Imparare dagli errori: ancora sull’inadeguatezza delle scale portatili
Brescia, 12 Ott – Nella rubrica “ Imparare dagli errori”, dedicata al racconto degli infortuni professionali, spesso alcuni temi ritornano periodicamente, anche perché purtroppo, malgrado gli infortuni passati, malgrado le campagne prevenzione, alcune cause e alcune modalità di infortunio non cambiano. E per questo non è inusuale ritrovare spesso nella rubrica infortuni e approfondimenti, ad esempio, sui rischi connessi all’ uso delle macchine, sulle cadute dalle opere provvisionali, sul rischio di investimento, sui problemi connessi alle interferenze tra attività o alle attività nei cosiddetti spazi confinati.
Un’altra usuale tipologia di infortunio, anche grave o mortale, in ambito lavorativo e non (riguarda anche gli infortuni domestici) è la caduta dalle scale portatili con fattori causali che non sembrano cambiare molto negli anni malgrado i tanti documenti presentati anche nei nostri stessi articoli. Cadute che, come sappiamo, dipendono spesso da un non idoneo utilizzo della scale stesse e/o dalla carenza di adeguata manutenzione e controllo dello stato di conservazione dell’attrezzatura.
Torniamo a parlarne oggi con casi di infortuni in cui emerge ancora l’inadeguatezza di molte delle scale utilizzate nelle attività lavorative.
Ricordiamo che gli incidenti presentati sono raccolti nell’archivio di INFOR.MO., strumento per l'analisi qualitativa dei casi di infortunio collegato al sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi.
Questi gli argomenti trattati nell’articolo:
- Ancora infortuni per l’inadeguatezza delle scale portatili
- Le scale portatili: cosa dice la normativa
Ancora infortuni per l’inadeguatezza delle scale portatili
Nel primo caso l’infortunio è avvenuto in un cantiere allestito per lavori di ristrutturazione di un locale ad uso ufficio.
Un lavoratore, padre del titolare della piccola impresa edile (ma privo di ogni rapporto formale con la ditta), sta operando tra controsoffitto e soffitto.
Per raggiungere la quota di lavoro utilizza “una scala portatile a tre tronchi ed otto scalini, senza piattaforma, visibilmente danneggiata, troppo corta per consentire all’utilizzatore di disporre di una presa sicura, priva di dispositivi antisdrucciolo all’estremità dei montanti”.
Stante l’attrezzatura utilizzata “era probabile che il lavoratore perdesse l’equilibrio, cosa che è avvenuta e la successiva caduta sul pavimento ha causato lesioni craniche gravi con ematoma subdurale acuto con successivo decesso”.
Questi i fattori causali riportati nella scheda:
- l’infortunato “saliva in altezza utilizzando una scala inadeguata al lavoro da svolgere e perdeva l'equilibrio”;
- “la scala semplice su cui lavorava l'infortunato era danneggiata, troppo corta e priva dei requisiti di sicurezza”.
Nel secondo caso l’infortunio avviene in un magazzino.
Mentre è su una scala e applica dei cartelli (etichette) indicanti il tipo di materiale stoccato sulle scaffalature presenti nella zona magazzino, un lavoratore cade battendo violentemente la testa a terra.
Le successive indagini hanno messo in luce che la scala portatile “non era adeguata all’attività da compiere ed era in cattivo stato di manutenzione Al momento dell’evento il lavoratore si trovava da solo e verosimilmente, sempre da solo, si spostava verso un altro luogo del magazzino (cucina), dove dopo un periodo imprecisato veniva trovato a terra”.
Una volta rinvenuto, non sono stati immediatamente chiamati i soccorsi, è il lavoratore “veniva portato presso la sua camera da letto distante poche decine di metri dal luogo di lavoro. Nel corso delle ore la sua situazione peggiorava. Venivano chiamati i soccorsi i quali lo trasportavano all’ospedale, dove decedeva due giorni dopo”.
Questi i fattori causali:
- “scala portatile non adeguata all’attività da compiere ed in cattivo stato di manutenzione”;
- “l'infortunato non è stato immediatamente soccorso ma è stato portato a letto e sono stati chiamati i soccorsi solo quando si è aggravato”.
Le scale portatili: cosa dice la normativa
Rimandando alle prossime puntate di “Imparare dagli errori” alcune indicazioni per la prevenzione degli infortuni con le scale portatili, ci soffermiamo oggi sui riferimenti contenuti nel Decreto legislativo 81/2008 (Testo Unico) e s.m.i., come riportati nel documento “ Scale portatili”, uno dei “ Quaderni Tecnici per i cantieri temporanei o mobili” realizzati e aggiornati nel 2018 dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici dell’ Inail.
Il documento Inail ricorda che nel Testo Unico le scale, portatili e non, vengono trattate specificamente all’art. 113.
Ad esempio l’articolo indica che le “scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, devono essere sufficientemente resistenti nell’insieme e nei singoli elementi e devono avere dimensioni appropriate al loro uso. Dette scale, se di legno, devono avere i pioli fissati ai montanti mediante incastro. I pioli devono essere privi di nodi. Tali pioli devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; nelle scale lunghe più di 4 metri deve essere applicato anche un tirante intermedio. è vietato l’uso di scale che presentino listelli di legno chiodati sui montanti al posto dei pioli rotti. Esse devono inoltre essere provviste di:
- dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti;
- ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori, quando sia necessario per assicurare la stabilità della scala”.
Inoltre “per le scale provviste alle estremità superiori di dispositivi di trattenuta, anche scorrevoli su guide, non sono richieste le misure di sicurezza” indicate nelle precedenti lettere a) e b). Le scale a mano usate per l’accesso ai vari piani dei ponteggi e delle impalcature “non devono essere poste l’una in prosecuzione dell’altra. Le scale che servono a collegare stabilmente due ponti, quando sono sistemate verso la parte esterna del ponte, devono essere provviste sul lato esterno di un corrimano parapetto”.
Si segnala poi (comma 5 dell’articolo 113) che “quando l’uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona”.
E (comma 6) il datore di lavoro “assicura che le scale a pioli siano sistemate in modo da garantire la loro stabilità durante l’impiego e secondo i seguenti criteri:
- le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e immobile, in modo da garantire la posizione orizzontale dei pioli;
- le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo sicuro e, ad eccezione delle scale a funi, in maniera tale da evitare spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione;
- lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro uso, deve essere impedito con fissaggio della parte superiore o inferiore dei montanti, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo, o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;
- le scale a pioli usate per l’accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a meno che altri dispositivi garantiscono una presa sicura;
- le scale a pioli composte da più elementi innestabili o a sfilo devono essere utilizzate in modo da assicurare il fermo reciproco dei vari elementi;
- le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima di accedervi”.
In particolare il datore di lavoro “assicura che le scale a pioli siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri”. E il trasporto a mano di pesi su una scala a pioli “non deve precludere una presa sicura”.
Rimandiamo, infine, alla lettura integrale del D.Lgs. 81/2008 che si sofferma anche sull’uso delle scale portatili composte di due o più elementi innestati, sulle scale doppie (che “non devono superare l’altezza di m 5 e devono essere provviste di catena di adeguata resistenza o di altro dispositivo che impedisca l’apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza”) e su alcune deroghe alle disposizioni di carattere costruttivo.
Ricordiamo, in conclusione, che, nel Testo Unico, di costruzione e impiego di scale portatili si parla anche nell’allegato XX.
Tiziano Menduto
Sito web di INFOR.MO.: nell’articolo abbiamo presentato le schede numero 11288 e 15870 (archivio incidenti 2002/2019).
Scarica le schede da cui è tratto l'articolo:
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