Imparare dagli errori: ancora sugli infortuni con i paranchi
Brescia, 17 Ott – Concludiamo con questa puntata di “ Imparare dagli errori”, rubrica dedicata al racconto degli infortuni e delle malattie professionali, un viaggio attraverso gli infortuni che avvengono con gli apparecchi di sollevamento, con particolare riferimento ai paranchi.
Ricordiamo che il paranco è uno dei più semplici tra gli apparecchi di sollevamento. E, come ricordato in “ Movimentazione merci pericolose. Carico, scarico, facchinaggio di merci e materiali. Manuale sulla sicurezza destinato agli addetti al carico, scarico, facchinaggio di merci e materiali pericolosi” (Inail, 2012), permette solo il sollevamento e può essere manuale o motorizzato con sistemi a fune o a catena.
Ci siamo soffermati nelle precedenti puntate su particolari problematiche, come la presenza di apparecchi inadeguati o l’assenza di corrette prassi.
Oggi, sempre con riferimento ai casi di infortunio presenti nelle schede di INFOR.MO., strumento per l'analisi qualitativa dei casi di infortunio collegato al sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi, presentiamo due incidenti con fattori causali diversi: la scarsa manutenzione e l’assenza di adeguate procedure lavorative.
Questi gli argomenti trattati nell’articolo:
- Ancora esempi di infortuni nel sollevamento con paranchi
- Apparecchi di sollevamento: indicazioni e sicurezza
Ancora esempi di infortuni nel sollevamento con paranchi
Nel primo caso l’infortunio si verifica in un'azienda di lavorazione di materiali lapidei.
Un lavoratore, avendo il compito di lucidare una lastra di marmo di grandi dimensioni, poggia sul banco di lavoro la lastra utilizzando un paranco.
Mentre è intento a staccare le ventose di presa ed allontanare il braccio del paranco, improvvisamente viene colpito nella regione dorsale della schiena, dal motore dello stesso che si stacca dal suo supporto.
Il violento colpo gli causa la frattura di due vertebre.
Il fattore causale rilevato nella scheda è un’inidonea manutenzione dell'apparecchio di sollevamento.
Nel secondo caso l’infortunio è avvenuto all’interno di una nave mentre sono in corso operazioni di movimentazione di una pompa del peso di circa 120 kg.
La movimentazione avviene con l’ausilio di un paranco manuale a catena.
Ad effettuare le operazioni sono l’operaio A coadiuvato dall’operaio B.
L’imbracatura della pompa è effettuata mediante l’uso diretto della catena del paranco e non tramite l’ausilio di una braca da collegare al gancio dello stesso paranco (come previsto dal manuale del paranco).
L’infortunio avviene in quanto la catena con la quale la pompa è sospesa ha uno scatto mentre il lavoratore A tiene la mano su di essa (o tra di essa e la pompa) per trattenerla. Questo scatto gli causa l'amputazione delle dita.
Questi i fattori causali rilevati:
- l'infortunato “tratteneva con la mano il pezzo che veniva movimentato tramite l'uso di un paranco a catena privo di braca collegata al gancio del paranco”;
- “paranco a catena privo della braca”.
Apparecchi di sollevamento: indicazioni e sicurezza
Per fornire qualche informazione generale sugli apparecchi di sollevamento, con particolare attenzione anche ai paranchi, possiamo tornare a sfogliare il documento “ ImpresaSicura_L’abbigliamento”, correlato al progetto multimediale Impresa Sicura, che si sofferma, nel capitolo (4.3) dedicato alla “Sicurezza apparecchi di sollevamento e mezzi di trasporto” su alcune indicazioni normative.
Si segnala che le macchine adibite al sollevamento di carichi, “escluse quelle azionate a mano, devono recare un’indicazione chiaramente visibile del loro carico nominale e, all’occorrenza, una targa di carico indicante il carico nominale di ogni singola configurazione della macchina”. Inoltre:
- gli accessori di sollevamento devono essere marcati in modo da poterne identificare le caratteristiche essenziali ai fini di un’utilizzazione sicura;
- i ganci utilizzati nei mezzi di sollevamento e di trasporto devono portare in rilievo o incisa la chiara indicazione della loro portata massima ammissibile;
- se l’attrezzatura di lavoro non è destinata al sollevamento di persone, una segnalazione in tal senso dovrà esservi apposta in modo visibile onde non ingenerare alcuna possibilità di confusione;
- le attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di carichi installate stabilmente devono essere disposte in modo tale da ridurre il rischio che i carichi:
- urtino le persone,
- in modo involontario derivino pericolosamente o precipitino in caduta libera,
- siano sganciati involontariamente”.
Si indica poi che i mezzi di sollevamento e di trasporto, “esclusi quelli azionati a mano per i quali, in relazione alle dimensioni, struttura, portata, velocità e condizioni di uso, la mancanza del freno non costituisca causa di pericolo, devono essere provvisti di dispositivi di frenatura atti ad assicurare il pronto arresto e la posizione di fermo del carico e del mezzo e, quando è necessario ai fini della sicurezza, a consentire la gradualità dell’arresto”. E nei casi in cui l’interruzione dell’energia di azionamento può comportare pericoli per le persone, i mezzi di sollevamento “devono essere provvisti di dispositivi che provochino l’arresto automatico sia del mezzo che del carico. In ogni caso l’arresto deve essere graduale onde evitare eccessive sollecitazioni nonché il sorgere di oscillazioni pericolose per la stabilità del carico”.
Infine i mezzi di sollevamento e di trasporto “quando ricorrano specifiche condizioni di pericolo devono essere provvisti di appropriati dispositivi acustici e luminosi di segnalazione e di avvertimento, nonché di illuminazione del campo di manovra”.
Il documento si sofferma in particolare sulla sicurezza di carroponti e paranchi che, “a seconda dell’entità del carico, sono gli ausili meccanici maggiormente utilizzati nelle aziende per la movimentazione di carichi pesanti ed ingombranti”. Se i carroponti “scorrono su delle rotaie situate ai due lati della medesima campata degli stabilimenti industriali appena sotto il soffitto e svolgono un movimento di traslazione del carico oltre a permettere la salita/discesa dello stesso”, i paranchi vengono utilizzati “solo per spostare verticalmente i carichi”.
Queste alcune indicazioni per la sicurezza di carroponti e paranchi:
- i carroponti, scorrenti su rotaie, “devono essere provvisti alle estremità di corsa, sia dei ponti che dei loro carrelli, di tamponi di arresto o respingenti adeguati per resistenza ed azione ammortizzante alla velocità ed alla massa del mezzo mobile ed aventi altezza non inferiore ai 6/10 del diametro delle ruote;
- gli elevatori azionati a motore devono essere costruiti in modo da funzionare a motore innestato anche nella discesa;
- prima di iniziare il carico e lo scarico con carroponte o paranchi va accertato il peso che deve essere sollevato. Il peso è un dato fondamentale per la scelta corretta dei mezzi di sollevamento e degli accessori di imbracatura. Il peso del carico non deve superare la portata dell’apparecchio di sollevamento e degli accessori di sollevamento utilizzati per l’imbracatura;
- durante il trasporto il carico va mantenuto il più basso possibile, evitando urti e oscillazioni;
- gli accessori di sollevamento per l’imbracatura dei carichi vanno conservati in appositi luoghi e non abbandonati sul terreno dove possono essere causa di cadute. Inoltre gli accessori di sollevamento a contatto con il terreno possono subire danneggiamenti causati dal passaggio dei mezzi di trasporto, dall’umidità e da polveri;
- durante l’uso di mezzi di imbracatura (funi, catene, corde, ecc.) a tratti inclinati controllare che la distanza dai punti di attacco sia minore o uguale alla lunghezza dei tiranti (angolo al vertice < 60°) per evitare eccessive sollecitazioni dovute all’aumento della forza agente sui tiranti quando lavorano inclinati;
- è vietato passare o sostare sotto i carichi sospesi, passare con il carico sopra i lavoratori ed anche inserire parti del corpo (mani, dita, piedi, ecc.) sotto i carichi sospesi. Pertanto è necessario che i percorsi interessati dal transito dei carichi sospesi siano predisposti in modo da evitare il passaggio del carico sopra i lavoratori e sopra i luoghi per i quali l’eventuale caduta possa costituire pericolo”.
Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale del documento di Impresa Sicura che, per quanto riguarda gli apparecchi di sollevamento utilizzati nel comparto abbigliamento, riporta anche altri dettagli e informazioni.
Ricordiamo, infine, che per avere informazioni sugli apparecchi di sollevamento utilizzati in edilizia abbiamo presentato su PuntoSicuro anche i seguenti documenti:
- Apparecchi di sollevamento materiali di tipo trasferibile. Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del d.m. 11 aprile 2011
- Le macchine in edilizia. Caratteristiche e uso in sicurezza
Tiziano Menduto
Sito web di INFOR.MO.: nell’articolo abbiamo presentato le schede di Infor.mo. 14069 e 16720 (archivio incidenti 2002/2021).
Scarica la scheda da cui è tratto l'articolo: