I quesiti sul decreto 81: corsi di aggiornamento
E’ possibile per i lavoratori aggiornarsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro mediante la partecipazione a convegni o seminari che trattino materie coerenti con i contenuti previsti dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011? E se no può aggiornarli direttamente il datore di lavoro RSPP e con quali requisiti?
Risposta
Un altro quesito sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro che è fra gli argomenti più gettonati specie dopo l’entrata in vigore dell’Accordo raggiunto nella seduta del 7/7/2016 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (in seguito più semplicemente Accordo Stato Regioni), Accordo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19/8/2016 ed entrato in vigore il 3/9/2016, il quale, benché destinato a sostituire l’Accordo del 26/1/2006 sulla formazione degli ASPP/RSPP, ha, come è noto, modificato in parte gli Accordi sulla formazione di altri operatori di sicurezza oltre ad avere fissato delle regole per il riconoscimento dei crediti formativi e ad avere allegata una interessante tabella riassuntiva di tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro obbligatori previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
Questa volta il quesito, formulato da un centro di formazione, riguarda le modalità dell’aggiornamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei lavoratori e più precisamente la possibilità o meno per gli stessi di aggiornarsi anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari che trattino materie coerenti con i contenuti previsti dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 e la possibilità o meno da parte dei datori di lavoro RSPP di impartite direttamente tale aggiornamento nell’ambito della propria azienda e se sì con quali requisiti.
Per dare riscontro al quesito occorre fare una lettura coordinata del citato Accordo del 21/12/2011 (Rep. 221) sulla formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti, del Decreto 6/3/2013 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute sulla qualificazione dei formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e dell’ultimo nuovo Accordo Stato-Regioni del 7/7/2016, sopra menzionato, sulla formazione degli RSPP/ASPP.
(…)
La risposta completa è disponibile per gli abbonati in area riservata:
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.
Pubblica un commento
Rispondi Autore: CARLO TIMILLERO - likes: 0 | 05/12/2018 (10:36:11) |
Un'osservazione rispetto all'aggiornamento obbligatorio. L'accordo prevede l'obbligo di 6 ore di aggiornamento in 5 anni, ma non dice che deve essere relaizzato con un corso di 6 ore. Sembra una questione da poco ma non è così. L'obiettivo dell'aggiornamento è evidentamente quello di mantenere nel tempo le competenze dei lavoratori ed è ragionevole venga effettuato spalmando le attività nel corso del quinquennio, anche con attività non tecnicamente definibili come corsi ( nell'articolo viene citata la possibilità che fino al 50% delle ore possano essere effetuate in convegni, seminari,etc.). Pensare a un "corso" di 6 ore ogni 5 anni è una modalità di aggiornamento estremamente formale e poco funzionale al ragguingimento dell'obiettivo. Che senso ha - ed è la pratica corrente - soddisfare l'obbligo facendo un corso alla scedenza del quinquennio? Mi sembra più logico pensare a un'attività con cadenza almeno annuale che porti al raggiungimento di 6 crediti nel quinquennio e, soprattutto, garantisca un aggiornamento effettivo e non meramente formale e ripetitivo. |
Rispondi Autore: Luigi Bianco - likes: 2 | 05/12/2018 (11:15:14) |
sono pienamente d' accordo, anzi tutta la formazione dovrebbe essere aggiornata annualmente, giusto per mantenere vive le nozioni e portare a conoscenza dei cambiamenti tecnico normativi avvenuti nel periodo. |