistenza alla perforazione (P)”.
Non bisogna, infine, dimenticare che la scelta di calzature inadatte “può comportare problemi e rischi aggiuntivi per l’operatore: peso eccessivo della calzatura, suola troppo rigida, cattiva traspirazione, sensibilizzazione, scorretta posizione del piede sul piano di calpestio o scelta inadatta rispetto al suolo su cui si deve camminare, fanno sì che l’operatore rinunci all’utilizzo di questi DPI, esponendosi così al rischio”.
Tiziano Menduto
Sito web di INFOR.MO.: nell’articolo abbiamo presentato le schede numero 6041, 3922 e 1861 (archivio incidenti 2002/2015).
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Rispondi Autore: Francesco B. - likes: 0 | 15/02/2018 (14:36:10) |
Sono d'accordo sulle analisi degli incidenti da caduta di materiale, non sono d'accordo sull'analisi dell'incidente per caduta, nel senso che il nesso di causa tra la tipologia della scarpa e il danno non è né certo né dimostrabile. Non sono neppure d'accordo nel considerare tali incidenti per caduta direttamente correlabili con il processo produttivo, in quanto rientranti nella definizione di rischio generico e possibili in qualsiasi ambito del quotidiano. |
Rispondi Autore: Lorenzo F. - likes: 0 | 15/02/2018 (16:14:59) |
Rispetto al primo caso, quello di casuta in piano nel contesto di un esercizio commerciale, mi stupisce che non venga nemmeno considerata l'eventualità di una scivolosità del pavimento. Il fattore causale potrebbe essere anche stato un pavimento eccesivamente sdrucciolevole, tanto più rischioso se in condizioni di superficie viscida e bagnata, Sempre a tal proposito, una valutazione adeguata dovrebbe tener conto, oltre delle calzature e dei cartelli che segnalano il rischio, anche dei valori di resistenza allo scivolamento intrinseci al materiale del pavimento (verificando se il coefficiente d'attrito sia almeno pari allo 0,40 mu BCRA previsto da D.M. 236/89 come condizione minima di sufficiente sicurezza antiscivolo). Condizioni lacunose del pavimento potrebbero derivare da scelte progettuali errate o dal normale logorio del materiale nel tempo. In tali circostanze un trattamento antiscivolo potrebbe essere la cautela per assicurare il grip adeguato a prevenire ruzzoloni e cadute. |