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I quesiti sul decreto 81: la valutazione dei rischi in subappalto
Bari, 11 Feb – Un quesito sul contenuto del piano operativo di sicurezza dell’impresa affidataria e di una sua impresa subappaltatrice. Risposta a cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it).
Quesito
E vero, così come è stato sostenuto in un corso di formazione, che un’ impresa affidataria deve descrivere nel proprio POS tutte le lavorazioni oggetto dell’appalto e contenere la valutazione dei rischi corrispondenti indipendentemente dal fatto che la stessa impresa svolga tali lavorazioni direttamente o le affidi in subappalto? Ma se così fosse come fa l’impresa affidataria, essendo il POS il DVR per il cantiere specifico, ad effettuare una valutazione dei rischi per le lavorazioni che non deve eseguire?
Risposta
La risposta al quesito formulato richiede una lettura coordinata di alcuni articoli del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i. e più precisamente dell’art. 89 sulle definizioni, dell’art. 96 sugli obblighi del datore di lavoro, dell’art. 97 sugli obblighi in particolare del datore di lavoro dell’impresa affidataria, dell’art 101 sugli obblighi di trasmissione dei piani operativi di sicurezza ( POS) nonché dell’allegato XV dello stesso D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. riportante i contenuti minimi dei POS medesimi.
Secondo il comma 1 lettera h) dell’art. 89 del D. Lgs. n. 81/2008, infatti, il piano operativo di sicurezza è:
“il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV”,
allegato quest’ultimo che al punto 3.2.1. lettera a) numero 2), lettera c) e lettera g) stabilisce che:
“3.2.1. Il POS é redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell’articolo 17 del presente decreto, e successive modificazioni, in riferimento al singolo cantiere interessato; esso contiene almeno i seguenti elementi:
a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:
1) ...................................................................
2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;
b) ............................................................
c) la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
d) .....................................................................
e) ................................................................;
f) .................................................................
g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere”.
(...)
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Rispondi Autore: Stefano Fraccaroli - likes: 0 | 11/02/2015 (06:54:48) |
Interessante , completo dettagliato e documentato l'art dell'ing. Porreca, comploimenti |
Rispondi Autore: Paolo T. - likes: 0 | 12/02/2015 (08:24:46) |
L'articolo è interessante, però non si dirime l'annoso problema di quando l'impresa affidataria non redige il POS, in quanto non svolge alcun tipo di lavorazioni in cantiere, ma subappalta l'attività da eseguirsi nel cantiere stesso.In questi casi parecchi CSE impongono comunque all'affidataria la redazione di un POS (non si capisce di quale tipologia...) al fine di verificare la congruità di questo con quello del subappalto.Diversamente altri CSE impongono all'affidataria una valutazione del POS del subappalto (anche in questo caso non si capisce con che criterio). |
Rispondi Autore: Gerardo Porreca - likes: 0 | 18/02/2015 (08:06:52) |
L'impresa affidataria, esecutrice o meno, deve comunque redigere il POS ai sensi del comma 1 lettera g) dell'art. 96 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e fanno bene quindi i CSE ad imporlo. Per quanto riguarda i criteri sulla redazione si consulti il contenuto della risposta al quesito pubblicato sul quotidiano del 18/2/2015. |
Rispondi Autore: silvio ventroni - likes: 0 | 05/04/2016 (17:54:16) |
L'impresa affidataria deve comunque fare il Pos , valutando tutte le fasi di lavoro in appalto , poi il proprio Pos lo deve comunicare alle esecutrici per il quale devono coordinarsi è cooperare è interagire . |