I quesiti sul decreto 81: il POS per il nolo del ponteggio
Quesito
In qualità di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ho chiesto a una ditta che deve fornire, montare e smontare in cantiere un ponteggio sospeso motorizzato, necessario per la ristrutturazione di un edificio, di consegnarmi il piano operativo di sicurezza ma la stessa si è rifiutata sostenendo che il nolo non prevede l’elaborazione del POS. Chi ha ragione? Devo intervenire ad adottare provvedimenti?
Risposta
L’argomento del quesito è quello del noleggio di un ponteggio sospeso motorizzato (PSM) comprensivo del montaggio e smontaggio dello stesso in un cantiere installato per l’effettuazione di alcuni lavori di ristrutturazione di un edificio e chi lo ha formulato, un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, si chiede e ci chiede se il noleggiatore di tale ponteggio, dovendo provvedere anche al suo montaggio e smontaggio, sia tenuto o meno, in applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i., a redigere e consegnare il piano operativo di sicurezza (POS) e lo stesso chiede, altresì, un consiglio su come deve comportarsi se il noleggiatore si rifiuta di predisporlo. Per rispondere al quesito occorre, come al solito, richiamare e esaminare le disposizioni di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro applicabili al caso in esame.
L’obbligo di redigere il piano operativo di sicurezza, come è noto, è stato imposto a carico delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici che operano nei cantieri temporanei o mobili con l’art. 96 comma 1 lettera g) del citato D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo il quale
“1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:
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- redigono il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h”
articolo con il quale è stato anche precisato al comma 1-bis che tale obbligo non si applica alle mere forniture di materiali e attrezzature, fermo restando comunque l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 26 dello stesso D. Lgs. n. 81/2008. Le imprese esecutrici alle quali si fa riferimento nell’art. 96 comma 1 sono quelle definite con l’articolo 89 comma 1 lettera i-bis dello stesso D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e sono da intendersi le “imprese che eseguono un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali”.
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