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I quesiti sul decreto 81: sull’obbligo del SPP interno
Bari, 4 Mag - Sull’obbligo del Servizio di Prevenzione e Protezione interno e sul SPP per un gruppo di imprese. A cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it).
Quesito
Con riferimento alla risposta al quesito sugli obblighi legati alla entità di un cantiere temporaneo o mobile pubblicata sul quotidiano del 20/4/2011 non è chiaro se l’istituzione obbligatoria di un Servizio di prevenzione e protezione interno richiesta dall’art. 31 del D. Lgs. n. 81/2008 per aziende industriali con più di 200 lavoratori si riferisca all’impresa affidataria del cantiere nel quale operano più di 200 lavoratori oppure alle singole imprese. E nel caso di più imprese affidatarie si può organizzare nel cantiere un unico servizio di prevenzione e protezione?
Risposta
Occorre in premessa distinguere l’azienda dal cantiere. Per azienda, così come definita nella lettera c) del comma 1 dell’art. 2 del D. Lgs. n. 81/2008, si intende il complesso di una struttura organizzata da un datore di lavoro mentre con cantiere, secondo la definizione riportata nell’art. 89 comma 1 lettera a) dello stesso D. Lgs., si indica un luogo e cioè un sito nel quale vengono svolti dei lavori edili o di ingegneria civile, il cui elenco è riportato nell’Allegato X dello stesso decreto, e nel quale possono operare una o più imprese.
Ora l’art. 31 del D. Lgs. n. 81/2008 in argomento quando con il comma 6 ha inteso imporre un servizio di prevenzione e protezione interno parla di aziende e non di cantiere ed in particolare nella lettera e) di “aziende industriali con più di 200 lavoratori”. Quindi, quando nella risposta al quesito pubblicata sul quotidiano del 20/4/2011, forse un po’ impropriamente, si è parlato di “imprese che gestiscono un cantiere di 200 lavoratori” non si è voluto fare riferimento alla impresa affidataria del cantiere ma alla organizzazione delle singole imprese le quali, se dovessero impiegare più di 200 lavoratori, sono tenute ad istituire nel loro ambito un servizio di prevenzione e protezione interno.
Per quanto riguarda poi la possibilità, nel caso di più imprese affidataria, di istituire nel cantiere un unico servizio di prevenzione e protezione si fa presente che, secondo quanto indicato nel comma 8 dell’art. 31 “nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l'istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile”. Si consulti a proposito la risposta data ad un altro quesito pubblicata sul quotidiano del 19/11/2008 nella quale si sono poste in evidenza le varie possibili ipotesi di organizzazione dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni.
E’ chiaro comunque, per concludere, che nel caso di un gruppo di imprese che occupano ognuna più di 200 lavoratori non sarà più possibile, considerata la limitazione imposta dal legislatore con il comma 6 per quanto riguarda la istituzione obbligatoria di un SPP interno, il ricorso alla soluzione di cui al comma 8 di un servizio di prevenzione e protezione comune fra le stesse e cioè alla soluzione che una impresa possa avvalersi del SPP organizzato da un’altra impresa del gruppo in quanto in tal caso il SPP di ogni impresa, ad eccezione di quella che lo ha organizzato, sarebbe esterno all’impresa stessa e ciò contrariamente a quanto imposto dal legislatore con il comma 6.
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