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I quesiti sul decreto 81: sugli obblighi negli appalti extraziendali
Bari, 30 Lug – Un quesito sugli obblighi del committente datore di lavoro nel caso di un appalto di lavori extraziendali e sul concetto della disponibilità giuridica o meno dei luoghi in cui si svolge l’appalto. Risposta a cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it).
Quesito
Un'azienda di telecomunicazioni affida a un’impresa appaltatrice dei lavori di manutenzione da effettuare su alcune sue antenne installate però in un’area di proprietà di terzi. Quale è in tal caso la corretta applicazione dell’ art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e quali sono gli obblighi del committente datore di lavoro?
Risposta
Il lettore segnala nel quesito il caso di un committente datore di lavoro che appalta dei lavori di manutenzione da effettuarsi su alcuni suoi impianti che, benché dallo stesso gestiti, si trovano comunque in un’area di proprietà di terzi e si chiede se in tal caso, trattandosi di lavori da svolgere al di fuori della propria azienda, trovano comunque applicazione le disposizioni poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori connesse ai contratti d’appalto di cui all’art. 26 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i. e, se sì, in quali termini dovendo svolgersi i lavori in aree delle quali il committente non possiede una disponibilità giuridica.
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Rispondi Autore: paolo corna - likes: 0 | 31/07/2014 (08:49:36) |
trovo che l'interpretazione sia da integrare in quanto le disposizioni di cui all'art 26 comma 3 ter prevedono che: ...... in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali. |