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I quesiti sul decreto 81: un ASPP è un formatore qualificato?
Bari, 23 Gen - Sulla qualificazione dei formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro. A cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it).
Quesito
Può un addetto al servizio di prevenzione e protezione (ASPP) alla luce degli Accordi Stato-Regioni del 21/12/2011 svolgere delle docenze nei corsi di formazione in materia di salute e di sicurezza sul lavoro?
Risposta
Per quanto riguarda la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro si è in attesa che, con un apposito decreto interministeriale, vengano recepiti i criteri di qualificazione della figura del formatore nella materia specifica, criteri che sono stati già individuati e stabiliti dalla Commissione consultiva permanente nella seduta del 18/4/2012. Nelle more dell’emanazione di tale decreto per la individuazione dei requisiti occorre fare riferimento agli Accordi raggiunti in seno alla Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 21/12/2011 e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’11/1/2012 sulla formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008, (Rep. atti n. 221 del 21/12/2011) e sulla formazione dei datori di lavoro che hanno optato per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3, dello stesso D. Lgs. n. 81/2008, più comunemente individuati come datori di lavoro RSPP (Rep. atti n. 223 del 21/12/2011).
Per quanto riguarda la formazione dei datori di lavoro RSPP i soggetti formatori sono stati indicati al punto 1. del relativo Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 mentre i requisiti richiesti ai docenti che possono svolgere tale formazione sono stati indicati nel punto 2. dello stesso Accordo. Circa invece la formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti al punto 1. del relativo Accordo sono stati indicati sia i soggetti formatori abilitati ad organizzare i corsi di formazione che i requisiti dei docenti ai quali tali soggetti possono affidare le docenze.
Secondo il punto 1. dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 relativo alla formazione dei datori di lavoro RSPP, infatti, sono soggetti formatori dei corsi di formazione e di aggiornamento destinati a tali figure:
“a) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale; le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono, altresì, autorizzare, o ricorrere a ulteriori soggetti operanti nel settore della formazione professionale accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell' intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2009. In tal caso detti soggetti devono, comunque, dimostrare di possedere esperienza biennale professionale maturata in ambito prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro o maturata nella formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
b) l'Università e le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione;
c) l'INAIL;
d) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali dei vigili del fuoco per le Province autonome di Trento e Bolzano;
e) la Scuola superiore della pubblica amministrazione;
f) altre Scuole superiori delle singole amministrazioni;
g) le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori;
h) gli enti bilaterali, quali definiti all'art. 2, comma 1, lettera h), del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni, e gli organismi paritetici quali definiti all'art. 2 comma 1 lettera ee), del D. Lgs. n. 81/08 e per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 51 del D. Lgs. n. 81/08;
i) i fondi interprofessionali di settore;
j) gli ordini e i collegi professionali del settore di specifico riferimento”.
mentre, con riferimento ai requisiti dei docenti, al punto 2. dello stesso Accordo del 21/12/2011 è stato indicato che:
“In attesa della elaborazione da parte della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro dei criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento così come previsto all'art. 6, comma 8, lettera m-bis), del D. Lgs. n. 81/08, i corsi devono essere tenuti da docenti che possono dimostrare di possedere, una esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.
Con riferimento invece alla formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti, nonché alla organizzazione dei corsi ed ai requisiti che devono possedere i docenti il relativo Accordo del 21/12/2011 al punto 1. ha indicato analogamente che:
“In attesa della elaborazione da parte della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro dei criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento così come previsto all'articolo 6, comma 8, lettera m-bis), del D. Lgs. n. 81/08, i corsi devono essere tenuti, internamente o esternamente all'azienda, anche in modalità e-Learning, quale definita in Allegato I, ove ne ricorrano le condizioni, da docenti interni o esterni all'azienda che possono dimostrare di possedere esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'esperienza professionale può consistere anche nello svolgimento per un triennio dei compiti di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, anche con riferimento al datore di lavoro”,
con la precisazione che, così come indicato nel successivo punto 2. lettera a) dello stesso Accordo, il “soggetto organizzatore del corso può essere anche il datore di lavoro”.
E’ facile quindi osservare che entrambi gli Accordi hanno richiesto, in attesa che vengano fissati i criteri di qualificazione dei formatori i quali, così come previsto all'articolo 6 comma 8 lettera m-bis) del D. Lgs. n. 81/2008 dovranno tenere conto delle peculiarità dei settori di riferimento, che i docenti dei corsi di formazione siano in possesso di una esperienza almeno triennale di insegnamento o di esperienza professionale in materia di salute e di sicurezza sul lavoro. Esclusivamente per quanto riguarda la formazione dei lavoratori, inoltre, lo stesso Accordo ha esplicitamente considerata valida come esperienza professionale anche l’attività, svolta per uno stesso periodo, di responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
In merito in particolare al requisito dell’esperienza professionale pregressa in materia di salute e di sicurezza sul lavoro è opportuno fare osservare che inizialmente, così come si riscontra nella lettura della bozza del relativo Accordo, per i formatori dei lavoratori veniva richiesto che l’esperienza professionale stessa fosse stata fatta con riferimento alle tematiche specifiche da trattare in ciascuno dei moduli relativi ai percorsi formativi, richiesta che è stata poi rimossa successivamente e che non compare più nel testo definitivo approvato dalla Conferenza Stato-Regioni, in attesa probabilmente che si esprimesse in merito la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro alla quale il legislatore ha affidato il compito di fissare i criteri di qualificazione dei formatori.
In risposta quindi al quesito formulato, proprio in virtù del fatto che l’Accordo per la formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti ha ritenuto che l’attività del responsabile del servizio di prevenzione e protezione fosse valida come requisito di esperienza professionale per svolgere la formazione stessa, anche con riferimento al datore di lavoro RSPP, si è del parere in definitiva che anche chi ha svolto l’attività di ASPP per un periodo di almeno tre anni, appartenendo lo stesso al servizio di prevenzione e protezione, possa svolgere, anche se non esplicitamente indicato nell’Accordo, docenze in materia di salute e di sicurezza per la formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti ritenendo che lo stesso ASPP nell’ambito della sua attività svolta nel servizio di prevenzione e protezione abbia quanto meno acquisito il requisito dell’esperienza professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro richiesto dall’estensore dell’Accordo.
