Imparare dagli errori: l’importanza dei DPI anticaduta
Brescia, 17 Mag – Concludiamo con questo articolo il lungo viaggio fatto dalla nostra rubrica “ Imparare dagli errori”, dedicata al racconto degli infortuni professionali e alla raccolta di spunti per la prevenzione, sui tanti esempi di infortuni correlati all’assenza di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI), ad esempio perché non disponibili, usati male, non utilizzati, inadeguati o deteriorati.
Abbiamo visto in questi mesi come molti infortuni avvengono o si aggravano proprio perché il DPI da utilizzare, laddove necessario, non era presente o non era adeguato ai rischi effettivi. E in questa ultima puntata torniamo a parlare di dispositivi di protezione individuale anticaduta riportando alcune dinamiche incidentali in cui è stata rilevata l’assenza di sistemi di protezione individuale idonei il rischio di caduta dall’alto.
Per la raccolta delle dinamiche di infortunio, prendiamo spunto dalle schede di INFOR.MO., un’importante strumento per l'analisi qualitativa dei casi di infortunio collegato al sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi.
I casi di infortunio e le cadute dall’alto
Il primo caso riguarda un infortunio in attività su copertura.
Un lavoratore mentre si trova sulla copertura di un capannone, intento ad effettuare lavori di riparazione delle lastre di copertura, accidentalmente sfonda, con il peso del proprio corpo, una delle lastre, precipitando rovinosamente al suolo da un'altezza di circa sei metri e concludendo la sua caduta contro la sottostante pavimentazione del capannone. Subisce fratture multiple.
L'infortunato effettuava i lavori di riparazioni sul tetto in assenza di sistemi di protezione idonei per l’uso specifico.
Questi i fattori causali dell’incidente rilevati in INFOR.MO.:
- “l'infortunato effettuava i lavori di riparazioni sul tetto in assenza di sistemi di protezione idonei per l’uso specifico”;
- l’infortunato “operando sulla copertura si pone su superficie non calpestabile”.
Il secondo caso è relativo ad un infortunio avvenuto su una terrazza di un edificio.
Un lavoratore, dipendente della ditta affidataria dei lavori, deve spostare, sopra una terrazza di un edificio industriale in eternit a 6 metri, un motore di un condizionatore da un posto ad un altro camminando sopra le travi.
Nell’eseguire il lavoro perde l’equilibrio e sbilanciandosi finisce sulle volte di eternit, tra una trave e l’altra, piombando al suolo insieme al motore e riportando fratture multiple.
Non vi erano sistemi di protezione contro le cadute dall’’alto, inoltre:
- “il committente non aveva promosso la cooperazione e il coordinamento delle misure di prevenzione sui rischi del lavoro elaborando un unico documento di valutazione dei rischi;
- il datore di lavoro ditta affidataria non aveva redatto in maniera esaustiva e concreta il POS nella scelta delle attrezzature per la sicurezza dei lavori in quota”.
Questi i fattori causali:
- “assenza di dispositivi di protezione individuali contro le cadute dall'alto”;
- l’infortunato “opera sul tetto privo di protezioni camminando sopra le travi”;
- “assenza di idonei percorsi attrezzati per camminare in sicurezza”.
Il terzo caso è relativo ad un infortunio avvenuto durante lavori di manutenzione di un edificio rurale.
Un lavoratore sta riparando una canna fumaria posta sul tetto dell'edificio.
Il tetto è privo di protezione contro la caduta dall'alto e il lavoratore non è dotato di dispositivi anti caduta.
Il lavoratore, per causa che non ha saputo precisare, cade dal tetto da un'altezza di circa 5 metri riportando fratture in sedi multiple.
I fattori causali:
- “il tetto era privo di protezione contro la caduta dall'alto;
- il lavoratore non era dotato di dispositivi anti caduta”.
La prevenzione degli infortuni
Riguardo agli spunti per la prevenzione riportiamo alcune indicazioni generali tratte da alcuni documenti presentati dal nostro giornale.
Ad esempio nel documento “ ImpresaSicura_DPI, correlato al progetto multimediale Impresa Sicura (EBER, EBAM, Regione Marche, Regione Emilia-Romagna e Inail) si ricorda che il Decreto legislativo 81/2008 (articolo 75) specifica che i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) devono essere impiegati ‘quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro’. E questo vale anche nei lavori in quota che possono esporre i lavoratori a rischi particolarmente elevati come i rischi di caduta dall’alto.
Nei casi in cui i lavori in quota “non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, devono essere scelte attrezzature di lavoro idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure dando priorità alle misure di protezione collettiva (impalcature, ponteggi, idonee opere provvisionali, ecc.) rispetto alle misure di protezione individuale”. E se le misure non bastano ad evitare o ridurre sufficientemente i rischi “subentra l’obbligo del ricorso ai Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) contro le cadute dall’alto”.
Fatta questa utile premessa sull’utilizzo dei DPI anticaduta, riprendiamo, infine, alcuni spunti per un’idonea progettazione in ambito edile. Sono spunti tratti da un intervento a cura dell’ing. Giuseppe Semeraro (Coordinatore Consulenza tecnica per l’edilizia Inail Regione Marche) contenuto nel documento Inail “ La sicurezza nei lavori sulle coperture. Sistemi di prevenzione e protezione contro la caduta dall’alto”.
Si sottolinea che una progettazione orientata alla sicurezza deve avere come riferimento un tempo “sufficientemente lungo da abbracciare almeno una volta tutti gli interventi di cui l’opera avrà bisogno nel cui ciclo di vita, in modo da valutarne gli effetti sulla salute e la sicurezza delle persone durante l’uso e la sua manutenzione”. E dal punto di vista della tecnica prevenzionistica, il progettista “dovrebbe fondamentalmente affrontare quattro tipologie di rischio di caduta dall’alto:
- quella connessa con il sistema di accesso alla copertura;
- quella connessa con la protezione dei bordi;
- quella connessa con lo scivolamento (tipo delle coperture fortemente inclinate);
- quella connessa con lo sfondamento di superfici fragili”.
Tiziano Menduto
Sito web di INFOR.MO.: nell’articolo abbiamo presentato le schede numero 8346, 4768 e 3466 (archivio incidenti 2002/2015).
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