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I quesiti sul decreto 81: sulla formazione dei lavoratori autonomi
Bari, 5 Dic - Sulla formazione dei lavoratori autonomi alla luce dei nuovi accordi stato-regioni. A cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it).
Quesito
Alla luce dell’ Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 sulla formazione dei lavoratori come deve comportarsi il committente datore di lavoro con i lavoratori autonomi che operano presso la propria azienda? Spetta a lui formarli in base ai rischi presenti in azienda?
Risposta
Le disposizioni che riguardano la formazione dei lavoratori autonomi sono contenute nell’articolo 21 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, riportante il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, così come modificato dal decreto correttivo di cui al D. Lgs 3/8/2009 n. 106, oltre che nell’Allegato XVII dello stesso D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., se l’attività da questi è svolta nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili, e nell’Accordo Stato-Regioni sulla formazione dei lavoratori raggiunto nell’ambito della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 21/12/2011.
Secondo l’articolo 21 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., infatti:
“1. I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;
c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.
2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:
a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali”.
Quindi per quanto riguarda la formazione dei lavoratori autonomi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro il legislatore ha esplicitamente indicato che gli stessi hanno la facoltà di partecipare a corsi di formazione specifici incentrati sui rischi delle attività dagli stessi svolte ma che, nel momento in cui intendano farlo, lo devono comunque fare secondo le previsioni di cui all'articolo 37 del D. Lgs. n. 81/2008 sulla formazione in generale dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti, fermo restando comunque il rispetto degli obblighi previsti da norme speciali.
Fra le norme speciali applicabili ai lavoratori autonomi, per quanto riguarda la loro formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si richiamano in particolare le disposizioni contenute nell’articolo 2 comma 1 lettera b) del D.P.R. 14/9/2011 n. 177, contenente il “Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, a norma dell’articolo 6, comma 8, lettera g) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, secondo le quali qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta solo da imprese o da lavoratori autonomi qualificati che abbiano provveduto obbligatoriamente (e quindi non più facoltativamente) a formarsi sui rischi propri dell’attività svolta e secondo le previsioni di cui all’art. 37 del D. Lgs. n. 81/2009 e s.m.i..
Nel caso che l’attività del lavoratore autonomo venga svolta presso i cantieri temporanei o mobili si applicano, altresì, le disposizioni riguardanti la verifica tecnico-professionale che il committente deve effettuare ai sensi dell’articolo 90 comma 9 lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., verifica che deve essere fatta controllando il possesso dei requisiti indicati nell’Allegato XVII allo stesso D. Lgs. fra i quali), per quanto riguarda i lavoratori autonomi, viene richiesto al punto 2 lettera d il possesso di un attestato che dimostri che gli stessi si siano formati secondo le previsioni obbligatorie del D. Lgs. n. 81/2008 medesimo.
E’ stato con l’Accordo sulla formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti del 21/12/2011, il quale, secondo quanto espressamente indicato nella premessa dell’Accordo stesso, si applica anche alla formazione dei soggetti di cui all’art. 21 comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008 fra i quali sono inseriti appunto i lavoratori autonomi, che è stato sostanzialmente stabilito, seguendo i principi già fissati dallo stesso art. 21, che le modalità, i contenuti e la durata minima della formazione indicati nell’Accordo per i lavoratori dipendenti valgono anche per i lavoratori autonomi, se questi devono provvedere a formarsi, e che quindi in pratica anche la formazione specifica dei lavoratori autonomi deve essere legata strettamente agli effettivi rischi presenti nell’attività che gli stessi vanno a svolgere.
In tal caso in definitiva tutto avviene come per i lavoratori dipendenti con la sola differenza che il lavoratore autonomo provvederà a curare la sua formazione a proprie spese prima di assumere la prestazione di lavoro.
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
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Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 05/12/2012 (21:01:13) |
A me sembra, invece, leggendo il p. 2 dell'allegato XVII al D. Lgs. n° 81/2008, che gli attestati inerenti la formazione dei lavoratori autonomi, siano necessari ai fini della valutazione dell'ITP, solo se espressamente richiesti dal D. Lgs. n° 81/2008. il Titolo IV, riguardante i cantieri temporanei e mobili, non prevede l'obbligo per i lavoratori autonomi, di frequentare corsi di formazione m solo quanto indicato all'art. 94. Mi sono perso un passaggio? |
Rispondi Autore: emiliano capponi - likes: 0 | 06/12/2012 (16:59:33) |
In effetti così recita il comma d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria, ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo quindi anche io sono portato a pensare che sia una facoltà e non un obbligo...mi sono perso qualche passaggio anche io? |
Rispondi Autore: Rolando Dubini - likes: 0 | 10/01/2013 (17:25:03) |
La verifica degli autonomi secondo la Procura Della Repubblica di Torino: “Verifica dell’idoneità tecnico professionale dei lavoratori autonomi nell’ambito del Titolo IV del DLgs 81/08 (articolo 90, comma 9) Le modifiche introdotte dal DLgs 106/09 all’allegato XVII [del D.Lgs. n. 81/2008] che indica tra i documenti da esibire da parte del lavoratore autonomo gli “attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo” non cambiano gli obblighi del committente (o del responsabile dei lavori). Quindi: se da un lato la sorveglianza sanitaria, e la partecipazione a corsi di formazione, costituisce una facoltà del lavoratore autonomo [art. 21 D.Lgs.n.81/2008], dall’altro il tenore dell’Allegato XVII porta a ritenere vincolante l’esibizione della relativa documentazione al committente ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale. Con la conseguenza che un lavoratore autonomo può anche non sottoporsi a sorveglianza sanitaria e non partecipare a corsi di formazione, ma in tal caso un committente di lavori edili o di ingegneria civile non può legittimamente affidargli tali lavori. A tale proposito il Dott. Guariniello osserva come le più recenti pronunce della Corte di Cassazione si rivolgono con particolare attenzione agli obblighi di verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi posti a carico del committente (o del responsabile dei lavori) e di conseguenza la necessità che gli organi di vigilanza indaghino su questi aspetti in particolare nei casi di infortunio sul lavoro” [Verbale della riunione tenutasi presso la Procura della Repubblica di Torino in data 18/12/2009]. |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 05/05/2013 (21:15:54) |
Raccomando la lettura dell'Interpello n° 7/2013 riguardante la formazione dei lavoratori autonomi. Buona lettura |
Rispondi Autore: Ale - likes: 0 | 23/01/2020 (12:27:01) |
I lavoratori autonomi mulettisti devono mantenere e conservare il proprio attestato di formazione madre anche successivamente alla consegna di attestati di aggiornamento dopo il decorrere dei 5 anni? |