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I quesiti sul decreto 81: rspp e lavoro a progetto

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: I quesiti sul decreto 81

06/06/2012

Sull’obbligo dell’istituzione del spp nel caso che in una azienda operino solo lavoratori a progetto. A cura di G. Porreca.

 
Bari, 6 Giu - Sull’obbligo dell’istituzione del spp nel caso che in una azienda operino solo lavoratori a progetto. A cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it).
 
Quesito
E’ diffusa la presenza di aziende che si avvalgono contemporaneamente di lavoratori dipendenti e di lavoratori a progetto che svolgono la propria attività nell’ambito dell’azienda stessa. Nel caso in cui in una di queste aziende operino solo ed esclusivamente lavoratori a progetto è tenuto il datore di lavoro ad istituire il SPP ed a designare il RSPP? E come si deve regolare per il RLS? Deve attivarsi affinché i lavoratori a progetto provvedano ad eleggersi un loro rappresentante?
 

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Risposta
I lavoratori a progetto di cui agli articoli 61 e seguenti del D. Lgs. 10/9/2003 n. 276 e s.m.i. così come i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 409 primo comma n. 3 del codice di procedura civile, sono presi in considerazione nel D. Lgs. 9/4/2008  n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, nell’articolo 3, riguardante il campo di applicazione del D. Lgs. n. 81/2008 medesimo, e nell’articolo 4 relativo al computo dei lavoratori ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale lo stesso decreto fa discendere particolari obblighi.
 
Secondo l’articolo 3 comma 7 di tale D. Lgs. n. 81/2008, infatti:
 
"7. Nei confronti dei lavoratori a progetto di cui agli articoli 61, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente”,
 
articolo in base al quale i lavoratori a progetto sono quindi di fatto equiparati ai lavoratori dipendenti allorquando prestino la loro attività lavorativa nell’ambito dei luoghi di lavoro del committente il quale in tale circostanza assume nei loro confronti la veste di datore di lavoro, ai sensi della definizione che del datore di lavoro dà l’articolo 2 comma 1  lettera b) dello stesso D. Lgs. n. 81/2008 secondo il quale è datore di lavoro:
 
b) il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”.
 
Secondo l’articolo 4 comma 1 lettera l) poi dello stesso D. Lgs. n. 81/2008 relativo al computo dei lavoratori:
 
“1. Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto legislativo fa discendere particolari obblighi non sono computati:
..................................................................
l) i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, nonché i lavoratori a progetto di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del committente”.
 
L’applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai lavoratori a progetto era stata già sancita del resto, in vigenza del D. Lgs. n. 626/1994 e s.m.i., con l’art. 66 comma 4 del D. Lgs. 10/9/2003 n. 276, contenente l’”Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003 n. 30”, meglio conosciuta come legge Biagi, che nel 2003 introdusse tale tipologia di rapporto contrattuale. Secondo quanto indicato in tale articolo, infatti, a tali tipi di rapporto “si applicano le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modifiche e integrazioni,  quando la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente, nonché le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”.
 
Alla luce di quanto sopra messo in evidenza quindi il committente datore di lavoro è tenuto nei confronti dei lavoratori a progetto ad applicare integralmente tutte le disposizioni di prevenzione e di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., anche nel caso che nell’azienda operino solo tali tipologie di lavoratori ed è tenuto, quindi, ad effettuare la valutazione dei rischi, ad elaborare il documento di valutazione dei rischi, a sottoporre se necessario i lavoratori a progetto alla sorveglianza sanitaria, a fornire agli stessi i necessari D.P.I, ecc ed è tenuto quindi in definitiva, in risposta al quesito formulato, ad istituire il servizio di prevenzione e protezione di cui all’art. 31 dello stesso D. Lgs. n. 81/2008 ed a designare il responsabile del servizio stesso oppure ad optare, se ne sussistono le condizioni, per lo svolgimento diretto del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. n. 81/2008.
 
Per quanto riguarda poi in particolare la redazione del documento di valutazione dei rischi il datore di lavoro può ricorrere all’ autocertificazione dei rischi prevista dall’art. 29 comma 5 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., riservata ai datori di lavoro fino a 10 addetti, senza tenere conto nel computo, alla luce di quanto indicato nel sopracitato articolo 4 comma 1 lettera l) dello stesso D. Lgs. n. 81/2008, del numero di lavoratori a progetto che operano nell’ambito della propria azienda sempre che questi non svolgano la loro attività in maniera esclusiva a favore del committente.
 
In merito, infine, alla designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in un’azienda presso la quale operano anche lavoratori a progetto è opportuno tenere conto di quanto riportato negli accordi interconfederali di settore in merito alle modalità di designazione di tali figure e che comunemente indicano per quanto riguarda l’elezione degli RLS, che alla stessa possano partecipare solo i lavoratori iscritti nel libro di matricola e che possano altresì essere eletti solo lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato escludendo così, di fatto, che il RLS possa essere scelto fra i lavoratori che nell’azienda operano con contratto di lavoratori a progetto.
 


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Rispondi Autore: Rocco Falotico - likes: 0
06/06/2012 (09:00:25)
Allora mi sorge una domanda, non teorica ma che è reale, in un'azienda esistente.
Se una ditta ha lavoratori a progetto che operano solo per lei (quindi con contratto esclusivo) ma non prestano opera presso la sede del committente in quanto girano con dei furgoni, come ci si deve comportare per DVR, prevenzione, sorveglianza sanitaria, ecc?
Rispondi Autore: Gabriele Brion - likes: 0
06/06/2012 (09:59:33)
Mi permetto di rispondere al sig. Falotico.
Dalla lettura del D.Lgs.81/08, art. 4, comma 1, lettera l), appare chiaro che i lavoratori a progetto siano esclusi dal computo unicamente "qualora l'attività non sia svolta in via esclusiva a fovore del committente". Nel caso di collaborazione esclusiva quindi rientrano nel conteggio. A perte ciò occorre comunque ricordare che l'autocertificazione per aziende sotto i 10 lavoratori sarà ammessa solo fino al 31/12/12, dopodichè dovrà comunque essere realizzato obbligatoriamente un DVR secondo le procedure standardizzate da poco approvate.
Infine, la definizione di luogo di lavoro è contenuta nell'art. 62 del D.Lgs.81/08 ove, al comma 2, lettera a), esclude i mezzi di trasporto che semmai sono configurabili come attrezzature ai sensi dell'art. 69, comma 1, lettera a).
Ciò non toglie che, a mio modesto avviso, tali furgoni dovranno pur essere caricati e quindi è possibile che i relativi autisti siano comunque presenti, almeno saltuariamente all'interno della sede. Se così fosse, il DL dovrà fare le proprie valutazioni.
Cordiali saluti.
Rispondi Autore: Michele Gusberti - likes: 0
06/06/2012 (10:15:17)
...e se la prestazione lavorativa non si svolge nei luoghi di lavoro del committente? Es: società di consulenza informatica che assume a progetto lavoratori che svolgono poi la loro attività esclusivamente presso il cliente. Qualcuno dovrà preoccuparsi di tutelare queste persone! Chi?
Rispondi Autore: Michele Gusberti - likes: 0
06/06/2012 (10:18:19)
Perdonatemi per l'ulteriore aggiunta. Forse sbagliando, ma di mio ho sempre fatto la valutazione del rischio per i lavoratori a progetto (sono comunque equiparati a lavoratori) a prescindere dal luogo di svolgimento della mansione
Rispondi Autore: Mario di Carlo - likes: 0
06/06/2012 (10:28:52)
Forse l' ing. Porreca si e' sbagliato sull' elezione rls.

1)il libro matricola non c'e' piu', c'e'Il Libro Unico del Lavoro
2)L' Accordo interconfederale sui RLS e sicurezza, Confapi-Cgil-Cisl-Uil, 20 settembre 2011
Articolo 4 Elettorato attivo e passivo
1. Hanno diritto al voto tutti i lavoratori che prestino la loro attività nell'azienda o nell'unità produttiva. Possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova alla data delle elezioni purché il loro rapporto di lavoro abbia durata almeno pari alla durata del mandato.
Rispondi Autore: Rocco Falotico - likes: 0
08/06/2012 (17:44:44)
Ringrazio il signor Brion,
ma il fatto è appunto questo:
il carico avviene presso una ditta terza, lo scarico presso il cliente della ditta terza
inoltre sono d'accordo che i collaboratori a progetto rientrano nel conteggio, ma non rientrano nell'applicazione, in funzione dell'articolo 3 comma 7. Come mettiamo insieme queste due cose?
Rispondi Autore: Gabriele Brion - likes: 0
12/06/2012 (12:15:10)
Innanzitutto occorre che sia chiaro al sig. Gusberti che l'eventuale esclusione dei lavoratori a progetto riguarda esclusivamente il conteggio di cui all'art. 4 per determinati adempimenti e non certo la tutela dei lavoratori stessi.
Per quanto concerne l'art. 3, comma 7, citato dal sig. Falotico ritengo che la precisazione "ove la
prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente" sia pienamente in linea con il contesto normativo. Infatti, il datore di lavoro è responsabile laddove abbia la gestione diretta dei lavoratori, dei modi e dei luoghi. Nello specifico, il datore di lavoro avrà l'obbligo di fornire attrezzature e DPI adeguati nonchè una formazione di base sui rischi generalmente connessi alla mansione. A mio avviso, nel momento in cui i lavoratori a progetto operano presso un'azienda terza (che magari si configura anche come utilizzatrice perchè gestisce i lavoratori in oggetto) sarà il DL di quest'ultima che si dovrà preoccupare di fornire un elenco dei rischi presenti nell'azienda (quindi collaborazione per il DUVRI) ed a ravvisare la necessità di eventuale formazione specifica. In tali casi le competenze di ciascuna parte devono essere specificate nel contratto. Credo, in definitiva, che l'approccio non debba essere quello della responsabilità univoca del committente bensì quello di una responsabilità condivisa e definita in via contrattuale fra committente e azienda terza. Mi piacerebbe sapere se il dott. Porreca condivide tale approccio.
Cordiali saluti.
Rispondi Autore: Michele Gusberti - likes: 0
28/12/2012 (11:26:02)
Voglio ricordare al sig.Brion che il mio riferimento è all'art 3 comma 7 e non all'art 4. Mi sembra dunque che l'applicazione dell'art 3 comma 7 sia alquanto ostica dal momento che forse tra le pieghe degli articoli vi siano punti poco dibattuti. Cordialità

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