Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing' Ing. Gerardo Porreca – I quesiti sul decreto 81 – Sulla compatibilità fra le figure del committente dell’opera edile e del coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.
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I quesiti sul decreto 81: il committente coordinatore
Quesito
Il legislatore ha concesso al committente la possibilità di svolgere direttamente le funzioni sia del coordinatore per la progettazione che del coordinatore per l’esecuzione dei lavori sempre che sia in possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 98 del D. Lgs. n. 81/2008. Ma non dovrebbe esserci una incompatibilità fra queste due figure? Su quali basi il legislatore stesso ha invece giudicato che tale incompatibilità non esiste?
Risposta
Il quesito formulato dal lettore fa riferimento alla facoltà che il legislatore ha concesso al committente di un’opera edile di potere svolgere direttamente nel cantiere installato per la realizzazione dell’opera stessa le funzioni di coordinatore per la sicurezza sia in fase di progettazione (CSP) che in fase di esecuzione dei lavori (CSE) e lo stesso lettore si chiede e ci chiede su che elementi il legislatore ha basata la scelta di rendere compatibili queste due figure. La perplessità espressa dal lettore è derivata certamente dalla lettura degli obblighi del CSE contenuti nell’articolo 92 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i. fra i quali si legge anche quello di denunciare il committente agli organi di vigilanza competenti se, benché informato dallo stesso CSE delle inadempienze in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte di una impresa esecutrice riscontrate in cantiere, lo stesso non è intervenuto ad adottare alcun provvedimento senza una idonea motivazione. Vediamo quindi di dare una interpretazione logica sulle scelte che il legislatore ha voluto fare.
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