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I quesiti sul decreto 81: le visite nei luoghi di lavoro


 

Quesito

Sono state fissate dalle normative vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro le modalità di effettuazione delle visite nei luoghi di lavoro da parte del responsabile del servizio di prevenzione e protezione? E più in particolare è possibile che questi le effettui senza preavviso?

 

 

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Risposta

Il lettore nel quesito formulato chiede se il responsabile del servizio di prevenzione e protezione di un’azienda possa svolgere le sue visite nei luoghi di lavoro senza alcun preavviso e senza che sostanzialmente sia stato informato il datore di lavoro dell’azienda medesima. Il quesito, a dire il vero, è piuttosto singolare se solo si pensa a quelli che sono i compiti che deve svolgere il servizio di prevenzione e protezione e quindi il responsabile del servizio medesimo (RSPP) alla luce delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i..

 

Le funzioni ed i compiti del RSPP ed il rapporto fra questi e il datore di lavoro che lo ha designato sono contenuti nel decreto legislativo citato e in particolare negli artt. 17 e 18, riguardanti gli obblighi del datore di lavoro, e nell’art. 33 riportante i compiti del servizio di prevenzione e protezione stesso. Secondo l’art. 17 comma 1 lettera b), infatti, il datore di lavoro è tenuto indelegabilmente a designare il RSPP, definito nell’art. 2 comma 1 lettera f) come la “persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi” medesimo, e secondo il comma 1 dell’art. 33 dello stesso D. Lgs. che ha fissato i compiti del servizio di prevenzione e protezione:

 

“1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;

b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;

c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;

d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35;

f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36”

 

con la precisazione che il datore di lavoro, secondo i commi 1 e 2 dell’art. 29, deve effettuare la valutazione dei rischi ed elaborare il relativo documento di valutazione dei rischi (DVR), obbligo anche esso indelegabile secondo l’art. 17 comma 1 lettera a), in collaborazione appunto con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente nei casi di cui all’art. 41 (comma 1) e previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (comma 2) pena l’applicazione, in caso di inadempimento, delle pesanti sanzioni previste nell’art. 55 dello stesso D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

 

 

(...)

 

 

 

La risposta completa è disponibile per gli abbonati in area riservata:

 

 

Ing. Gerardo Porreca – I quesiti sul decreto 81 – Sulle modalità di svolgimento delle funzioni di responsabile del servizio di prevenzione e protezione nelle aziende. 

 



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Rispondi Autore: raffaele scalese - likes: 0
03/10/2018 (07:32:46)
"ipse dixit" "Il quesito, a dire il vero, è piuttosto singolare ",
Senza voler neppure leggere la risposta completa di Gerardo P mi sentirei di consigliare al Collega che venga fatto oggetto di limitazioni all'accesso in Azienda di
A) chiarire al DL che lo ha nominato Lui come suo consulente
(in estrema sintesi è l'equivalente di andare da un medico per una diagnosi e rifiutare di essere visitato...?)
B) proporre un abstract ad DL della info formazione obbligatoria per Dirigenti (questo, ....naturalmente a pagamento non rientrando negli obblighi dell'RSPP la formazione del Datore di lavoro in quanto tale)
C) rinunciare all'incarico: con questi presupposti sarebbe molto complicato lavorare.
Naturalmente ho un poco esagerato.....o no ?

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